IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni modificative della disciplina dei centri  di  assistenza
fiscale,  nonche'  in materia tributaria, di fondi previdenziali e di
gestioni fuori bilancio;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                  Centri autorizzati di assistenza
  1. I commi da 1 a 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre  1991,
n. 413, sono sostituiti dai seguenti:
  "  1.  Sono  istituiti  centri  autorizzati di assistenza. I centri
possono  essere  costituiti  da  una  ovvero  da  piu'  associazioni,
istituite  da  almeno  dieci  anni,  rientranti  in  uno dei seguenti
gruppi:
    a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
    b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori,  diverse
da  quelle  indicate  nella  lettera  a),  se  ne  e' riconosciuta la
rilevanza nazionale in relazione ai requisiti stabiliti  con  decreto
del  Ministro  delle  finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il riconoscimento  della
rilevanza  nazionale  e'  attribuito  con  decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
   2. Le  organizzazioni  aderenti  alle  associazioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 possono costituire i centri previa delega
della propria associazione nazionale.
   3.  I  centri hanno natura privata, non possono avere un numero di
utenti inferiore a trecento e debbono essere costituiti  nella  forma
di  societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri deve prevedere
lo svolgimento delle attivita' di assistenza, di cui al comma  4,  ad
imprese,   ivi   comprese   le   imprese   agricole,  associate  alle
organizzazioni che hanno istituito  i  centri  stessi.  Sono  escluse
dall'assistenza  di  cui  al  comma  4  erogata dai centri le imprese
soggette all'imposta sul reddito delle  persone  giuridiche,  diverse
dalle  societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri
soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali  riconosciute  in
base  al  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n.  1577, e successive modificazioni. I  rapporti  tra
gli utenti e i centri, relativi all'attivita' di assistenza di cui al
comma 4, sono disciplinati in base ad apposite clausole contrattuali,
preventivamente  depositate  presso  il  Ministero delle finanze, che
statuiscano in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedelta'  e  alla
completezza dei dati forniti al centro.
   4.  I  centri,  nello  svolgimento  dell'attivita'  di  assistenza
fiscale, possono per  conto  degli  utenti  tenere  ed  eventualmente
conservare  le  scritture  contabili, con controllo della regolarita'
formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, nonche'
predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono
obbligati  i titolari di reddito di impresa e di reddito dei terreni,
i  soggetti  possessori  di  redditi  di  partecipazione  conseguenti
all'attivita'  d'impresa  e  i  relativi  coniugi  che  optino per la
presentazione di dichiarazioni congiunte. Ove le dichiarazioni  siano
predisposte  sulla  base  di  una  contabilita'  tenuta dal centro di
assistenza, il centro stesso puo' rilasciare il visto di  conformita'
formale dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze
delle  scritture  contabili  e  alla documentazione allegata anche in
ordine alla deducibilita' e detraibilita' degli  oneri  di  cui  agli
articoli  10  e  13-bis  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917.  Il  centro  puo',  altresi',  rilasciare il visto di
regolarita' formale sulle dichiarazioni  predisposte  sulla  base  di
documentazione fornita dall'utente, relative a tributi per i quali le
disposizioni  vigenti non prevedono obbligo di contabilita'. Il visto
e'  apposto  da  un  responsabile  iscritto  nell'albo  dei   dottori
commercialisti  o  in quello dei ragionieri liberi professionisti che
abbia  esercitato  per  almeno  tre  anni   la   relativa   attivita'
professionale, assunto con rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Per  i  soggetti  che  presentano  dichiarazioni  munite  di visto di
conformita' formale sono previste, con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  particolari  modalita'  per  l'esecuzione  dei  controlli e
l'erogazione dei  rimborsi,  anche  in  ordine  alla  prestazione  di
cauzioni  e  fidejussioni.  Con  lo  stesso decreto sono stabilite le
modalita'  per  consentire  ai  centri  di  correggere  errori  nella
predisposizione  delle  dichiarazioni  munite di visto di conformita'
formale.
