IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di collocamento, di lavori socialmente utili,
di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con  i  Ministri  delle  finanze,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
     Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili

  1.  Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili
il  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e' incrementato ai sensi del
comma  4  e,  in  attesa  della revisione della disciplina sui lavori
socialmente  utili,  a  questi ultimi trova applicazione la normativa
previgente  a  quella  recata  dall'articolo  14 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451, integrata ai sensi del comma 2. Ai fini della
tempestivita'  degli interventi per la promozione e l'attivazione dei
lavori  socialmente  utili: a) per gli enti locali spetta alla giunta
assumere  le  deliberazioni  in materia di promozione di progetti; b)
per  gli  enti  locali, la giunta, ai fini dell'approvvigionamento di
quanto  strettamente  necessario  per  la  immediata operativita' dei
progetti,  puo'  ricorrere,  previa autorizzazione del commissario di
Governo,  a  procedure  straordinarie, anche in deroga alle normative
vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in
materia  di lotta alla criminalita' organizzata; c) l'amministrazione
proponente  il  progetto  di  lavori  socialmente  utili  e' tenuta a
procedere,   ricorrendone  i  presupposti,  secondo  le  disposizioni
dell'articolo  14  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione
del  comma  4  del  medesimo  articolo nonche' dell'articolo 27 della
legge  8  giugno  1990,  n.  142;  d)  la  commissione  regionale per
l'impiego  e,  per i progetti interregionali, la Commissione centrale
per     l'impiego,     provvedono,    anche    attraverso    apposite
sottocommissioni,  all'approvazione  del progetto entro venti giorni,
decorsi  i quali il medesimo si intende approvato; e) il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale puo' disporre, in considerazione
della specificita', anche territoriale, dell'emergenza occupazionale,
modalita'  straordinarie  per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori
socialmente  utili,  ivi  compresa  l'adozione  di  criteri, quali il
carico  familiare,  l'eta'  anagrafica e il luogo di residenza; f) in
caso  di  mancata esecuzione dei lavori socialmente utili nel termine
previsto  nel  progetto,  il  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro dell'interno, designa un commissario che
provvede all'esecuzione dei lavori.
  2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti
norme  dell'articolo  14  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451:
comma  1,  relativamente  ai soggetti promotori e gestori, nonche' ai
soggetti  utilizzabili nei progetti; commi 3 e 4, come modificati dal
comma  3  del  presente  articolo;  comma  7.  Per l'assegnazione dei
lavoratori  si  tiene conto della corrispondenza tra la capacita' dei
lavoratori e i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti e si
consente  che,  per i progetti redatti nel contesto della gestione di
crisi  aziendale,  di  settore  o  di  area,  l'assegnazione  avvenga
limitatamente  a  gruppi  di lavoratori espressamente individuati nel
progetto medesimo.
  3.  All'articolo  14  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: al
comma  3,  il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale importo
puo' non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per
un  numero  di  ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento
previdenziale  o  sussidio  spettante."; il comma 4 e' sostituito dal
seguente:  "  4.  I  soggetti  di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun  trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito
del  progetto  per  non  piu'  di  dodici mesi e per essi puo' essere
richiesto,  a  carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio pari a
lire  8.000  orarie,  per  un  massimo  di  cento ore mensili. Per il
predetto  sussidio trovano applicazione le disposizioni in materia di
mobilita'  e  di  indennita'  di mobilita' fatta eccezione per quanto
previsto dal comma 9".
  4. Con priorita' per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per il
finanziamento  dei  piani per l'inserimento professionale dei giovani
privi  di  occupazione  di  cui  all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' incrementato di
lire  669 miliardi per l'anno 1995, di lire 482,6 miliardi per l'anno
1996 e di lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997. Nell'ambito
delle  disponibilita',  per  l'anno 1995, un importo non inferiore al
quaranta  per  cento e' ripartito a livello regionale in relazione al
numero  dei  lavoratori  di  cui  al  comma  5  e all'articolo 5 e le
relative  risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che
utilizzano i medesimi lavoratori.
