IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente le
"Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze";
  Visto l'art. 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
marzo  1992,  n.  287, concernente il "Regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle finanze";
  Visto l'art. 25, Capo VI,  del  decreto  ministeriale  23  dicembre
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
6  del  9  gennaio  1993,  concernente la "Organizzazione interna del
Dipartimento del territorio";
  Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita'  di
esecuzione della attivita' ispettiva del Dipartimento del territorio;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 22 settembre 1994;
  Vista la comunicazione protocollo n. 839 inviata il 20  marzo  1995
al  Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma
3, della citata legge n. 400 del 1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il Servizio ispettivo centrale svolge le funzioni  di  vigilanza
sul  corretto  andamento e sulla efficienza dei servizi ed uffici del
Dipartimento del territorio, con esclusione di funzioni  direttive  o
sostitutive  nella organizzazione interna e nella attivita' operativa
dei servizi ed uffici medesimi.
 
          Note alle premesse:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  n.
          358/1991:
             "Art.  7  (Uffici periferici e servizio ispettivo). - 1.
          L'organizzazione periferica del Ministero delle finanze  e'
          articolata   in   direzioni  regionali  delle  entrate,  in
          direzioni compartimentali del territorio e nelle  direzioni
          compartimentali  istituite  dalla legge 10 ottobre 1989, n.
          349.
             2.  Alle  direzioni   regionali   delle   entrate   sono
          attribuite,  oltre  a specifiche funzioni operative diverse
          da quelle spettanti ad altri  uffici  periferici,  funzioni
          decentrate   di   programmazione,   di   coordinamento,  di
          indirizzo e di vigilanza dell'attivita' svolta da  tutti  i
          dipendenti  uffici finanziari compresi nel territorio della
          regione,  nonche'  di  coordinamento  dell'attivita'  degli
          uffici  stessi  con  i  servizi  operativi  del Corpo della
          Guardia di finanza per l'attivita' concernente i  controlli
          centralizzati,  anche  al  fine  di evitare duplicazione di
          funzioni, con  il  dipartimento  delle  dogane  ed  imposte
          indirette  e con gli uffici periferici dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato.
             3.  In  relazione  alle  dimensioni  territoriali  della
          circoscrizione nonche' al numero, alle categorie economiche
          di appartenenza e ai tipi di reddito dei contribuenti, puo'
          essere stabilito che la  circoscrizione  di  una  direzione
          regionale  sia estesa ad altra regione al fine di ripartire
          i servizi, in tutto o in parte,  su  basi  territoriali  il
          piu' possibile omogenee.
             4.  Nella regione a statuto speciale della Valle d'Aosta
          e nelle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
          istituite direzioni delle entrate, con le medesime funzioni
          previste per le direzioni regionali delle entrate.
             5.  Alle  direzioni  regionali  possono  essere preposti
          dirigenti generali di livello C, in numero non superiore  a
          quindici, o dirigenti superiori in relazione alla rilevanza
          delle direzioni stesse.
             6.   Le  direzioni  regionali  delle  entrate  hanno  la
          rappresentanza unitaria dell'Amministrazione finanziaria in
          sede  regionale.  Esse  sono  suddivise,  con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze,  in  servizi  corrispondenti,  di
          regola, per numero e competenza, alle  direzioni  centrali,
          tenendo  conto  degli  aspetti tecnici dei singoli servizi;
          questi ultimi sono  ripartiti,  con  decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  in  divisioni  o  ripartizioni  di livello
          corrispondente.
             7. Le direzioni  regionali  delle  entrate,  sulla  base
          delle  direttive  emanate  dai  dipartimenti, tenendo conto
          delle indicazioni fornite dai comitati tributari regionali,
          d'intesa con i comandi di zona della Guardia di  finanza  e
          con    le    direzioni    compartimentali    delle   dogane
          territorialmente competenti, predispongono  annualmente  il
          piano degli accertamenti e formulano i criteri cui dovranno
          attenersi  gli  uffici  finanziari  compresi nel territorio
          della regione e i servizi operativi del Corpo della Guardia
          di  finanza,  fatta  salva  l'attivita'  d'iniziativa   dei
          reparti di tale Corpo.
             8.  Il  numero delle verifiche generali da effettuarsi a
          cura della Guardia  di  finanza,  secondo  il  piano  degli
          accertamenti di cui al comma 7, verra' considerato anche ai
          fini  della  determinazione  della  capacita' operativa per
          l'attivita' di controllo centralizzato  da  determinarsi  a
          cura   del  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  comando
          generale della Guardia di finanza.
             9. Nell'ambito delle direzioni regionali  delle  entrate
          sono   istituiti  un  servizio  di  economato,  nonche'  un
          servizio contabile.
