IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle universita' e degli enti di ricerca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di rimborsare alle universita' le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato a ripartire tra le stesse universita', sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, e' assegnata alla terza Universita' di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.