IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire su
taluni  aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del
giudizio  di  primo grado, nonche' sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                   Competenza del giudice di pace
  1.  Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato
dall'articolo  17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati
il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.