IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente le "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze"; Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze"; Visto l'art. 25, Capo VI, del decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la "Organizzazione interna del Dipartimento del territorio"; Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' di esecuzione della attivita' ispettiva del Dipartimento del territorio; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la comunicazione protocollo n. 839 inviata il 20 marzo 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il Servizio ispettivo centrale svolge le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sulla efficienza dei servizi ed uffici del Dipartimento del territorio, con esclusione di funzioni direttive o sostitutive nella organizzazione interna e nella attivita' operativa dei servizi ed uffici medesimi.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 358/1991: "Art. 7 (Uffici periferici e servizio ispettivo). - 1. L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze e' articolata in direzioni regionali delle entrate, in direzioni compartimentali del territorio e nelle direzioni compartimentali istituite dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349. 2. Alle direzioni regionali delle entrate sono attribuite, oltre a specifiche funzioni operative diverse da quelle spettanti ad altri uffici periferici, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento, di indirizzo e di vigilanza dell'attivita' svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonche' di coordinamento dell'attivita' degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza per l'attivita' concernente i controlli centralizzati, anche al fine di evitare duplicazione di funzioni, con il dipartimento delle dogane ed imposte indirette e con gli uffici periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. In relazione alle dimensioni territoriali della circoscrizione nonche' al numero, alle categorie economiche di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, puo' essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il piu' possibile omogenee. 4. Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni previste per le direzioni regionali delle entrate. 5. Alle direzioni regionali possono essere preposti dirigenti generali di livello C, in numero non superiore a quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza delle direzioni stesse. 6. Le direzioni regionali delle entrate hanno la rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in sede regionale. Esse sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti, di regola, per numero e competenza, alle direzioni centrali, tenendo conto degli aspetti tecnici dei singoli servizi; questi ultimi sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in divisioni o ripartizioni di livello corrispondente. 7. Le direzioni regionali delle entrate, sulla base delle direttive emanate dai dipartimenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali, d'intesa con i comandi di zona della Guardia di finanza e con le direzioni compartimentali delle dogane territorialmente competenti, predispongono annualmente il piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari compresi nel territorio della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia di finanza, fatta salva l'attivita' d'iniziativa dei reparti di tale Corpo. 8. Il numero delle verifiche generali da effettuarsi a cura della Guardia di finanza, secondo il piano degli accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai fini della determinazione della capacita' operativa per l'attivita' di controllo centralizzato da determinarsi a cura del Ministro delle finanze, sentito il comando generale della Guardia di finanza. 9. Nell'ambito delle direzioni regionali delle entrate sono istituiti un servizio di economato, nonche' un servizio contabile. 10. Fermo restando quanto gia' stabilito per le dogane ed imposte indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, le funzioni operative dei dipartimenti sono svolte, in periferia, dai seguenti uffici unificati: a) centro di servizio delle imposte dirette ed indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto; b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni in materia di accertamento e riscossione dei tributi di competenza del Dipartimento delle entrate, nonche' la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi alle commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia di finanza locale; c) ufficio del territorio, cui spettano le attribuzioni attualmente demandate alle intendenze di finanza in materia di amministrazione e gestione della proprieta' immobiliare dello Stato, agli uffici tecnici erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari. 11. Il numero, le dimensioni e la competenza territoriale degli uffici di cui alle lettere b) e c) del comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'art. 12, tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e degli utenti, del gettito dei tributi amministrati e dei volumi di lavoro, del tipo di insediamenti economico-produttivi, nonche' della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilita' delle comunicazioni, ed in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali. 12. Con riferimento alle funzioni di ciascun dipartimento e' istituito, nell'ambito di esso, con articolazione a livello centrale e a livello regionale o compartimentale, un servizio ispettivo, che assicura il corretto andamento e l'efficienza degli uffici, con l'esclusione di funzioni direttive o sostitutive nell'organizzazione interna e nell'attivita' degli uffici. Il Servizio centrale degli ispettori tributari puo' avvalersi, ai fini di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, dei servizi ispettivi regionali o compartimentali. 