IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, concernente l'emanazione di norme dirette  a  determinare  gli
incarichi  consentiti  e  quelli vietati, tra l'altro, dei magistrati
della Corte dei conti;
  Viste le osservazioni formulate dal Consiglio di  presidenza  della
Corte dei conti con nota n. 1193/LP/201, del 10 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 2 giugno 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 giugno 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina  gli  incarichi,  di  cui  al
comma  2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio dei magistrati  della
Corte  dei  conti,  facendo  salve  le  attivita'  che  costituiscono
espressione delle liberta' e dei diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione.
  2. In ogni caso, il magistrato ha il  dovere  di  curare  che  ogni
attivita'  sia  svolta  in  modo che non arrechi pregiudizio alla sua
posizione,  alle  sue  funzioni,  e  al  prestigio  dell'ordine   cui
appartiene.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          codificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma quinto dell'art. 87
          della  Costituzione:  "Il   Presidente   della   Repubblica
          promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e i regolamenti".
             - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
          n.    400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri):
          "2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari".
             - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 3, del decreto
          legislativo       n.       29/1993       (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421):
          "3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti,
          da  emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro  il  termine  di  centocinquanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono  emanate  norme  dirette  a  determinare  gli
          incarichi   consentiti   e  quelli  vietati  ai  magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli  avvocati  e  procuratori  dello Stato, sentiti per le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti".
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 58 del  gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  29/1993: "2. Le pubbliche
          amministrazioni  non  possono   conferire   ai   dipendenti
          incarichi,  non  compresi  nei compiti e doveri di ufficio,
          che non siano  espressamente  previsti  o  disciplinati  da
          legge   o   altre   fonti   normative,   o  che  non  siano
          espressamente autorizzati".