  5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3 e
4,  nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 i trattamenti
di  mobilita' ovvero di disoccupazione speciale ed ai soggetti di cui
all'articolo   1   del   decreto-legge  26  novembre  1993,  n.  478,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56,
nei cui confronti siano cessati nel periodo 1 dicembre 1994-31 maggio
1995  i  trattamenti  di  cassa  integrazione  salariale, i quali non
abbiano  piu'  titolo  a  fruire  per ulteriori periodi di alcuno dei
predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per
cento  dell'importo  mensile di cui alla lettera a) del secondo comma
dell'articolo  unico  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  come
sostituito  dall'articolo  1,  comma  5,  del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994,  n.  451, per un periodo massimo di dodici mesi e limitatamente
ai  periodi  di  loro  occupazione  in  lavori socialmente utili, nei
progetti  per  essi  approvati  prima  del  31  luglio 1995, ai quali
vengano  avviati  entro il 30 settembre 1995. Il sussidio e' a carico
del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  al comma 4, nei limiti delle
risorse  preordinate  alle  finalita'  di  cui  al  medesimo comma. I
lavoratori di cui al presente comma rimangono iscritti nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1995.
  6.  Fino  al  31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non
siano  utilizzati  in  lavori  socialmente  utili  e'  corrisposto un
sussidio  fissato:  a)  per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo
1995,  nella  misura  del  70  per  cento  dell'ultimo trattamento di
integrazione   salariale,   di  mobilita'  ovvero  di  disoccupazione
speciale  fruito;  tale  misura  non  puo'  essere comunque superiore
all'importo  derivante  dalla  misura  del  64  per  cento  di cui al
predetto  comma  5;  b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio
1995,  nella  misura  del  64  per  cento di cui al medesimo comma 5,
ridotta  del  30  per  cento;  tale  misura  non puo' essere comunque
superiore  all'importo  del sussidio previsto nel periodo di cui alla
lettera a).
  7.   Per   consentire  una  migliore  utilizzazione  delle  risorse
finanziarie  comunitarie,  statali o regionali mirate alla formazione
professionale,  il  sussidio  di  cui  al  comma  5  viene erogato ai
lavoratori  di  cui  al  medesimo comma e all'articolo 5, anche per i
periodi  di effettiva frequenza successivi al 31 maggio 1995, a corsi
di   formazione   approvati   prima  del  31  maggio  1995,  sino  al
completamento  dei  corsi  e  comunque non oltre il 31 dicembre 1995.
Detti  lavoratori  nei trenta giorni successivi al termine dei corsi,
possono  essere assegnati a progetti di lavori socialmente utili, con
fruizione  del  sussidio  previsto  dal  comma  5  per un periodo che
sommato  a  quello  del  corso di formazione non puo' superare dodici
mesi.
  8.  Per  il  periodo  dal  1  giugno  al  31 luglio 1995 gli uffici
regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione ovvero
le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  ovvero  le agenzie per
l'impiego,  invitano  i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5
non  ancora  occupati  in  lavori socialmente utili, a partecipare ad
attivita'  di  selezione  ed  orientamento ai sensi e per gli effetti
dell'articolo  6,  comma  5-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  finalizzate alla loro assegnazione ai lavori socialmente utili.
Per  tale  periodo,  previa attestazione da parte dei predetti uffici
della  partecipazione  alle  attivita'  predette,  e' riconosciuto al
lavoratore  il  sussidio di cui al comma 6, lettera b). Per i casi in
cui  i  lavoratori  non  siano ancora occupati nei lavori socialmente
utili   alla   data  del  1  agosto  1995  il  predetto  sussidio  e'
riconosciuto  per  un  ulteriore  periodo  e comunque non oltre il 30
settembre  1995.  Il sussidio e' a carico del Fondo per l'occupazione
di  cui  al  comma  4,  nei  limiti  delle  risorse  preordinate alle
finalita' di cui al medesimo comma.
  9.  Per  i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione
le disposizioni in materia di mobilita' e di indennita' di mobilita',
ivi  compreso,  per  i  periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il
riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma 9 dell'articolo 7 della
legge  23  luglio  1991,  n.  223.  Per  i sussidi imputati a periodi
successivi  a  tale data, e per quelli di cui al comma 3, il predetto
riconoscimento  rileva  ai  soli fini dell'acquisizione dei requisiti
assicurativi per il diritto al pensionamento.
  10. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla
data  del  31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti
nei  cui  confronti siano cessati o cessino entro il 31 luglio 1995 i
trattamenti  di  integrazione  salariale  o di mobilita', ai medesimi
soggetti  compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento
del  progetto e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a
decorrere dalla predetta cessazione.
