La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI) coloro i quali abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.