IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonche' sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Competenza del giudice di pace 1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.