IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                            D'INTESA CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 20 gennaio 1994, n. 60; 
  Visto il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
  Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589;
  Visto l'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge  30  aprile
  1985, n. 163; 
  Considerata la necessita' di  provvedere,  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 2 della richiamata legge n. 60/1994, ad emanare  norme  per
l'individuazione  delle   necessarie   procedure   amministrative   e
l'operativita' del fondo di garanzia di cui al comma 2  del  medesimo
articolo; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 Quote annuali dei piani di ammortamento incluse tra i costi ammessi 
  1. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 60,
al fine di  beneficiare  delle  agevolazioni  indicate  nello  stesso
articolo,  dovranno  produrre  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il  piano  di  ammortamento
del deficit perche', nei casi di interventi finanziari dello Stato  a
sostegno dell'attivita' annuale realizzata dagli stessi soggetti,  si
possa procedere alla approvazione  del  piano  medesimo,  sentita  la
Commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge  14
agosto 1967, n. 800. 
  2. Tali soggetti devono osservare le seguenti condizioni: 
    a) essere beneficiari di  sovvenzioni  pubbliche  da  almeno  tre
anni; 
    b) formulare un piano di ammortamento del  deficit  determinatosi
negli ultimi cinque anni precedenti la  data  di  entrata  in  vigore
della legge 20 gennaio 1994, n. 60. La rata annuale di tale piano non
potra' eccedere il 20% delle spese risultanti dal bilancio  approvato
dell'ultimo esercizio finanziario. Il piano di ammortamento  riguarda
le singole differenze passive degli ultimi cinque anni  determinatesi
tra le entrate e le  uscite  relative  alla  gestione  dell'attivita'
annuale sovvenzionata. Il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario,
di cui alla legge, e' quello relativo alle attivita' sovvenzionate. 
  3. L'approvazione del piano di ammortamento  comporta  l'ammissione
della quota annuale di ripiano fra i costi considerati ai fini  della
concessione dei contributi pubblici. 
  4. Il mancato ripiano del deficit  entro  il  previsto  periodo  di
ammortamento ovvero il mancato pagamento alle banche o alle  societa'
finanziarie legalmente costituite di piu'  di  due  rate  del  mutuo,
qualora ne venga  stipulato  uno  a  copertura  del  deficit  stesso,
comporta la decadenza dal beneficio di cui al comma precedente. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            - La legge n. 60/1994 reca: "Interventi in  favore  delle
          associazioni concertistiche e  assimilate".  Per  il  testo
          dell'intero art. 2 si veda in nota all'art. 2 del  presente
          decreto. 
            - La legge n. 800/1967 reca il  nuovo  ordinamento  degli
          enti lirici e delle attivita' musicali. In  particolare  il
          titolo III (articoli da 26 a 46) reca norme sulle attivita'
          musicali in Italia e all'estero. 
            - Il testo dell'art. 1,  quinto  comma,  della  legge  n.
          589/1979  (Provvedimenti  per  le  attivita'   musicali   e
          cinematografiche)  e'  il  seguente:   "L'anzidetto   fondo
          speciale, oltre per le finalita'  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 40 della legge sopraindicata, e'  destinato,  per
          un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a  sostenere
          istituti  tesi  a   raccogliere   documentazioni,   fornire
          informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali,
          nonche'  centri  di  iniziativa  musicale  con  funzioni  a
          carattere nazionale,  promossi  da  enti  ed  associazioni,
          volti  a  realizzare  forme  di  coordinamento  organico  e
          continuativo  della  produzione  musicale   e   della   sua
          attribuzione ed  iniziative  di  carattere  propedeutico  e
          formativo, senza scopo di lucro". 
            - Il testo dell' art.  13,  secondo  comma,  lettera  d),
          della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli  interventi
          dello Stato a favore  dello  spettacolo)  e'  il  seguente:
          "Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: 
              a)-c) (omissis); 
            d) il 3 per cento della quota del 13 per cento  assegnata
          alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15
          per cento assegnata alle attivita' teatrali di  prosa  sono
          annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito
          dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio  1983,  n.
