IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  il  differimento  di  termini  previsti da
disposizioni  legislative in materia di interventi in campo economico
e sociale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, delle risorse agricole, alimentari
e  forestali,  del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della
sanita' e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                 Interventi nel campo della ricerca
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.
  2.  I  fondi  di  cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1 agosto
1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995,
anche  per  l'assunzione  di  personale  mediante  contratto ai sensi
dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171.
  3.   Al   fine   di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'
scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di
fisica  teorica  di  Trieste  (I.C.T.P.),  in attesa della ratifica e
conseguente  entrata  in  vigore  dell'accordo tripartito tra Italia,
UNESCO  ed  AIEA, e' autorizzata la concessione al Centro medesimo di
un   contributo   straordinario  di  lire  10  miliardi  nel  biennio
1994-1995,  in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4
miliardi  per  l'anno  1995.  Al  relativo onere si provvede a carico
dello   stanziamento  iscritto  sul  capitolo  7706  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica  per  l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno
successivo.
  4.   Il   termine   per  la  definizione,  da  parte  dei  soggetti
interessati,  dei  contenuti  dei  contratti  concernenti la vendita,
l'uso  o  la  locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3
della  legge  23  dicembre  1992,  n. 498, resta fissato al 30 agosto
1995.
  5.  Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge
3 aprile 1979, n. 122, gia' differito al 18 aprile 1995 dall'articolo
9,  comma  8,  della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' ulteriormente
differito al 30 agosto 1995.