IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  ed  il  relativo
regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1984,
n. 21, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367; 
  Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il  proprio  assenso  con
nota n. 00145082 del 19 maggio 1994; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
del presente provvedimento inviata  con  nota  del  26  agosto  1994,
protocollo n. 175540; 
  Visto il  parere  delle  sezioni  riunite  della  Corte  dei  conti
espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1994; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
Semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti 
   per conto dello Stato da parte delle sezioni  di  tesoreria  e  di
   quelle relative alla rendicontazione: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio  1924,
n. 827, sono aggiunti i seguenti commi: 
  "Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei
confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze  di  tesoreria
ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. 
  Per il versamento di somme relative a particolari  servizi  possono
essere utilizzati, sentito il Ministro  del  tesoro,  conti  correnti
postali  'dedicati'  intestati  ad  una  sola  sezione  di  tesoreria
provinciale.". 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 230 del R.D.  23  maggio  1924,  n.
          827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio  1993,
          n. 343  e  integrato  dal  presente  articolo,  risulta  il
          seguente: 
             "Art. 230. -  I  versamenti  di  somme  nelle  tesorerie
          devono essere fatti in denaro effettivo. 
             Le somme da versarsi  in  denaro  possono  anche  essere
          spedite alla tesoreria col mezzo dei titoli postali la  cui
          spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. 
             Le ricevute  di  conto  corrente  postale  hanno  potere
          liberatorio nei confronti  dei  debitori  e  tengono  luogo
          delle  quietanze   di   tesoreria   ai   fini   dei   conti
          amministrativi e giudiziali. 
             Per  il  versamento  di  somme  relative  a  particolari
          servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro  del
          tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad  una
          sola sezione di tesoreria provinciale. 
             I versamenti presso la Tesoreria  centrale  dello  Stato
          possono essere effettuati anche  mediante  vaglia  cambiari
          della Banca d'Italia  con  esclusione  di  qualsiasi  altro
          titolo di credito. 
             Gli agenti della riscossione e le sezioni  di  tesoreria
          provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
          della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e  del  Banco  di
          Sicilia, nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi
          da  istituti  o  aziende  di  credito,  non   trasferibili,
          all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. 
             I vaglia cambiari e gli assegni devono essere  a  carico
          di banche, istituti o aziende di credito aventi  filiali  o
          corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di
          tesoreria  o  l'agente  della  riscossione  ordinatari  dei
          suddetti titoli di credito. 
             Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso
          i titoli di credito a loro ordine  ricevuti  in  versamento
          esclusivamente  in  favore  della  sezione   di   tesoreria
          provinciale competente per territorio. 
             Gli agenti della riscossione, che sono  autorizzati  dal
          direttore generale del tesoro a versare soltanto  somme  in
          contanti in una sezione di tesoreria di  provincia  diversa
          da quella in cui risiedono, effettuano  i  loro  versamenti
          sul  conto  corrente  postale  a  nome  della  sezione   di
          tesoreria della propria provincia. 
             Per i titoli di credito di  cui  al  presente  articolo,
          riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica  la
          procedura di cui all'art. 233.".