IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente "Istituzione dell'Ente nazionale per le strade"; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione seconda del 12 ottobre 1994; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; E M A N A il seguente statuto: Art. 1. Natura giuridica e sede 1. L'Ente nazionale per le strade, che mantiene la denominazione ANAS, e' un ente pubblico economico ed ha sede in Roma. Esso si articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi dell'art. 12.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 143/1994 prevede che: "Lo statuto dell'Ente e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il D.L. 27 marzo 1995, n. 88, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali. Detto decreto e' stato sostituito dal D.L. 26 maggio 1995, n. 193, il cui art. 9, sostitutivo dell'art. 9 del D.L. n. 88/1995, sopracitato, cosi' recita: "Art. 9 (Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS). - 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facolta' di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unita' con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unita' con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita' con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS. 3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sara' sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresi' i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilita' speciali e destinate a servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo ne' sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate all'ANAS. 5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato. 6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 7. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di 'Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana'. A tale direzione generale, costituita da sessanta unita', ivi comprese tre unita' di livello dirigenziale, e' preposto un dirigente generale. Il quadro A della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' incrementato di un posto nella qualifica di dirigente generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo; il quadro B della stessa tabella e' incrementato di due posti nella qualifica di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale e' individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risultera' dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilita' interna ed esterna".