IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  accertamento  con  adesione  per  anni
pregressi,  al  fine  di  assicurare  l'effettivo  conseguimento  del
gettito previsto;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazine economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
             Modifiche alla disciplina dell'accertamento
                   con adesione per anni pregressi
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  30 settembre 1994, n. 564,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
come  modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi.";
    b) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
  "2-quinquies.  Qualora  gli importi da versare complessivamente per
la  definizione  dell'accertamento  con  adesione  di cui al presente
articolo  eccedano,  per  le  persone  fisiche,  la  somma di lire 10
milioni  e,  per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli
importi  eccedenti  possono  essere  versati  in  due  rate,  di pari
importo,  entro  il  31  marzo  1996  ed  entro il 30 settembre 1996,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.".
  2. Le somme, eventualmente gia' versate, a titolo di interessi, per
la  definizione  dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3
del   decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in
diminuzione  delle  restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate
dall'ufficio  competente entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'apposita  istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale
deve  essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I
rimborsi  sono  imputati  ai  capitoli  3500  e  3501  dello stato di
previsione  del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e
corrispondenti   capitoli  per  gli  esercizi  successivi,  ai  fini,
rispettivamente,  delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto.
  3.  Sulle  somme  dovute  all'Istituto  nazionale per la previdenza
sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  non trovano applicazione le sanzioni civili regolate
dall'articolo   4   del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
  4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le parole: "per il 1995" sono soppresse.