             10. Fermo restando quanto gia' stabilito per  le  dogane
          ed  imposte  indirette dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349,
          le funzioni operative  dei  dipartimenti  sono  svolte,  in
          periferia, dai seguenti uffici unificati:
               a)   centro  di  servizio  delle  imposte  dirette  ed
          indirette, per la gestione delle dichiarazioni dei  redditi
          e di quelle dell'imposta sul valore aggiunto;
               b) ufficio delle entrate, cui spettano le attribuzioni
          in  materia  di  accertamento  e riscossione dei tributi di
          competenza  del  Dipartimento  delle  entrate,  nonche'  la
          rappresentanza     dell'Amministrazione     dinanzi    alle
          commissioni tributarie e l'esame del contenzioso in materia
          di finanza locale;
               c)   ufficio   del   territorio,   cui   spettano   le
          attribuzioni  attualmente  demandate  alle  intendenze   di
          finanza  in  materia  di  amministrazione  e gestione della
          proprieta' immobiliare dello  Stato,  agli  uffici  tecnici
          erariali ed alle conservatorie dei registri immobiliari.
             11.   Il   numero,   le   dimensioni   e  la  competenza
          territoriale degli uffici di cui alle lettere b) e  c)  del
          comma 10 sono determinati con i regolamenti di cui all'art.
          12,  tenendo conto del tipo e del numero dei contribuenti e
          degli utenti, del gettito dei tributi  amministrati  e  dei
          volumi    di    lavoro,    del    tipo    di   insediamenti
          economico-produttivi,     nonche'     della     consistenza
          demografica,  dell'importanza  delle  strutture  sociali  e
          amministrative    esistenti,    della    facilita'    delle
          comunicazioni,  ed  in  ogni  caso  della maggior possibile
          aderenza alle particolari esigenze locali.
             12.   Con   riferimento   alle   funzioni   di   ciascun
          dipartimento   e'   istituito,  nell'ambito  di  esso,  con
          articolazione a livello centrale e a  livello  regionale  o
          compartimentale,  un  servizio  ispettivo,  che assicura il
          corretto  andamento  e  l'efficienza  degli   uffici,   con
          l'esclusione    di   funzioni   direttive   o   sostitutive
          nell'organizzazione interna e nell'attivita' degli  uffici.
          Il   Servizio   centrale  degli  ispettori  tributari  puo'
          avvalersi, ai fini di cui alla lettera a) del secondo comma
          dell'art.   9 della legge  24  aprile  1980,  n.  146,  dei
          servizi ispettivi regionali o compartimentali.
             13.   Le  attivita'  di  verifica  e  di  ispezione  nei
          confronti dei contribuenti  sono  attribuite  all'esclusiva
          competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti
          della   Guardia  di  finanza.  Restano  tuttavia  ferme  le
          competenze attribuite in materia al Servizio centrale degli
          ispettori tributari ed e' fatta salva  la  possibilita'  di
          attribuire al Servizio stesso ed alle direzioni regionali o
          compartimentali,  con  i regolamenti di cui all'art. 12, la
          facolta' di eseguire gli interventi ispettivi connessi  con
          l'attivita'   di   cooperazione   e   di   interscambio  di
          informazioni con gli organi o con altri Stati membri  della
          Comunita'  economica  europea.  Il  controllo  ispettivo ai
          centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi ed a
          quelli  per  i  lavoratori  dipendenti  e   pensionati   e'
          attribuito ai servizi ispettivi regionali".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del  D.P.R. n.
          287/1992:
             "Art. 44 (Servizio ispettivo). - 1. I servizi  ispettivi
          dei  dipartimenti  delle  entrate,  delle  dogane  e  delle
          imposte indirette e del  territorio  svolgono,  nell'ambito
          della programmazione annuale della loro attivita', funzioni
          di  vigilanza  sul corretto andamento e sull'efficienza dei
          servizi  del  dipartimento  di  rispettiva  competenza.  Il
          servizio  ispettivo  del  dipartimento delle entrate svolge
          anche funzioni di vigilanza sulla corretta osservanza delle
          disposizioni  di legge in materia tributaria da parte degli
          enti locali, nonche',  in  via  straordinaria  e  anche  su
          richiesta   del  direttore  centrale  per  la  riscossione,
          funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  sui
          concessionari  della  riscossione e, ai sensi delle vigenti
          disposizioni in materia, sul corretto  funzionamento  delle
          segreterie delle commissioni tributarie.
