IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D'INTESA CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 20 gennaio 1994, n. 60; Visto il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800; Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589; Visto l'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163; Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della richiamata legge n. 60/1994, ad emanare norme per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e l'operativita' del fondo di garanzia di cui al comma 2 del medesimo articolo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Quote annuali dei piani di ammortamento incluse tra i costi ammessi 1. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 60, al fine di beneficiare delle agevolazioni indicate nello stesso articolo, dovranno produrre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il piano di ammortamento del deficit perche', nei casi di interventi finanziari dello Stato a sostegno dell'attivita' annuale realizzata dagli stessi soggetti, si possa procedere alla approvazione del piano medesimo, sentita la Commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800. 2. Tali soggetti devono osservare le seguenti condizioni: a) essere beneficiari di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni; b) formulare un piano di ammortamento del deficit determinatosi negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 20 gennaio 1994, n. 60. La rata annuale di tale piano non potra' eccedere il 20% delle spese risultanti dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio finanziario. Il piano di ammortamento riguarda le singole differenze passive degli ultimi cinque anni determinatesi tra le entrate e le uscite relative alla gestione dell'attivita' annuale sovvenzionata. Il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, di cui alla legge, e' quello relativo alle attivita' sovvenzionate. 3. L'approvazione del piano di ammortamento comporta l'ammissione della quota annuale di ripiano fra i costi considerati ai fini della concessione dei contributi pubblici. 4. Il mancato ripiano del deficit entro il previsto periodo di ammortamento ovvero il mancato pagamento alle banche o alle societa' finanziarie legalmente costituite di piu' di due rate del mutuo, qualora ne venga stipulato uno a copertura del deficit stesso, comporta la decadenza dal beneficio di cui al comma precedente.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - La legge n. 60/1994 reca: "Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate". Per il testo dell'intero art. 2 si veda in nota all'art. 2 del presente decreto. - La legge n. 800/1967 reca il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali. In particolare il titolo III (articoli da 26 a 46) reca norme sulle attivita' musicali in Italia e all'estero. - Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 589/1979 (Provvedimenti per le attivita' musicali e cinematografiche) e' il seguente: "L'anzidetto fondo speciale, oltre per le finalita' di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, e' destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attivita' musicali, nonche' centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro". - Il testo dell' art. 13, secondo comma, lettera d), della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) e' il seguente: "Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente: a)-c) (omissis); d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attivita' musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attivita' teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attivita' musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera d) e' utilizzato in parti uguali a favore delle attivita' musicali e delle attivita' teatrali di prosa". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 60/1994 (entrata in vigore l'11 febbraio 1994) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei deficit determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purche' non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attivita' musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attivita' devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del deficit entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 800/1967 e' il seguente: "Art. 3 (Commissione centrale per la musica). - Per l'esame dei problemi generali concernenti le attivita' musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la musica. La commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed e' composto da: a) il direttore generale dello spettacolo; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana; g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma; h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia; i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28; l) un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori; m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo; n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle societa' ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32; o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo; p) due rappresentanti dei musicisti; q) un direttore di orchestra; r) un rappresentante degli artisti lirici; s) un coreografo; t) due critici musicali; u) tre esponenti della cultura musicale; v) un rappresentante dei comuni d'Italia. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale. Il componente di cui alla lettera i) e' designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e societa'. I componenti di cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo. I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni. I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione. La commissione e' convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di una iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti. Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti".