IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art.  80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.   285,  secondo  il  quale  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  stabilisce,  con propri decreti, i criteri, i tempi e le
modalita'  per  l'effettuazione  della  revisione generale o parziale
delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto  il  suindicato  art.  80,  comma  2,  secondo  il  quale  le
prescrizioni  contenute  nei  decreti  in questione debbono essere in
armonia  con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
77/143/CEE  del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative al controllo tecnico dei
veicoli  a  motore e dei loro rimorchi, che stabilisce quali siano le
categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
88/449/CEE   del  26  luglio  1988,  che  modifica  la  direttiva  n.
77/143/CEE  sopra  citata  introducendo  la  revisione  periodica dei
veicoli a motore aventi almeno quattro ruote destinati normalmente al
trasporto  di  cose  su strada, con una massa massima autorizzata non
superiore  a  3.500  kg,  eccetto  i trattori e le macchine agricole,
nonche'  sostituendo  l'elenco  degli  elementi  soggetti a controllo
tecnico;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
91/225/CEE del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva n. 77/143/CEE
sopra  citata  stabilendo  l'adozione,  da  parte del Consiglio delle
Comunita'  europee,  su  proposta  della Commissione, delle direttive
particolari  necessarie  a  definire  le  norme  ed  i  metodi minimi
concernenti  il  controllo  degli  elementi elencati nell'allegato II
alla  direttiva  77/143/CEE sopra citata, nonche' l'istituzione di un
comitato  per  l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui
controlli   tecnici   dei   veicoli,  incaricato  di  formulare  alla
Commissione  il  proprio parere sui progetti delle misure da adottare
da parte della Commissione stessa;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
91/328/CEE   del  21  giugno  1991,  che  modifica  la  direttiva  n.
77/143/CEE sopra citata istituendo la revisione periodica dei veicoli
a  motore destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a
sedere, sedile del conducente escluso, non e' superiore a otto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio 1990 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  25 del 30 gennaio 1991), che determina quali
siano  le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione
generale;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. DM 19 del 25 ottobre 1994);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  La  revisione  generale  ed annuale e' disposta per le seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b)  autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno carico
superiore a 3.500 kg;
    c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500
kg;
    d)  autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze;
    f) veicoli atipici,
con  esclusione  di quei veicoli che siano stati immatricolati per la
prima  volta  nell'anno  solare  in  corso, nonche' di quelli che nel
medesimo  periodo  siano  stati  sottoposti  a  visita  e  prova  per
l'accertamento  dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi
dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2.  E'  disposta  la  revisione  generale  degli  autocarri e degli
autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi
tutti  massa  complessiva  a  pieno  carico non superiore a 3.500 kg,
nonche'  dei  quadricicli  a motore, a partire dal terzo o dal quarto
anno  seguente  a  quello  di  prima  immatricolazione in relazione a
quanto  previsto  dall'art.  3,  comma 2, del presente regolamento, e
quindi  successivamente  ogni  due  anni,  sempreche'  i  veicoli  in
questione non siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a visita
e   prova   per   l'accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
circolazione  ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
  3.  Con  successivo  decreto sara' stabilita la data di decorrenza,
comunque  non  posteriore al 1 gennaio 1998, della revisione generale
delle  autovetture  nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo
di  persone e cose. Detta revisione avra' luogo a partire dal terzo o
dal  quarto  anno  seguente  a  quello  di  prima immatricolazione in
relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  2, del presente
regolamento,  e  quindi  successivamente  ogni due anni, sempreche' i
veicoli  in  questione  non  siano stati gia' sottoposti nell'anno in
corso  a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
alla  circolazione  ai  sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore
          e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo vigente dell'art. 80 del D.Lgs.  n.  285/1992
          (Nuovo codice della strada) e' il seguente:
             "Art.  80  (Revisioni).  -  1.  Ministro  dei  trasporti
          stabilisce, con propri decreti, i criteri,  i  tempi  e  le
          modalita'  per  l'effettuazione  della revisione generale o
          parziale delle categorie di veicoli a  motore  e  dei  loro
          rimorchi,  al  fine  di accertare che sussistano in essi le
          condizioni  di  sicurezza  per   la   circolazione   e   di
          silenziosita'   e   che  i  veicoli  stessi  non  producano
          emanazioni inquinanti superiori ai  limiti  prescritti;  le
          revisioni,  salvo  quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
          sono effettuate  a  cura  degli  uffici  provinciali  della
          Direzione  generale  della  M.C.T.C.  Nel  regolamento sono
          stabiliti gli elementi su cui  deve  essere  effettuato  il
          controllo   tecnico   dei   dispositivi  che  costituiscono
          l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini
          della sicurezza stessa.
