IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  25  luglio  1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125;
  Visto  il  decreto-legge  29  agosto 1994, n. 521, convertito dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 599;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di utilizzare
contingenti  di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare
la  criminalita'  organizzata  nel  territorio  delle  province della
Sicilia,  della  Calabria  e  di  Napoli,  per la tutela di specifici
obiettivi  ed  al  fine  di  conseguire  un  piu'  diffuso  controllo
dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
avviare  il programma di sostituzione dei contingenti di Forze armate
impiegati  nelle  predette  province  in  operazioni  di polizia, con
ulteriore  personale  delle  Forze  di  polizia, di rafforzare talune
strutture  e  funzioni,  al  fine di intensificare la lotta contro la
criminalita'  organizzata nei settori di controllo del traffico degli
stupefacenti, nonche' di apportare i necessari adeguamenti ai decreti
legislativi  12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, concernenti il riordino
delle   carriere   del   personale,  rispettivamente,  dell'Arma  dei
carabinieri e della Guardia di finanza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto
con  i  Ministri  del  bilancio e della programmazione economica e di
grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge  25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle
province  della Sicilia, della Calabria e di Napoli fino al 31 agosto
1995.  A  decorrere  dal  1 settembre 1995, i contingenti delle Forze
armate  messi  a  disposizione  dei  prefetti delle predette province
saranno gradualmente sostituiti con personale delle Forze di polizia,
i  cui  organici  saranno  incrementati  con successivo provvedimento
legislativo  in  modo  da  pervenire  alla integrale sostituzione del
personale delle Forze armate entro il 31 agosto 1996.
  2.  I  comandi  militari  di  regione,  competenti  per territorio,
provvedono   alle   spese   relative   ai  compensi  dovuti  per  gli
alloggiamenti  forniti dai comuni o dai privati al personale militare
impiegato  nelle  attivita' di cui al comma 1, in deroga alle vigenti
norme,  anche  per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali
di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.