IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente l'emanazione di norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati, tra l'altro, dei magistrati della Corte dei conti; Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti con nota n. 1193/LP/201, del 10 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati della Corte dei conti, facendo salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. 2. In ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attivita' sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio dell'ordine cui appartiene.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione: "Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti per le diverse magistrature, i rispettivi istituti". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 58 del gia' citato decreto legislativo n. 29/1993: "2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati".