IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita' e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Interventi nel campo della ricerca 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1 agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, e' autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. 4. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 agosto 1995. 5. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente differito al 30 agosto 1995.