             2. Le prescrizioni  contenute  nei  decreti  emanati  in
          applicazione  del  comma  1  sono  mantenute in armonia con
          quelle contenute nelle direttive  della  Comunita'  europea
          relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
             3.  Per  le  autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
          trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva  a
          pieno  carico  non  superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
          per trasporto promiscuo la revisione deve  essere  disposta
          entro  quattro  anni dalla data di prima immatricolazione e
          successivamente  ogni  due   anni,   nel   rispetto   delle
          specifiche  decorrenze previste dalle direttive comunitarie
          vigenti in materia.
             4. Per i veicoli destinati al trasporto di  persone  con
          numero  di  posti  superiore  a  nove  compreso  quello del
          conducente, per gli autoveicoli destinati ai  trasporti  di
          cose  o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
          superiore a 3,5 t, per i rimorchi di  massa  complessiva  a
          pieno  carico  superiore  a  3,5  t,  per  i  taxi,  per le
          autoambulanze,  per  i  veicoli  adibiti  a  noleggio   con
          conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
          disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
          nell'anno  in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
          6.
             5. Gli uffici della Direzione generale  della  M.C.T.C.,
          anche  su  segnalazione degli organi di polizia stradale di
          cui all'art. 12, qualora sorgano  dubbi  sulla  persistenza
          dei  requisiti  di  sicurezza,  rumorosita' ed inquinamento
          prescritti,  possono  ordinare  in  qualsiasi  momento   la
          revisione di singoli veicoli.
             6.  I  decreti  contenenti  la  disciplina relativa alla
          revisione limitata al controllo dell'inquinamento  acustico
          ed   atmosferico   sono   emanati   sentito   il  Ministero
          dell'ambiente.
             7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli  a
          motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
          dei   quali  possono  sorgere  dubbi  sulle  condizioni  di
          sicurezza  per  la  circolazione,  gli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti o per
          i  rilievi,  sono  tenuti  a  darne  notizia  al competente
          ufficio  della  Direzione  generale  della   M.C.T.C.   per
          l'adozione del provvedimento di revisione singola.
             8.  Il  Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
          relazione a particolari e contingenti situazioni  operative
          degli  uffici  provinciali  della  Direzione generale della
          M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
          periodiche dei veicoli a  motore  capaci  di  contenere  al
          massimo  sedici  persone compreso il conducente, ovvero con
          massa complessiva a pieno carico fino a  3,5  t,  puo'  per
          singole  province  individuate con proprio decreto affidare
          in  concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni   ad
          imprese   di   autoriparazione   che  svolgono  la  propria
          attivita'  nel  campo  della   meccanica   e   motoristica,
          carrozzeria,  elettrauto  e gommista ovvero ad imprese che,
          esercendo in prevalenza attivita' di commercio di  veicoli,
          esercitino altresi, con carattere strumentale o accessorio,
          l'attivita'  di autoriparazione. Tali imprese devono essere
          iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita'  di
          autoriparazione  di  cui all'art. 2, comma 1, della legge 5
          febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
          altresi'  affidate  in  concessione  ai  consorzi  e   alle
          societa'   consortili,   anche   in  forma  di  cooperativa
          appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
          in una diversa sezione del medesimo registro,  in  modo  da
          garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
             9.  Le  imprese  di  cui  al  comma  8  devono essere in
          possesso    di    requisiti    tecnico-professionali,    di
          attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
          attivita'   di  verifica  e  controllo  per  le  revisioni,
          precisati nel regolamento; il titolare della  ditta  o,  in
          sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
          dei  requisiti  personali  e  professionali  precisati  nel
          regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
          il periodo della concessione.  Il  Ministro  dei  trasporti
          definisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  tecniche e
          amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
          cui al comma 8.
             10. Il Ministero  dei  trasporti  -  Direzione  generale
          della M.C.T.C.  effettua periodici controlli sulle officine
          delle  imprese  di  cui  al  comma  8  e controlli, anche a
          campione, sui veicoli  sottoposti  a  revisione  presso  le
          medesime.   I  controlli  periodici  sulle  officine  delle
          imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'
          di cui all'art. 19, commi 1,  2,  3  e  4,  della  legge  1
          dicembre  1986,  n.    870,  da  personale  della Direzione
          generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad  indirizzo
          tecnico  ed  inquadrato  in qualifiche funzionali e profili
          professionali  corrispondenti  alle  qualifiche  della   ex
          carriera  direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
          relativi importi a carico delle  officine  dovranno  essere
          versati  in conto corrente postale ed affluire alle entrate
          dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del  Ministero
          dei  trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
          modificata dal Ministro del tesoro.
             11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti
          che l'impresa non sia piu'  in  possesso  delle  necessarie
          attrezzature,   oppure   che   le   revisioni  siano  state
          effettuate in difformita' dalle  prescrizioni  vigenti,  le
          concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.
