IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125; Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 521, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 599; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalita' organizzata nel territorio delle province della Sicilia, della Calabria e di Napoli, per la tutela di specifici obiettivi ed al fine di conseguire un piu' diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il programma di sostituzione dei contingenti di Forze armate impiegati nelle predette province in operazioni di polizia, con ulteriore personale delle Forze di polizia, di rafforzare talune strutture e funzioni, al fine di intensificare la lotta contro la criminalita' organizzata nei settori di controllo del traffico degli stupefacenti, nonche' di apportare i necessari adeguamenti ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, concernenti il riordino delle carriere del personale, rispettivamente, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia, della Calabria e di Napoli fino al 31 agosto 1995. A decorrere dal 1 settembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle predette province saranno gradualmente sostituiti con personale delle Forze di polizia, i cui organici saranno incrementati con successivo provvedimento legislativo in modo da pervenire alla integrale sostituzione del personale delle Forze armate entro il 31 agosto 1996. 2. I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato nelle attivita' di cui al comma 1, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.