IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  e,  in  particolare,  l'art.  20, nel testo sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 4 maggio 1995;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17, comma 3, della richiamata legge n. 400 del 1988
(nota n. 2732 del 14 giugno 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  E'  istituito  il  Servizio  di controllo interno, che opera in
posizione  di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro, con il
compito  di  verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e
dei  rendimenti,  la  realizzazione  degli  obiettivi, la corretta ed
economica  gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'amministrazione.
  2.  Il  Servizio,  in  particolare,  anche avvalendosi di strumenti
informatici:
    a)  verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione
dei  programmi, delle direttive del Ministro, degli obiettivi fissati
in  sede  di  determinazione  dei  budget  di  spesa;  ad  esso  sono
obbligatoriamente  trasmessi,  a tal fine, tutti gli atti a contenuto
programmatorio;
    b)    verifica    l'efficienza   e   l'efficacia   dell'attivita'
amministrativa,  la  produttivita' del lavoro, nonche' la rispondenza
dell'erogazione dei trattarenti economici accessori alla normativa di
settore ed alle direttive del Ministro;
    c)  definisce  annualmente,  tenendo  conto delle indicazioni del
Ministro  e  d'intesa, ove possibile, con i responsabili degli uffici
di  livello  dirigenziale  generale,  i  programmi  ed i parametri di
riferimento del controllo;
    d)  collabora  al controllo successivo esercitato dalla Corte dei
conti  sulla gestione del Ministero, ai sensi dell'art. 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  del D.Lgs. 3
          febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470:
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita'
          dirigenziali).  -  1.  I  dirigenti generali ed i dirigenti
          sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi  e  dei  progetti loro affidati in relazione agli
          obiettivi  dei  rendimenti  e  dei risultati della gestione
          finanziaria,   tecnica   ed   amministrativa,   incluse  le
          decisioni organizzative e di gestione del personale.
          All'inizio   di   ogni  anno,  i  dirigenti  presentano  al
          direttore  generale,  e  questi  al Ministro, una relazione
          sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
             2.   Nelle   amministrazioni  pubbliche,  ove  gia'  non
          esistano,  sono  istituiti  servizi di controllo interno, o
          nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,
          mediante   valutazioni   comparative   dei   costi   e  dei
          rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta
          ed    economica    gestione    delle   risorse   pubbliche,
          l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione
          amministrativa.  I  servizi  o  nuclei  determinano  almeno
          annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,
          i parametri di riferimento del controllo.
             3.  Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di
          autonomia   e  rispondono  esclusivamente  agli  organi  di
          direzione  politica.  Ad  essi  e'  attribuito, nell'ambito
          delle  dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente
          di  personale.  Puo' essere utilizzato anche personale gia'
          collocato   fuori   ruolo.   Per   motivate   esigenze,  le
          amministrazioni  pubbliche  possono  altresi'  avvalersi di
          consulenti  esterni,  esperti  in tecniche di valutazione e
          nel controllo di gestione.
             4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti
          da  dirigenti  generali  e  da  esperti  anche esterni alle
          amministrazioni.  In  casi  di particolare complessita', il
          Presidente    del    Consiglio    puo'   stipulare,   anche
          cumulativamente   per   piu'  amministrazioni,  convenzioni
          apposite  con  soggetti  pubblici o privati particolarmente
          qualificati.
             5.  I  servizi  e  nuclei  hanno  accesso  ai  documenti
          amministrativi   e  possono  richiedere,  oralmente  o  per
          iscritto,  informazioni  agli  uffici pubblici. Riferiscono
          trimestralmente  sui  risultati  della  loro attivita' agli
          organi  generali  di  direzione.  Gli  uffici  di controllo
          interno  delle  amministrazioni  territoriali e periferiche
          riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
             6.    I    comitati    provinciali    delle    pubbliche
          amministrazioni  e i comitati metropolitani di cui all'art.
          18  del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno
          1992,  si avvalgono degli uffici di controllo interno delle
          amministrazioni territoriali e periferiche".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.