             2.  I  servizi  ispettivi  centrali operano alle dirette
          dipendenze dei rispettivi direttori generali ed  esplicano,
          anche  su  richiesta  della direzione generale degli affari
          generali e del personale e  delle  direzioni  centrali  del
          rispettivo dipartimento, attivita' di vigilanza sui servizi
          delle   direzioni  regionali  o  compartimentali,  nonche',
          quando lo richiedano eccezionali circostanze,  sugli  altri
          uffici  periferici  del  dipartimento. Essi sono, altresi',
          tenuti a svolgere le attivita' di controllo e  di  indagine
          richieste,  tramite il direttore generale del dipartimento,
          dal segretario generale, nell'esercizio delle  funzioni  di
          vigilanza  a  questi attribuite dall'art. 3, comma 2, della
          citata legge n. 358 del 1991. In tal caso, essi riferiscono
          l'esito delle attivita' svolte direttamente  al  segretario
          generale.
             3.  I  servizi  ispettivi  istituiti presso le direzioni
          regionali e compartimentali operano alle dirette dipendenze
          del  direttore  regionale  o  compartimentale  e   svolgono
          nell'ambito   della   programmazione   annuale  della  loro
          attivita':
               a) le funzioni di vigilanza sul corretto  andamento  e
          sull'efficienza  degli  uffici  periferici, con particolare
          riferimento  ai  risultati  conseguiti   sulla   base   dei
          programmi assegnati;
               b)  le  funzioni  di  vigilanza  e di controllo di cui
          all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica  28
          gennaio  1988, n. 43, nonche' quelle di controllo contabile
          amministrativo della riscossione di  tributi  eseguita  per
          conto dello Stato;
               c)   le   attivita'  ad  essi  richieste,  tramite  il
          competente  direttore  regionale  o  compartimentale,   dal
          segretario   generale,   nell'ambito   delle   funzioni  di
          vigilanza al medesimo  attribuite  dall'art.  3,  comma  2,
          della  citata legge n. 358 del 1991, riferendo direttamente
          a quest'ultimo l'esito delle attivita' svolte.
             4. I servizi ispettivi  di  cui  al  comma  3  svolgono,
          nell'ambito   della   programmazione   annuale  della  loro
          attivita', i controlli  ispettivi  previsti  dal  comma  13
          dell'art. 7 della citata legge n. 358 del 1991.
             5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti
          i  criteri  e  le  modalita'  di  esecuzione dell'attivita'
          ispettiva, anche ai  fini  della  loro  armonizzazione.  Il
          decreto  deve  prevedere che, in caso di indagini ispettive
          relative al comportamento degli impiegati, ne  deve  essere
          data tempestiva comunicazione agli interessati. Deve essere
          altresi'  prevista la possibilita' di estendere l'attivita'
          ispettiva anche al di fuori della circoscrizione  regionale
          o  compartimentale  di  competenza  qualora  cio'  si renda
          necessario per l'espletamento dell'incarico. In  tal  caso,
          il  direttore  regionale  o  compartimentale  ne informa il
          direttore   generale   ed   il   direttore   regionale    o
          compartimentale  territorialmente competente, richiedendo a
          quest'ultimo,  ove  occorra,  l'adozione  di   misure   per
          assicurare  la collaborazione coordinata del corrispondente
          servizio ispettivo regionale o compartimentale.
             6. I servizi ispettivi  centrali  e  regionali  svolgono
          tutte   le  altre  attivita'  che  specifiche  disposizioni
          attribuiscono  all'Amministrazione   finanziaria   per   la
          vigilanza  ed il controllo di adempimenti svolti da organi,
          enti o soggetti comunque incaricati di particolari funzioni
          aventi rilevanza in materia tributaria".
             - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.M. 23  dicembre
          1992:
             "Art. 25 (Servizio ispettivo centrale). - 1. Il Servizio
          ispettivo  centrale,  posto  alle  dirette  dipendenze  del
          direttore generale,  svolge,  sulla  base  delle  direttive
          impartite  dal  medesimo ed anche su richieste rivolte allo
          stesso dal  segretario  generale,  dal  direttore  generale
          degli  affari  generali  e  del  personale  e dai direttori
          centrali del dipartimento, le funzioni  ispettive  previste
          dall'art.    44 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 287 del 1992.
             2.  Al  Servizio  ispettivo  sono  assegnati   dirigenti
          superiori  e  primi  dirigenti  dei  ruoli amministrativo e
          tecnico. In sede  di  prima  attuazione  al  Servizio  sono
          assegnati  numero  4  dirigenti  superiori  con funzioni di
          ispettore generale centrale e numero 3 dirigenti  superiori
          con  funzioni di direttore di servizii tecnici negli uffici
          centrali".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  q/uando la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.