IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  regio  decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo
delle  disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali;
  Visto  il  regio  decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo
delle  disposizioni  legislative  in  materia di brevetti per modelli
industriali;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria  per  il  1991)  ed  in
particolare l'art. 62, comma 1, lettera s);
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre 1992, n. 480, relativo
all'attuazione  della  direttiva  n.  89/104/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1988, recante riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  in  materia di marchi di impresa, emanato in esecuzione della
delega contenuta nel citato art. 62 della legge n. 142/1992;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  aprile  1981, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 aprile 1981, relativo alla formazione
dell'Albo  dei consulenti in proprieta' industriale abilitati in tema
di  brevetti  per  invenzioni  e  modelli industriali, modificato con
decreto   ministeriale  2  maggio  1986,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  114  del  19 maggio 1986 e con decreto ministeriale 13
gennaio  1987,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 115 del 24
febbraio 1987;
  Ritenuta la necessita', in ottemperanza a quanto disposto dall'art.
94  del  decreto  legislativo  n. 480/1992 precedentemente citato, di
adottare  le  disposizioni occorrenti per estendere la disciplina del
decreto  ministeriale  3  aprile  1981  anche  alla registrazione dei
marchi di impresa;
  Ritenuta   la  necessita'  di  apportare  a  detto  decreto  talune
modifiche  che  norme successive, prassi amministrativa ed esperienza
hanno evidenziato come indispensabili od opportune;
  Ritenuta  la  necessita',  ai  sensi  e per gli effetti del decreto
legislativo n. 480/1992 di sostituire l'espressione "Ufficio centrale
brevetti" con "Ufficio italiano brevetti e marchi";
  Ritenuto che le nuove disposizioni e le modifiche rendono opportuna
la totale sostituzione del decreto relativo alla formazione dell'Albo
dei consulenti in proprieta' industriale abilitati;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1314/94,
espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;
  Vista  la  nota ministeriale n. 1023306 dell'8 febbraio 1995 con la
quale  il  presente regolamento e' stato comunicato al Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
             ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE
       IN PROPRIETAINDUSTRIALE E FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO
                               Art. 1.
       Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati

  1.  Fermo  quanto  disposto dall'art. 94, commi 1, 2 e 3, del regio
decreto  29  giugno  1939, n. 1127, nel testo sostituito dall'art. 38
del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338,
nonche'  quanto  disposto  dall'art.  77,  commi  1, 2 e 3, del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 65 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, la
rappresentanza  di  persone  fisiche  o giuridiche nelle procedure di
fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei
ricorsi  di  cui  all'art.  71 del suddetto regio decreto n. 1127 del
1939  puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti
in  un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine di cui all'art.
14  e  denominato  Albo  dei  consulenti  in  proprieta'  industriale
abilitati,  nonche'  da  coloro  che  siano iscritti negli albi degli
avvocati e procuratori legali.
  2.  L'Albo  e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente
sezione  brevetti  e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti
abilitati  agenti  in  materia  di  brevetti per invenzioni e modelli
industriali e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di
marchi d'impresa.
  3.  Gli  iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei consulenti in
proprieta' industriale.
  4.  La vigilanza sull'esercizio della professione e' esercitata dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, per il
tramite dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, costituisce

          il testo base delle disposizioni legislative in materia  di
          brevetti per invenzioni industriali.
             -  Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'art. 1,
          detta le disposizioni generali in  materia  di  modelli  di
          utilita' e di modelli e disegni ornamentali, stabilendo che
          il  regio decreto n. 1127/1939 sulle invenzioni industriali
          si applica anche alla materia dei modelli, fatte  salve  le
          disposizioni del decreto di cui trattasi.
             -  La  legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alla  Comunita' europea (Legge comunitaria per
          il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera  s),
          reca i criteri di delega per il recepimento della direttiva
          n.  104/89  sulla  armonizzazione  delle legislazioni degli
          Stati membri in materia di marchi;
             -  Con il D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 480, il legislatore,
          oltre che provvedere al riordino ed  all'adeguamento  della
          disciplina  in  materia di marchi di impresa alla direttiva
          comunitaria n. 104/89, all'art.   94 ha stabilito  che  con
          apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e
          giustizia,    venga   estesa   anche   al   settore   della
          registrazione dei marchi d'impresa la normativa del D.M.  3
          aprile  1981.  Questa  prevede,  in  tema  di  invenzioni e
          modelli,  che  la  rappresentanza  di  persone  fisiche   o
          giuridiche  nelle  procedure di fronte all'Ufficio italiano
          brevetti  e  marchi  puo'  essere  assunta  unicamente   da
          mandatari iscritti in apposito Albo.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisce  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che devono recare la denominazione di  "regolamento",  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.