IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3, comma 2, della legge  23  febbraio  1968,  n.  125,
recante  norme  concernenti  il  personale delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
  Visto il regolamento-tipo del personale delle  predette  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto
interministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni;
  Visto   l'art.   85   del   citato   regolamento,   concernente  le
anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita'
dei dipendenti delle camere di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato
il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo;
  Considerato  che  l'applicazione  del tasso previsto dalla legge 26
novembre 1990, n. 353, sulle anticipazioni sui fondi di previdenza  e
sull'indennita'   di   anzianita'   del   personale   camerale  rende
estremamente onerosa la restituzione delle stesse;
  Considerato che l'applicazione del tasso legale  vigente  contrasta
con le finalita' sociali della richiamata norma;
  Ritenuto   di  dover  disciplinare  diversamente  le  modalita'  di
concessione delle anticipazioni di cui trattasi;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative   dei
dipendenti  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato ed
agricoltura;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 28 aprile 1994;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 595698 del 2 giugno 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  L'art.  85  del  regolamento-tipo  per il personale delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura,  approvato  con
decreto interministeriale 12 luglio 1982, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  85  (Prestiti  sui  fondi di previdenza e sull'indennita' di
anzianita'). -  1.  Per  l'acquisto  o  la  costruzione  di  alloggio
destinato  ad  uso  di abitazione propria o dei propri figli, nonche'
per spese sanitarie sostenute a  seguito  di  terapie  ed  interventi
straordinari,  riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per
se', per il coniuge ovvero i figli conviventi, a  ciascun  dipendente
puo'  essere  concesso un prestito in misura non superiore alla meta'
dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data  della
domanda.
   2.  Tale  prestito e' gravato da interesse semplice annuo e verra'
estinto mediante pagamento in rate mensili,  durante  il  periodo  di
permanenza  in  servizio,  dell'importo  corrispondente all'interesse
annualmente maturato, ed in  un'unica  soluzione,  al  momento  della
cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito.
   3.  Il  saggio  d'interesse  e  le  sue successive variazioni sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta
dell'Unioncamere.
   4.  E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per il dipendente di
estinguere il debito principale in qualunque momento.
   5. Possono essere concessi prestiti nel limite di  un  quinto  per
miglioramenti  da  apportare  all'alloggio  di  proprieta' in uso del
dipendente o dei propri figli.
   6.  All'atto  della  liquidazione  finale   del   trattamento   di
previdenza  deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui
ai commi precedenti, nonche' dell'ammontare  dei  relativi  interessi
semplici non estinti.
   7.  Per  le  stesse  finalita' e con le stesse modalita' di cui ai
precedenti commi, possono essere concessi prestiti  sulle  indennita'
di  anzianita';  tali  prestiti  devono essere contenuti nell'importo
dell'80% sull'indennita' maturata alla data della richiesta.
   8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al  primo
comma del presente articolo non sono cumulabili.
   9.  Le  disposizioni  che  precedono  si applicano dall'entrata in
vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso  e,
comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a quest'ultime
possono  tuttavia  essere  conservate,  a scelta dell'interessato, le
modalita' di restituzione previste dalla precedente normativa.
    10. Le anticipazioni sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di
previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16
dicembre 1990 o costituite successivamente  alla  suddetta  data,  si
intendono  concesse  al  tasso  di  interesse composto fissato con il
decreto interministeriale di  cui  al  precedente  comma  3,  e  sino
all'entrata in vigore del presente regolamento".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 aprile 1995
                                  Il Ministro dell'industria
                              del commercio e dell'artigianato
                                             CLO'
p. Il Ministro del tesoro
          PACE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1995
 Registro n. 1 Industria, foglio n. 50
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 125/1968 (Nuove
          norme concernenti il personale delle camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura)  prevede  che  la
          posizione  giuridica  e   di   carriera,   il   trattamento
          economico,  assistenziale  e  previdenziale  del  personale
          delle camere di commercio  sono  disciplinati  da  apposito
          regolamento-tipo  da emanarsi, entro sei mesi dalla data di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  dal  Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministero   del   tesoro,   sentite   le
          organizzazioni sindacali piu' rappresentative; il personale
          degli   attuali   ruoli   camerali   sara'   immesso  nelle
          corrispondenti  carriere  e   qualifiche   dei   ruoli   da
          istituire,   conservando  l'anzianita'  di  carriera  e  di
          qualifica maturate nei ruoli di provenienza.
             - L'art. 85 del regolamento-tipo, approvato con  decreto
          interministeriale  12 luglio 1982, recante disposizioni sul
          trattamento giuridico-economico del personale camerale, era
          cosi' formulato:
             "Art. 85. - Per l'acquisto di alloggio destinato ad  uso
          di  propria  abitazione  a  ciascun  dipendente puo' essere
          concessa l'anticipazione in misura non superiore alla meta'
          dell'importo del fondo di previdenza da lui  maturato  alla
          data  della  domanda.  Tale  anticipazione, a richiesta del
          dipendente  stesso,  potra'  essere  estinta  con  rate  di
          ammortamento  costanti  e comprensive di interessi legali a
          scalare durante il periodo di permanenza in servizio, o  in
          un'unica  soluzione,  trattenendone  il relativo ammontare,
          per quote di capitale e interessi composti, calcolati  anno
          per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio.
             Possono  essere  concesse anticipazioni nel limite di un
          quinto  per  miglioramenti  da  apportare  all'alloggio  di
          proprieta' in uso del dipendente.
             Le   anticipazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          garantite con l'accensione di ipoteca sull'immobile.
             All'atto della liquidazione finale  del  trattamento  di
          previdenza  deve  essere  tenuto  conto  dell'importo delle
          anticipazioni di cui ai commi  precedenti  e  non  estinte,
          nonche' dell'ammontare dei relativi interessi.
             Per  le  stesse  finalita'  e  con le stesse modalita' e
          garanzie  di  cui  ai  precedenti  commi,  possono   essere
          concesse  anticipazioni  sulle  indennita' di anzianita' di
          cui   all'art.   77   del   presente   regolamento;    tali
          anticipazioni devono essere contenute nell'importo dell'80%
          sulla indennita' maturata alla data della richiesta.
             Le  anticipazioni di cui al precedente comma e quelle di
          cui al
          primo comma del presente articolo non sono cumulabili".
             -  L'art.  1  della  legge  n.  353/1990  (Provvedimenti
          urgenti per il processo civile) sostituisce l'art. 1284 del
          codice civile con il seguente:
             "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il  saggio  degli
          interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno.
             Allo   stesso   saggio   si   computano   gli  interessi
          convenzionali, se le parti  non  ne  hanno  determinato  la
          misura.
             Gli interessi superiori alla misura legale devono essere
          determinati  per  iscritto;  altrimenti  sono  dovuti nella
          misura legale".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
             Essi   debbono   essere  comunicati  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 85 del regolamento-tipo approvato con  D.M.
          12   luglio   1982,   nella  formulazione  previgente  alla
          sostituzione, si veda nelle note alle premesse.