IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare il piano di risanamento e di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione e' comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione. 2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 31 marzo 1994 e' stipulata una convenzione tra la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223. 2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio e' indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttivita', su obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresi' procedure e modalita' di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sara' ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge finanziaria. 3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La societa' concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.". 3. Per l'anno 1995 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.