IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il regolamento-tipo del personale delle predette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, e successive modificazioni; Visto l'art. 85 del citato regolamento, concernente le anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita' dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha elevato il saggio degli interessi legali dal 5% al 10% annuo; Considerato che l'applicazione del tasso previsto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, sulle anticipazioni sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita' del personale camerale rende estremamente onerosa la restituzione delle stesse; Considerato che l'applicazione del tasso legale vigente contrasta con le finalita' sociali della richiamata norma; Ritenuto di dover disciplinare diversamente le modalita' di concessione delle anticipazioni di cui trattasi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 595698 del 2 giugno 1994; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. L'art. 85 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, e' sostituito dal seguente: "Art. 85 (Prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita'). - 1. Per l'acquisto o la costruzione di alloggio destinato ad uso di abitazione propria o dei propri figli, nonche' per spese sanitarie sostenute a seguito di terapie ed interventi straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per se', per il coniuge ovvero i figli conviventi, a ciascun dipendente puo' essere concesso un prestito in misura non superiore alla meta' dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda. 2. Tale prestito e' gravato da interesse semplice annuo e verra' estinto mediante pagamento in rate mensili, durante il periodo di permanenza in servizio, dell'importo corrispondente all'interesse annualmente maturato, ed in un'unica soluzione, al momento della cessazione dal servizio, del capitale ottenuto in prestito. 3. Il saggio d'interesse e le sue successive variazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere. 4. E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' per il dipendente di estinguere il debito principale in qualunque momento. 5. Possono essere concessi prestiti nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprieta' in uso del dipendente o dei propri figli. 6. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo dei prestiti di cui ai commi precedenti, nonche' dell'ammontare dei relativi interessi semplici non estinti. 7. Per le stesse finalita' e con le stesse modalita' di cui ai precedenti commi, possono essere concessi prestiti sulle indennita' di anzianita'; tali prestiti devono essere contenuti nell'importo dell'80% sull'indennita' maturata alla data della richiesta. 8. I prestiti di cui al precedente comma e quelli di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili. 9. Le disposizioni che precedono si applicano dall'entrata in vigore del presente regolamento anche alle anticipazioni in corso e, comunque, non estinte alla predetta data; in relazione a quest'ultime possono tuttavia essere conservate, a scelta dell'interessato, le modalita' di restituzione previste dalla precedente normativa. 10. Le anticipazioni sull'indennita' di anzianita' e sui fondi di previdenza, fruiti ai sensi della precedente normativa, in atto al 16 dicembre 1990 o costituite successivamente alla suddetta data, si intendono concesse al tasso di interesse composto fissato con il decreto interministeriale di cui al precedente comma 3, e sino all'entrata in vigore del presente regolamento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 aprile 1995 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' p. Il Ministro del tesoro PACE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 50 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 3 della legge n. 125/1968 (Nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) prevede che la posizione giuridica e di carriera, il trattamento economico, assistenziale e previdenziale del personale delle camere di commercio sono disciplinati da apposito regolamento-tipo da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative; il personale degli attuali ruoli camerali sara' immesso nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli da istituire, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturate nei ruoli di provenienza. - L'art. 85 del regolamento-tipo, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, recante disposizioni sul trattamento giuridico-economico del personale camerale, era cosi' formulato: "Art. 85. - Per l'acquisto di alloggio destinato ad uso di propria abitazione a ciascun dipendente puo' essere concessa l'anticipazione in misura non superiore alla meta' dell'importo del fondo di previdenza da lui maturato alla data della domanda. Tale anticipazione, a richiesta del dipendente stesso, potra' essere estinta con rate di ammortamento costanti e comprensive di interessi legali a scalare durante il periodo di permanenza in servizio, o in un'unica soluzione, trattenendone il relativo ammontare, per quote di capitale e interessi composti, calcolati anno per anno, dalla liquidazione spettante a fine servizio. Possono essere concesse anticipazioni nel limite di un quinto per miglioramenti da apportare all'alloggio di proprieta' in uso del dipendente. Le anticipazioni di cui ai commi precedenti sono garantite con l'accensione di ipoteca sull'immobile. All'atto della liquidazione finale del trattamento di previdenza deve essere tenuto conto dell'importo delle anticipazioni di cui ai commi precedenti e non estinte, nonche' dell'ammontare dei relativi interessi. Per le stesse finalita' e con le stesse modalita' e garanzie di cui ai precedenti commi, possono essere concesse anticipazioni sulle indennita' di anzianita' di cui all'art. 77 del presente regolamento; tali anticipazioni devono essere contenute nell'importo dell'80% sulla indennita' maturata alla data della richiesta. Le anticipazioni di cui al precedente comma e quelle di cui al primo comma del presente articolo non sono cumulabili". - L'art. 1 della legge n. 353/1990 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) sostituisce l'art. 1284 del codice civile con il seguente: "Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Nota all'art. 1: - Per l'art. 85 del regolamento-tipo approvato con D.M. 12 luglio 1982, nella formulazione previgente alla sostituzione, si veda nelle note alle premesse.