IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339, recante:
"Disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato  per  gli
interventi  nel  mercato  agricolo  sull'applicazione  delle norme di
qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari",  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 167 del 17 luglio 1992,
modificato  dal  decreto  ministeriale  9  febbraio  1993,   n.   72,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22
marzo 1993;
  Visto il regolamento CEE  n.  2251/92  della  Commissione,  del  29
luglio 1992, concernente i controlli di qualita' degli ortofrutticoli
freschi  che  abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione,
del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni  complementari  per  il
controllo   di   qualita'   degli   ortofrutticoli   commercializzati
all'interno della Comunita';
  Ritenuta la necessita'  di  apportare  modifiche  ad  alcune  norme
regolamentari  contenute  nel  citato decreto ministeriale n. 339 del
1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. E-816 del 3 agosto 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n.
339, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n.  72,  le
parole "all'esercizio delle attivita'" sono sostituite con "a gestire
impianti".
  2.  All'art.  2  del  decreto  ministeriale  2 giugno 1992, n. 339,
modificato dal decreto  ministeriale  9  febbraio  1993,  n.  72,  e'
aggiunto il seguente comma 3:
  "  3.  L'operatore produttore agricolo puo' condizionare il proprio
prodotto in azienda, se e' iscritto nel registro degli operatori".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10, comma 3, del testo delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il regolamento CEE  n.  2251/92  e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 219
          del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della  Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1992 - 2a
          serie speciale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle emanate dal Governo. Essi debbono essere
          comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri  prima
          della  loro  emanazione.  Il  comma 4 dello stesso articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.