IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 ottobre  1992,  n.  421,  recante  norme  per  la
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
pubblico impiego; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni,    recante    norme    per    la     razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  la  revisione
della disciplina in materia di  pubblico  impiego  e  in  particolare
l'art. 73, comma 6, che demanda ad appositi regolamenti  l'emanazione
di norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art.  2  della
predetta legge n. 421 del 1992,  relative  all'organizzazione  ed  al
funzionamento delle strutture  amministrative  dell'Avvocatura  dello
Stato; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
  1.  Le   disposizioni   del   presente   regolamento   disciplinano
l'organizzazione e il funzionamento  delle  strutture  amministrative
dell'Avvocatura dello Stato al  fine  di  adeguarli  alla  disciplina
contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
               sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano 
             invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi 
          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce 
            al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le 
             leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i 
          regolamenti. 
                     - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 
                421/1992 (Delega al Governo per la realizzazione e la 
                 revisione delle discipline in materia di sanita', di 
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale): 
                    "Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della 
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla 
            data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' 
                   decreti legislativi, diretti al contenimento, alla 
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore 
             del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e 
            della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a 
          tal fine e' autorizzato a: 
                 a) prevedere, con uno o piu' decreti, salvi i limiti 
              collegati al perseguimento degli interessi generali cui 
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni 
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei 
           dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri 
                enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo 
            comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti 
              sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati 
           mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una 
              disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale 
            sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore 
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; 
                        prevedere nuove forme di partecipazione delle 
             rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione 
          del lavoro nelle amministrazioni; 
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei 
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le 
                     norme costituzionali; prevedere strumenti per la 
           rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed 
                obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, 
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza 
           della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in 
              conformita' alle direttive impartite dal Presidente del 
                   Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di 
              contratto collettivo, corredata dai necessari documenti 
                     indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa 
             dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla 
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso 
                 positivo o negativo entro un termine non superiore a 
                quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si 
               intende rilasciata; prevedere che la legittimita' e la 
             compatibilita' economica dell'autorizzazione governativa 
             siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che 
               dovra' pronunciarsi entro un termine certo, decorso il 
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi; 
                     c) prevedere l'affidamento delle controversie di 
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la 
                   disciplina di cui al presente articolo, escluse le 
            controversie riguardanti il personale di cui alla lettera 
           e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente 
            lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo 
               le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a 
                partire dal terzo anno successivo alla emanazione del 
              decreto legislativo e comunque non prima del compimento 
                    della fase transitoria di cui alla lettera a); la 
                     procedibilita' del ricorso giurisdizionale resta 
                       subordinata all'esperimento di un tentativo di 
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce 
                  mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono 
                 regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o 
                nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti 
          normativi o amministrativi, le seguenti materie: 
                1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli 
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative; 
                    2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento 
          della titolarita' dei medesimi; 
                   3) i principi fondamentali di organizzazione degli 
          uffici; 
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro 
          e di avviamento al lavoro; 
                  5) i ruoli e le dotazioni organiche nonche' la loro 
                 consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di 
            ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle 
                    organizzazioni sindacali interessate maggiormente 
          rappresentative sul piano nazionale; 
                      6) la garanzia della liberta' di insegnamento e 
           l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' 
          didattica, scientifica e di ricerca; 
                       7) la disciplina della responsabilita' e delle 
           incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre attivita' 
                e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi 
          pubblici; 
                  d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli 
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri 
            dipendenti parita' di trattamenti contrattuali e comunque 
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti 
          collettivi; 
                      e) mantenere la normativa vigente, prevista dai 
             rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati 
               ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori 
                  dello Stato, al personale militare e delle forze di 
           polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale 
          delle carriere diplomatica e prefettizia; 
                f) prevedere la definizione di criteri di unicita' di 
               ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle 
           carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalita' 
             di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei 
                dirigenti di piu' elevato livello, con la garanzia di 
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una 
               disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle 
              qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante 
              norme di riordino della Scuola superiore della pubblica 
                 amministrazione, anche in relazione alla funzione di 
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello 
                     Stato, prevedendo figure di vertice con distinte 
                             responsabilita' didattico-scientifiche e 
          gestionali-organizzative; 
               g) prevedere: 
                1) la separazione tra i compiti di direzione politica 
               e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai 
              dirigenti - nell'ambito delle scelte di programma degli 
                     obiettivi e delle direttive fissate dal titolare 
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza 
                e di controllo, in particolare la gestione di risorse 
              finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di 
           bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di 
                      risorse strumentali; cio' al fine di assicurare 
                   economicita', speditezza e rispondenza al pubblico 
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti; 
                2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei 
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, 
               ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o 
                 privati particolarmente qualificati nel controllo di 
          gestione; 
                    3) la mobilita', anche temporanea, dei dirigenti, 
              nonche' la rimozione dalle funzioni e il collocamento a 
                  disposizione in caso di mancato conseguimento degli 
          obiettivi prestabiliti della gestione; 
                    4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni 
                pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici 
              dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessita' 
                delle funzioni e della quantita' delle risorse umane, 
              finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione 
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici 
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego 
                  e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in 
               servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici 
          individuati ai sensi della presente norma; 
                 5) una apposita, separata area di contrattazione per 
             il personale dirigenziale non compreso nella lettera e), 
             cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente 
              rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni 
                     sindacali del personale interessato maggiormente 
                  rappresentative sul piano nazionale, assicurando un 
                   adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie 
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali 
           e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di 
            contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la 
                       relativa delegazione sindacale sia composta da 
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale 
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale; 
                   h) prevedere procedure di contenimento e controllo 
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti 
                 massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna 
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato 
                   e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, 
           l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, 
              a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei 
                  controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, 
             concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed 
                 assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente 
                controllato, adeguando altresi' la composizione degli 
                       organi di controllo anche al fine di garantire 
                 l'uniformita' dei criteri di esercizio del controllo 
          stesso; 
                i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la 
          contrattazione sia nazionale e decentrata; 
                     l) definire procedure e sistemi di controllo sul 
                conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni 
                   amministrative, nonche' sul contenimento dei costi 
             contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e 
                dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi 
              contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilita' di 
             prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di 
                sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di 
              accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, 
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa 
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale 
               dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 
            dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente 
                    del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni 
            sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria 
             dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli 
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di 
             controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico 
             sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria 
                generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione 
             pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il 
            piu' efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare 
            l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione 
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato; 
                    m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di 
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per 
                 il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal 
                        Governo, che il Ministro del bilancio e della 
                   programmazione economica ed il Ministro del tesoro 
                     presentino, in merito, entro trenta giorni dalla 
             pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al 
            Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con 
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea 
          a ripristinare i limiti della spesa globale; 
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, 
               in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio 
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto 
                    all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia 
              consentita la temporanea assegnazione con provvedimento 
                motivato del dirigente alle mansioni superiori per un 
                periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del 
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto 
                  esclusivamente con il riconoscimento del diritto al 
                trattamento corrispondente all'attivita' svolta e che 
                  comunque non costituisce assegnazione alle mansioni 
              superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti 
            propri delle mansioni stesse, definendo altresi' criteri, 
          procedure e modalita' di detta assegnazione; 
                 o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che 
                 prevedono automatismi che influenzano il trattamento 
                economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che 
               prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, 
                 comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti 
                  sostituendole contemporaneamente con corrispondenti 
                disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di 
           collegare direttamente tali trattamenti alla produttivita' 
                      individuale e a quella collettiva ancorche' non 
                generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, 
             raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali 
                    devono essere introdotti sistemi di valutazione e 
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita' 
           particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose 
                 per l'incolumita' personale o dannose per la salute; 
               prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti 
              economici fondamentali ed accessori in godimento aventi 
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di 
           generalita' per ciascuna amministrazione o ente; prevedere 
           il principio della responsabilita' personale dei dirigenti 
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici 
          accessori; 
                        p) prevedere che qualunque tipo di incarico a 
               dipendenti della pubblica amministrazione possa essere 
              conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni 
               caso, prevedere che l'amministrazione,ente, societa' o 
           persona fisica che hanno conferito al personale dipendente 
                   da una pubblica amministrazione incarichi previsti 
             dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro 
           sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al 
                    presente articolo, siano tenuti a comunicare alle 
           amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli 
           emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, 
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe 
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24; 
                q) al fine del contenimento e della razionalizzazione 
               delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore 
             pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che 
            regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, 
             stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga 
            disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, 
                determinando i limiti massimi delle aspettative e dei 
           permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il 
            Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e 
             le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative 
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente 
                  del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del 
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere 
                 determinati tenendo conto della diversa dimensione e 
             articolazione organizzativa delle amministrazioni, della 
           consistenza numerica del personale nel suo complesso e del 
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare 
                 i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla 
                      ripartizione delle aspettative sindacali tra le 
           confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo 
                 provveda, in relazione alla rappresentativita' delle 
              medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel 
           settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
                   - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le 
              confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; 
             prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al 
           Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo 
              ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; 
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di 
                         cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche 
           amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e 
            permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 
             1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, 
           oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche 
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza 
             del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 
            pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, 
                del personale dipendente collocato in aspettativa, in 
           quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva 
              ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli 
           elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale 
              da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della 
          legge 29 marzo 1983, n. 93; 
                      r) prevedere, al fine di assicurare la migliore 
               distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul 
              territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti 
               pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi 
           comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso 
           di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo 
             il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 
           412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura dei 
               posti vacanti mediante mobilita' volontaria, ancorche' 
             realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di 
                 personale nella sede di provenienza; prevedere norme 
                 dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli 
            obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici 
            in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo 
                  periodo di effettiva permanenza nella sede di prima 
           destinazione, escludendo anche la possibilita' di disporre 
                  in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con 
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti 
             mediante mobilita' volontaria, compresi quelli di cui al 
            comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, 
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
            Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la 
           mobilita' volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio 
            e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilita' 
             ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni 
            concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 
          gennaio 1957, n. 3; 
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi 
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui 
            all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso 
               di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle 
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per 
             effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, 
                   che attribuiscano alle stesse societa' le funzioni 
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende; 
                     t) prevedere una organica regolamentazione delle 
                 modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche 
             amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del 
                   Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo 
             professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche 
              amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti 
            locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili 
            professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei 
                    concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle 
                 graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni 
                   pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in 
              determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per 
                    soli titoli o di selezionare i candidati mediante 
               svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di 
           sistemi automatizzati; prevedere altresi' il decentramento 
          delle sedi di svolgimento dei concorsi; 
                     u) prevedere per le categorie protette di cui al 
            titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, 
           da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, 
                  per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di 
            collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli 
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; 
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli 
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in 
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, 
              prevedere che il personale appartenente alle qualifiche 
            funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con 
             criteri di flessibilita', per lo svolgimento di mansioni 
             relative a profili professionali di qualifica funzionale 
          immediatamente inferiore; 
                   z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, 
              l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente 
               soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di 
                      posti e classi di concorso diversi da quelli di 
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il 
                    passaggio di ruolo del predetto personale docente 
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea 
           abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la 
              normativa vigente; prevedere il passaggio del personale 
              docente in soprannumero e del personale amministrativo, 
                   tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici 
                 scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle 
             qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle 
              sedi che presentino disponibilita' di posti, nei limiti 
             delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione 
            centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del 
                         Ministero della pubblica istruzione previste 
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del 
                Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, 
                   pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
                   Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive 
          modificazioni; 
                      aa) prevedere per il personale docente di ruolo 
           l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con 
              verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai 
           quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al 
                     fine di rendere possibile una maggiore mobilita' 
           professionale all'interno del comparto scuola in relazione 
            ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e 
                  ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di 
                 insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative 
           contrattuali l'equiparazione della mobilita' professionale 
           (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed 
                 il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti 
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni 
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni 
            in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di 
          mobilita' in ciascun anno scolastico; 
                  bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale 
           delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne 
               e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed 
              artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della 
                  consistenza organica, a modifica di quanto previsto 
            dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, 
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo 
               e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 
             1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva 
                abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano 
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da 
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista 
                      una nuova regolamentazione di tutte le forme di 
              utilizzazione del personale della scuola per garantirne 
                l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per 
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente 
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche 
                    culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova 
                 regolamentazione potra' consentire una utilizzazione 
          complessiva di personale non superiore alle mille unita'; 
                         cc) prevedere che le dotazioni dell'organico 
            aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura 
                delle supplenze annuali. Cio' nell'ambito delle quote 
                attualmente stabilite per le diverse attivita' di cui 
                    all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e 
          successive modificazioni; 
                 dd) procedere alla revisione delle norme concernenti 
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il 
             personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario 
            prevedendo la possibilita' di fare ricorso alle supplenze 
               annuali solo per la copertura dei posti effettivamente 
                   vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque 
                assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno 
                scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze 
             temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle 
                 esigenze di servizio; procedere alla revisione della 
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente 
            che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermita' o 
              per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei 
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 
           aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore 
           a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia 
             della continuita' didattica e i docenti di ruolo che non 
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per 
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti; 
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale 
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, 
                    dei criteri di costituzione e funzionamento delle 
            commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi 
              di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo 
            della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso 
              mediante un piu' razionale accorpamento delle classi di 
            concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi 
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei 
              componenti delle commissioni fra il personale docente e 
              direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del 
                Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, 
             pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 
                  1986, e successive modificazioni, ed assicurando un 
             adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse 
           nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio 
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve 
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto 
            agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione 
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento; 
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale 
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, 
                     delle relative procedure di concorso, al fine di 
                subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva 
                  disponibilita' di cattedre e di posti e, per quanto 
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo 
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli; 
                       gg) prevedere l'individuazione di parametri di 
                  efficacia della spesa per la pubblica istruzione in 
                     rapporto ai risultati del sistema scolastico con 
            particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto 
                     allo studio ed in rapporto anche alla mortalita' 
                      scolastica, agli abbandoni e al non adempimento 
            dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro 
          superamento; 
                      hh) prevedere criteri e progetti per assicurare 
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i 
          settori del pubblico impiego; 
                ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro 
            organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio 
                 dei diritti dei cittadini in materia di procedimento 
                  amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241; 
                     ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei 
               consigli regionali sono collocati in aspettativa senza 
             assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile 
             ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di 
          quiescenza e di previdenza; 
                        mm) al fine del completamento del processo di 
            informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della 
                 piu' razionale utilizzazione dei sistemi informativi 
           automatizzati, procedere alla revisione della normativa in 
              materia di acquisizione dei mezzi necessari; prevedendo 
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e 
            dei controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla 
               revisione delle relative competenze e attribuire ad un 
                   apposito organismo funzioni di coordinamento delle 
                 iniziative e di pianificazione degli investimenti in 
                   materia di automazione, anche al fine di garantire 
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici. 
               2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti 
                  legislativi in esso previsti costituiscono principi 
            fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I 
                  principi desumibili dalle disposizioni del presente 
             articolo costituiscono altresi' per le regioni a statuto 
           speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 
                norme fondamentali di riforma economico-sociale della 
          Repubblica. 
                  3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze 
                   statutarie in materia, le norme di attuazione e la 
             disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la 
             provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul 
                  bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel 
          pubblico impiego. 
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 
            della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei 
                 deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei 
                        decreti legislativi di cui al comma 1 al fine 
               dell'espressione del parere da parte delle commissioni 
              permanenti competenti per la materia di cui al presente 
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni 
          dalla data di trasmissione. 
               5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di 
                  cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri 
           direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere 
                 delle Commissioni di cui al comma 4, potranno essere 
              emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 
          dicembre 1993". 
              - Si riporta il testo dell'art. 73, comma 6, del D.Lgs. 
              n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle 
            amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in 
               materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della 
                   legge 23 ottobre 1992, n. 421): "6. Con uno o piu' 
            regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, 
             della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla 
                 data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
               emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta 
            nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative 
               all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture 
                amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali 
                    amministrativi regionali, della Corte dei conti e 
          dell'Avvocatura dello Stato". 
                    - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 
            (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della 
              Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato 
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che 
                  con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere 
           del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta 
           giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti 
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
                   b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
              decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 
                  quelli relativi a materie riservate alla competenza 
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di 
             leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si 
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                        d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
            amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate 
          dalla legge. 
                  Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli 
             anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di 
            "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio 
            di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della 
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 2 della gia'  citata  legge  n.
          421/1992, vedi in nota alle premesse.