IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanita';
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere dal 1 luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con personalita' giuridica di diritto  pubblico
sono  gestiti  da  commissari  straordinari  fino alla data di nomina
degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.  A
partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione
attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario
determina  anche  il  compenso spettante allo stesso. Contestualmente
alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del
collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.
  2. La disposizione del comma 1  non  si  applica  al  consiglio  di
amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova.
  3.  Per  i  dipendenti  pubblici  e  per quelli privati la nomina a
commissario straordinario presso le unita' sanitarie  locali,  ovvero
presso   le   aziende   ospedaliere   determina  il  collocamento  in
aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa e' utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza  e  dell'anzianita'  di
servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza o i datori di lavoro
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi   delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'  dei
contributi  assistenziali  calcolati  sul   trattamento   stipendiale
spettante  al  medesimo,  ed a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali e  alle  aziende  ospedaliere,  le
quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.
  4.  Al  comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I datori di
lavoro  provvedono  ad  effettuare   il   versamento   dei   relativi
contributi,  comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonche'
dei contributi assistenziali, calcolati sul  trattamento  stipendiale
spettante  al  medesimo  ed  a richiedere il rimborso del correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali precedono al
recupero delle quote a carico dell'interessato".
  5. Le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita' del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e
delle  relative  norme di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.