   5. I centri  provvedono  ad  inoltrare  ai  competenti  uffici  le
dichiarazioni  da essi predisposte sulle quali hanno apposto il visto
di conformita'  formale  e  le  relative  registrazioni  su  supporti
magnetici,  formati  sulla  base  di  programmi elettronici forniti o
comunque prestabiliti dalla stessa amministrazione. Devono, altresi',
inoltrare le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini
della destinazione dell'8 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222,  e  alle  leggi  che  approvano  le  intese  con  le confessioni
religiose di cui all'articolo 8,  terzo  comma,  della  Costituzione.
L'amministrazione  finanziaria  ha  il potere di richiedere, anche in
deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari,  dati  ed
elementi  relativi alle contabilita' e alle dichiarazioni sulle quali
e' stato apposto il visto  di  conformita'  formale,  ai  fini  della
elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427.  Le  eventuali  richieste  sono
inoltrate  ai  centri  non prima del termine per la presentazione dei
supporti delle dichiarazioni relative al periodo  di  imposta  cui  i
dati e gli elementi si riferiscono.
   6.  Gli  iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro  possono
rilasciare  alle  medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti,
il visto di conformita' di cui al presente articolo; in tal caso,  si
applicano le disposizioni del comma 5.
   7.  Il  Ministro delle finanze, con uno o piu' decreti adottati ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
stabilisce  i  criteri  e  le  condizioni  per  il rilascio ai centri
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al  comma  4,
per  la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle
quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere  posto  in  essere
tra  i  soggetti  autorizzati  alla  costituzione  dei centri stessi,
nonche' i poteri di vigilanza, anche ispettiva,  dell'amministrazione
finanziaria.  I  soggetti  che  rilasciano  il  visto  di conformita'
formale devono comunicare ai contribuenti  le  garanzie  assicurative
assunte  al fine di consentire un efficace e tempestivo esercizio del
diritto di rivalsa per gli  errori  formali  imputabili  ai  soggetti
stessi, qualora, in sede di controllo, emergano irregolarita' formali
che comportano irrogazione di sanzioni amministrative. Resta ferma la
responsabilita'  del  contribuente  per  il  pagamento delle maggiori
imposte dovute e dei relativi interessi. L'autorizzazione e' revocata
quando nello svolgimento  dell'attivita'  vengano  commesse  gravi  e
ripetute violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da
leggi  generali  o  speciali  ovvero  quando risultino inosservati le
prescrizioni e gli obblighi posti  dall'amministrazione  finanziaria,
nonche'  quando  i  dati  e  gli  elementi  richiesti  dalla medesima
amministrazione  risultino   falsi   o   incompleti   rispetto   alla
documentazione  fornita dall'utente; nei casi di particolare gravita'
e' disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di  sospensione
cautelare  e  di  revoca sono adottati con decreto del Ministro delle
finanze, sentiti i rappresentanti legali  del  centro  interessato  e
delle  organizzazioni  che  lo  hanno costituito. Con i provvedimenti
sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti degli utenti
dei centri il regolare  svolgimento  dell'attivita'  concernente  gli
adempimenti relativi al periodo d'imposta in corso. Salvo che i fatti
costituiscano  reato,  ai  soggetti  che  per  fini diversi da quelli
istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute  a  causa
dell'esercizio  delle  loro  funzioni,  o  della  loro  attivita' nei
centri, si applica la pena pecuniaria da  uno  a  cinque  milioni  di
lire.  Le  sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente comma sono
irrogate con separato avviso.".
  2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta
in corso al 1 gennaio 1995.  A  decorrere  dal  medesimo  periodo  le
prestazioni  di assistenza fiscale previste dal comma 4 dell'articolo
78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dal comma  1
del  presente  articolo,  sono  rilevanti  ai  fini delle imposte sui
redditi e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ancorche',  rese  da
associazioni  sindacali  e di categoria e rientranti tra le finalita'
istituzionali delle stesse in  quanto  richieste  dall'associato  per
ottemperare,   ad   obblighi   di   legge   derivanti  dall'esercizio
dell'attivita'.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti   adottati   in
precedenza  e  non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne' e' consentita
la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3.  Per  il  pagamento  del  compenso   previsto   dal   comma   22
dell'articolo  78  della  legge  30  dicembre  1991, n. 413, relativo
all'assistenza prestata nell'anno 1994  ai  lavoratori  dipendenti  e
pensionati  da  parte  dei  centri autorizzati di assistenza fiscale,
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3  dell'articolo
62  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.