             12.  Il  Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
          concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le  tariffe
          per  le  operazioni  di  revisione  svolte  dalla Direzione
          generale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma  8,
          nonche'   quelle  inerenti  ai  controlli  periodici  sulle
          officine  ed  ai  controlli  a  campione   effettuati   dal
          Ministero   dei   trasporti   -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
             13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e  con
          le  modalita'  che  saranno  stabilite con disposizioni del
          Ministro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale
          competente della Direzione generale della M.C.T.C. la carta
          di  circolazione,   la   certificazione   della   revisione
          effettuata  con  indicazione  delle operazioni di controllo
          eseguite e degli interventi prescritti effettuati,  nonche'
          l'attestazione   del   pagamento  della  tariffa  da  parte
          dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta
          di circolazione cui si dovra' procedere entro e  non  oltre
          sessanta   giorni   dal  ricevimento  della  carta  stessa.
          Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'
          a disposizione presso gli uffici della  Direzione  generale
          della  M.C.T.C.  per il ritiro da parte delle officine, che
          provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla  avvenuta
          annotazione  sulla  carta di circolazione la certificazione
          dell'impresa che ha effettuato la revisione  sostituisce  a
          tutti gli effetti la carta di circolazione.
             14.  Chiunque  circola  con un veicolo che non sia stato
          presentato  alla  prescritta  revisione  e'  soggetto  alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          duecentomila  a  lire  ottocentomila.    Tale  sanzione   e
          raddoppiabile  in  caso di revisione omessa per piu' di una
          volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
          vigenti ovvero nel caso il cui si circoli  con  un  veicolo
          sospeso  dalla  circolazione  in  attesa  dell'esito  della
          revisione.  Da  tali  violazioni   discende   la   sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI.
             15.  Le  imprese  di cui al comma 8, nei confronti delle
          quali sia stato accertato da parte  dei  competenti  uffici
          provinciali  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C. il
          mancato rispetto dei termini e  delle  modalita'  stabiliti
          dal  Ministro  dei  trasporti  ai  sensi del comma 13, sono
          soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma   da  lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Se
          nell'arco  di  due  anni  decorrenti  dalla  prima  vengono
          accertate   tre  violazioni,  l'ufficio  provinciale  della
          Direzione generale della M.C.T.C. revoca la concessione.
             16. L'accertamento della falsita'  della  certificazione
          di  revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
          al comma 8.
             17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione
          di revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del  pagamento  di una somma da lire cinquecentomila a lire
          duemilioni.  Da  tale  violazione  discende   la   sanzione
          amministrativa   accessoria   del  ritiro  della  carta  di
          circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,  del
          titolo VI".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1.
             -  Il  testo vigente dell'art. 75 del D.Lgs. n. 285/1992
          e' il seguente:
             "Art. 75 (Accertamento dei requisiti di  idoneita'  alla
          circolazione   e  omologazione).  -  1.  I  ciclomotori,  i
          motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e  i  rimorchi,
          per   essere   ammessi  alla  circolazione,  sono  soggetti
          all'accertamento dei dati di identificazione e  della  loro
          corrispondenza   alle   prescrizioni   tecniche   ed   alle
          caratteristiche costruttive  e  funzionali  previste  dalle
          norme  del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da
          un  normale  velocipede  e  da  un  motore  ausiliario   di
          cilindrata  fino  a 50 cc, tale accertamento e' limitato al
          solo motore.
             2. L'accertamento di cui al comma 1  ha  luogo  mediante
          visita  e  prova  da  parte  dei  competenti  uffici  della
          Direzione generale della M.C.T.C. con  modalita'  stabilite
          con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti.  Con lo stesso
          decreto e indicata la documentazione che l'interessato deve
          esibire a corredo della domanda di accertamento.
             3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro  componenti  o
          entita'   tecniche,   prodotti   in  serie,  sono  soggetti
          all'omologazione  del  tipo;  questa  ha  luogo  a  seguito
          dell'accertamento  di  cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
          prototipo, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
          Ministro  dei  trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
          la documentazione che l'interessato deve esibire a  corredo
          della domanda di omologazione.
             4.  I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
          noleggio con conducente per trasporto  di  persone  di  cui
          all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
          servizio  di linea per trasporto di persone di cui all'art.
          87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
             5.   Fatti    salvi    gli    accordi    internazionali,
          l'omologazione,  totale o parziale, rilasciata da uno Stato
          estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione  di
          reciprocita'.
             6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
          privi   di  carrozzeria.  Il  successivo  accertamento  sul
          veicolo carrozzato ha luogo con le modalita'  previste  nel
          comma 2.
             7.   Sono   fatte  salve  le  competenze  del  Ministero
          dell'ambiente".