IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali; Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera s); Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, relativo all'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, emanato in esecuzione della delega contenuta nel citato art. 62 della legge n. 142/1992; Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 3 aprile 1981, relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali, modificato con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1986 e con decreto ministeriale 13 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 24 febbraio 1987; Ritenuta la necessita', in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 480/1992 precedentemente citato, di adottare le disposizioni occorrenti per estendere la disciplina del decreto ministeriale 3 aprile 1981 anche alla registrazione dei marchi di impresa; Ritenuta la necessita' di apportare a detto decreto talune modifiche che norme successive, prassi amministrativa ed esperienza hanno evidenziato come indispensabili od opportune; Ritenuta la necessita', ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 480/1992 di sostituire l'espressione "Ufficio centrale brevetti" con "Ufficio italiano brevetti e marchi"; Ritenuto che le nuove disposizioni e le modifiche rendono opportuna la totale sostituzione del decreto relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1314/94, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994; Vista la nota ministeriale n. 1023306 dell'8 febbraio 1995 con la quale il presente regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE IN PROPRIETAINDUSTRIALE E FORMAZIONE DEL RELATIVO ALBO Art. 1. Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati 1. Fermo quanto disposto dall'art. 94, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, nel testo sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, nonche' quanto disposto dall'art. 77, commi 1, 2 e 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992, n. 480, la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 71 del suddetto regio decreto n. 1127 del 1939 puo' essere assunta unicamente da consulenti abilitati iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14 e denominato Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali. 2. L'Albo e' costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brevetti e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti abilitati agenti in materia di brevetti per invenzioni e modelli industriali e la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di marchi d'impresa. 3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale. 4. La vigilanza sull'esercizio della professione e' esercitata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, costituisce il testo base delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali. - Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, all'art. 1, detta le disposizioni generali in materia di modelli di utilita' e di modelli e disegni ornamentali, stabilendo che il regio decreto n. 1127/1939 sulle invenzioni industriali si applica anche alla materia dei modelli, fatte salve le disposizioni del decreto di cui trattasi. - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 62, comma 1, lettera s), reca i criteri di delega per il recepimento della direttiva n. 104/89 sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi; - Con il D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 480, il legislatore, oltre che provvedere al riordino ed all'adeguamento della disciplina in materia di marchi di impresa alla direttiva comunitaria n. 104/89, all'art. 94 ha stabilito che con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, venga estesa anche al settore della registrazione dei marchi d'impresa la normativa del D.M. 3 aprile 1981. Questa prevede, in tema di invenzioni e modelli, che la rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' essere assunta unicamente da mandatari iscritti in apposito Albo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.