IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di utilizzare, ad
integrazione  delle  Forze  di polizia gia' dislocate sul territorio,
contingenti    di    Forze   armate   in   attivita'   di   controllo
dell'immigrazione clandestina lungo le coste pugliesi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1  luglio  1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti  delle  province  della  regione  Puglia sono autorizzati ad
avvalersi  di contingenti di personale militare per lo svolgimento di
attivita'   di  controllo  della  frontiera  marittima  per  esigenze
connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime
province.  Al  personale  militare impiegato nelle predette attivita'
sono  attribuite le funzioni e le indennita' rispettivamente previste
dall'articolo  1  e dall'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 1992,
n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992,
n.  386,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  dai medesimi
articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.