  11. Per i progetti finanziati a carico del Fondo ci cui al comma 4,
approvati  prima  del  31  luglio 1995, sono avviati con priorita' ai
lavori   socialmente  utili  i  lavoratori  di  cui  al  comma  5  ed
all'articolo  5. Per i progetti approvati dal 1 agosto 1995 e sino al
31  dicembre  1995  concorrono con i predetti lavoratori anche quelli
delle  aree  di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93  del  Consiglio  del  20  luglio  1993, usciti dalle liste di
mobilita'  e  i lavoratori per i quali sia cessato successivamente al
31  maggio  1995 il trattamento straordinario di cassa integrazione e
che  non  abbiano  piu' diritto all'indennita' di mobilita'. Essi, se
avviati per progetti approvati prima del 31 luglio 1995, percepiscono
il  sussidio  di  cui  al  comma 5; se avviati per progetti approvati
successivamente  alla  predetta  data, per essi trova applicazione la
disposizione  di  cui  all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  come  modificato  dal  comma  3 del presente
articolo.  Ai  predetti  lavoratori si applica la disposizione di cui
all'articolo  6,  comma  5-ter,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.  Vengono  avviati  ai  lavori socialmente utili i lavoratori che
dichiarino  alle  sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di
residenza  la  loro  disponibilita',  con esclusione dei soggetti che
abbiano   gia'   dichiarato   detta  disponibilita'  in  applicazione
dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.
  12.  I  periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili
costituiscono titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per
questi  ultimi,  sia  richiesta  la  medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
  13.  I nominativi dei lavoratori che sono titolari di indennita' di
mobilita'   fino  alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
anzianita'  o di vecchiaia vengono comunicati dall'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  ai  sindaci  dei  comuni di residenza dei
predetti lavoratori perche' essi provvedano ad impiegare direttamente
questi ultimi in attivita' socialmente utili ai sensi ed agli effetti
della disciplina di cui al presente articolo ed all'articolo 9, comma
1, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  14.  Per  i  disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di
cui  all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni  e  integrazioni, non si applica l'articolo 4, comma 2,
della  legge  8  agosto  1991,  n. 274, e continua per essi a trovare
applicazione  quanto  previsto  dall'articolo  2 della legge 6 agosto
1975,  n. 418, e successive modificazioni e integrazioni. La medesima
disposizione  di  cui  all'articolo  4, comma 2, della legge 8 agosto
1991,  n.  274,  non  trova altresi' applicazione nei confronti degli
addetti  ai  lavori di forestazione, sistemazione idraulico-forestale
ed  idraulico-agraria  assunti dalle pubbliche amministrazioni, fermo
restando  per  essi  quanto  previsto  dall'articolo  6, comma primo,
lettera  a),  della  legge 31 marzo 1979, n. 92. Per le assunzioni di
questi  ultimi  lavoratori  continuano  ad  applicarsi  le  norme sul
collocamento ordinario.
  15.  All'onere  derivante  dall'applicazione del presente articolo,
valutato in lire 883 miliardi per l'anno 1995, in lire 482,6 miliardi
per  l'anno 1996 e in lire 514,3 miliardi a decorrere dall'anno 1997,
si provvede:
    a)  quanto  a  lire  342  miliardi  per  l'anno  1995, lire 482,6
miliardi  per  l'anno  1996  e  a  lire  514,3  miliardi  a decorrere
dall'anno  1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    b)   quanto  a  lire  200  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in conto residui dei
capitoli  5069,  5879  e 7893 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  e dei capitoli 1031, 1032, 1162, 1163 e 1164 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica dell'anno 1995, conservate ai sensi dell'articolo 19, comma
5-ter,  del  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni  ed integrazioni, nonche' dell'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge  29  aprile  1995,  n.  141,  cui non si applicano, per
l'anno  1995,  le  modalita' e procedure di ripartizione previste dal
medesimo  articolo  19,  comma 5-ter del decreto legislativo 3 aprile
1993,  n.  96;  quanto  a lire 200 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente  utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui
al   capitolo   191   dello   stato   di   previsione   della   spesa
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato per lo stesso
anno;   quanto   a  lire  141  miliardi  per  l'anno  1995,  mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita' della gestione di cui
all'articolo  25  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  16.  Le  somme  di  cui  al  comma  15,  lettera  b),  sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.