          182, come modificato dalla legge 13 luglio  1984,  n.  311,
          con estensione delle  agevolazioni  a  tutte  le  attivita'
          musicali e teatrali ammesse alle operazioni  della  sezione
          autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del
          lavoro.  L'importo  risultante  ai  sensi  della   presente
          lettera d) e' utilizzato in parti  uguali  a  favore  delle
          attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 1 della  citata  legge  n.  60/1994
          (entrata in vigore l'11 febbraio 1994) e' il seguente: 
             "Art. 1. - 1. Le quote annuali dei piani di ammortamento
          dei deficit determinatisi nei  cinque  anni  precedenti  la
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  possono
          essere incluse, purche' non superiori al 20 per  cento  del
          bilancio dell'ultimo esercizio  finanziario,  tra  i  costi
          ammessi ai fini della concessione  di  contributi  pubblici
          (statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui
          al titolo III  della  legge  14  agosto  1967,  n.  800,  e
          all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979,
          n. 589. Le predette attivita' devono risultare beneficiarie
          di sovvenzioni pubbliche da almeno  tre  anni.  Il  mancato
          ripiano  del  deficit  entro   il   periodo   previsto   di
          ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui  al
          presente articolo". 
             - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 800/1967 e'
          il seguente: 
             "Art. 3 (Commissione centrale  per  la  musica).  -  Per
          l'esame dei  problemi  generali  concernenti  le  attivita'
          musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche
          fissate  dalla  presente  legge,  e'  istituita  presso  il
          Ministero del turismo e  dello  spettacolo  la  commissione
          centrale per la musica. 
             La commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo
          e  per  lo  spettacolo   o,   per   sua   delega,   da   un
          Sottosegretario di  Stato  del  medesimo  dicastero  ed  e'
          composto da: 
               a) il direttore generale dello spettacolo; 
               b) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
               c) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
               d) un  rappresentante  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione; 
               e) un rappresentante del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale; 
               f) un  rappresentante  della  RAI  -  Radiotelevisione
          italiana; 
               g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici,  fra  i
          quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di  Milano  e
          il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma; 
               h) il presidente  dell'Accademia  nazionale  di  Santa
          Cecilia; 
               i) un rappresentante dei teatri di tradizione  di  cui
          al successivo art. 28; 
               l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed
          editori; 
               m)   un   rappresentante   degli   industriali   dello
          spettacolo; 
               n) due rappresentanti degli  organismi  concertistici,
          di cui uno in rappresentanza delle societa' ed  istituzioni
          di cui al terzo comma del successivo art. 32; 
     o) tre rappresentanti dei lavoratori dello  spettacolo;  p)  due
     rappresentanti dei musicisti; 
               q) un direttore di orchestra; 
               r) un rappresentante degli artisti lirici; 
               s) un coreografo; 
               t) due critici musicali; 
               u) tre esponenti della cultura musicale; 
               v) un rappresentante dei comuni d'Italia. 
             La commissione e' nominata con decreto del Ministro  per
          il turismo e per lo spettacolo. 
             I componenti di cui  alle  lettere  da  b)  ad  e)  sono
          prescelti dalle rispettive amministrazioni  tra  funzionari
          della carriera direttiva con  qualifica  non  inferiore  ad
          ispettore generale. 
             Il componente di cui alla lettera i)  e'  designato  dai
          teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera  n)  sono
          designati  dalle  rispettive  categorie  di  istituzioni  e
          societa'. 
             I componenti di cui alle lettere m) e da o)  a  t)  sono
          designati dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,  sentito  il  Ministero  del   turismo   e   dello
          spettacolo  su  una  terna  di  nominativi  proposta  dalle
          organizzazioni   nazionali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative. I componenti di cui alla lettera  g)  sono
          designati  dall'Associazione  nazionale   enti   lirici   e
          sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia. I  componenti  di  cui  alla
          lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo
          spettacolo. 
             I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano  in
          carica tre anni. 
             I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q),
          r), s), t) e v) possono  essere  sostituiti  da  supplenti,
          designati e nominati secondo le modalita' di cui  ai  commi
          precedenti. 
             Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario
          della carriera direttiva del Ministero del turismo e  dello
          spettacolo con qualifica di direttore di divisione. 
             La commissione e' convocata dal Ministro per il  turismo
          e per lo spettacolo, di una iniziativa,  o  quando  ne  sia
          fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti. 
             Le riunioni della commissione sono valide  quando  siano
          presenti almeno i due terzi dei suoi componenti".