IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare le
vigenti  disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali delle
Forze  armate  e  dell'Arma dei carabinieri, in attesa della legge di
riordino  organico  del  personale  civile  e  militare della Difesa,
nonche'  di modificare la recente disciplina normativa sulle aliquote
di valutazione degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per ovviare
a difficolta' applicative della stessa disciplina;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della
legge  27  dicembre 1990, n. 404, cosi' come modificate dall'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente
prorogate sino al 31 dicembre 1996.