La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Possono  accedere  alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del
Corpo  militare  della  Croce  rossa  italiana  (CRI)  coloro i quali
abbiano prestato il servizio di leva, qualora ne siano obbligati.