IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, e successive modificazioni; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 104; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio assenso con nota n. 00145082 del 19 maggio 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 26 agosto 1994, protocollo n. 175540; Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Semplificazioni delle procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria e di quelle relative alla rendicontazione: Art. 1. 1. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono aggiunti i seguenti commi: "Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali 'dedicati' intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 230 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343 e integrato dal presente articolo, risulta il seguente: "Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo dei titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. Le ricevute di conto corrente postale hanno potere liberatorio nei confronti dei debitori e tengono luogo delle quietanze di tesoreria ai fini dei conti amministrativi e giudiziali. Per il versamento di somme relative a particolari servizi possono essere utilizzati, sentito il Ministro del tesoro, conti correnti postali "dedicati" intestati ad una sola sezione di tesoreria provinciale. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello Stato possono essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito a loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Gli agenti della riscossione, che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui all'art. 233.".