13. Le attivita' di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di finanza. Restano tuttavia ferme le competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli ispettori tributari ed e' fatta salva la possibilita' di attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o compartimentali, con i regolamenti di cui all'art. 12, la facolta' di eseguire gli interventi ispettivi connessi con l'attivita' di cooperazione e di interscambio di informazioni con gli organi o con altri Stati membri della Comunita' economica europea. Il controllo ispettivo ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati e' attribuito ai servizi ispettivi regionali". - Si riporta il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 287/1992: "Art. 44 (Servizio ispettivo). - 1. I servizi ispettivi dei dipartimenti delle entrate, delle dogane e delle imposte indirette e del territorio svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza dei servizi del dipartimento di rispettiva competenza. Il servizio ispettivo del dipartimento delle entrate svolge anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge in materia tributaria da parte degli enti locali, nonche', in via straordinaria e anche su richiesta del direttore centrale per la riscossione, funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sui concessionari della riscossione e, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sul corretto funzionamento delle segreterie delle commissioni tributarie. 2. I servizi ispettivi centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali ed esplicano, anche su richiesta della direzione generale degli affari generali e del personale e delle direzioni centrali del rispettivo dipartimento, attivita' di vigilanza sui servizi delle direzioni regionali o compartimentali, nonche', quando lo richiedano eccezionali circostanze, sugli altri uffici periferici del dipartimento. Essi sono, altresi', tenuti a svolgere le attivita' di controllo e di indagine richieste, tramite il direttore generale del dipartimento, dal segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono l'esito delle attivita' svolte direttamente al segretario generale. 3. I servizi ispettivi istituiti presso le direzioni regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze del direttore regionale o compartimentale e svolgono nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita': a) le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sull'efficienza degli uffici periferici, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sulla base dei programmi assegnati; b) le funzioni di vigilanza e di controllo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonche' quelle di controllo contabile amministrativo della riscossione di tributi eseguita per conto dello Stato; c) le attivita' ad essi richieste, tramite il competente direttore regionale o compartimentale, dal segretario generale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza al medesimo attribuite dall'art. 3, comma 2, della citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente a quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte. 4. I servizi ispettivi di cui al comma 3 svolgono, nell'ambito della programmazione annuale della loro attivita', i controlli ispettivi previsti dal comma 13 dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991. 5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva, anche ai fini della loro armonizzazione. Il decreto deve prevedere che, in caso di indagini ispettive relative al comportamento degli impiegati, ne deve essere data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere altresi' prevista la possibilita' di estendere l'attivita' ispettiva anche al di fuori della circoscrizione regionale o compartimentale di competenza qualora cio' si renda necessario per l'espletamento dell'incarico. In tal caso, il direttore regionale o compartimentale ne informa il direttore generale ed il direttore regionale o compartimentale territorialmente competente, richiedendo a quest'ultimo, ove occorra, l'adozione di misure per assicurare la collaborazione coordinata del corrispondente servizio ispettivo regionale o compartimentale. 6. I servizi ispettivi centrali e regionali svolgono tutte le altre attivita' che specifiche disposizioni attribuiscono all'Amministrazione finanziaria per la vigilanza ed il controllo di adempimenti svolti da organi, enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni aventi rilevanza in materia tributaria". - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.M. 23 dicembre 1992: "Art. 25 (Servizio ispettivo centrale). - 1. Il Servizio ispettivo centrale, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, svolge, sulla base delle direttive impartite dal medesimo ed anche su richieste rivolte allo stesso dal segretario generale, dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del dipartimento, le funzioni ispettive previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992. 2. Al Servizio ispettivo sono assegnati dirigenti superiori e primi dirigenti dei ruoli amministrativo e tecnico. In sede di prima attuazione al Servizio sono assegnati numero 4 dirigenti superiori con funzioni di ispettore generale centrale e numero 3 dirigenti superiori con funzioni di direttore di servizii tecnici negli uffici centrali". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, q/uando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.