IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni fiscali in  materia  di  potenziamento  degli  organici,
controlli   e  anagrafe  patrimoniale  dei  dipendenti,  al  fine  di
contrastare l'evasione e la corruzione;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione  economica
e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria
  1.  Presso  il  Ministero delle finanze e' istituito il Servizio di
tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) posto alle  dipendenze
del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3.
  2.  Al  fine  di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli
appartenenti  all'Amministrazione  finanziaria,  civili  e  militari,
degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su
direttive  generali del Ministro delle finanze e secondo le modalita'
contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:
    a)  esegue  accertamenti  sull'adempimento  degli   obblighi   di
servizio e dei doveri d'ufficio;
    b)  compie  ispezioni  presso  gli  organi  centrali e periferici
dell'Amministrazione finanziaria;
    c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui  al  presente
comma;
    d)  richiede  alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione
postale,  agli  enti  creditizi,  alle  societa'  di  intermediazione
mobiliare,  agli  agenti  di  cambio,  alle  societa'  autorizzate al
collocamento a  domicilio  di  valori  mobiliari,  alle  societa'  di
gestione  di  fondi  comuni  di investimento mobiliare, alle societa'
fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla societa'  Monte
Titoli  S.p.a.  di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della
documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui
al presente comma, nonche' ogni altra notizia o informazione utile ai
fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c);
    e) richiede informazioni o  documenti  all'autorita'  giudiziaria
salvo  il  rispetto  delle  norme  che  disciplinano il segreto delle
indagini;
    f) puo' invitare qualsiasi  altro  soggetto  a  fornire  notizie,
informazioni  o  documenti  utili  ai fini degli accertamenti e delle
indagini di cui alle lettere a) e c);
    g)  cura  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'anagrafe  prevista
dall'articolo 3.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano anche ai
componenti togati e  non  togati  delle  commissioni  tributarie,  ai
soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i
rappresentanti   sindacali,   che   partecipano  a  comitati,  organi
consultivi, commissioni di studio e di  esame  e  a  qualsiasi  altro
organismo   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  ai  soggetti
dipendenti da imprese private che  gestiscono  una  funzione  propria
dell'Amministrazione finanziaria.
  4.  Gli addetti allo STAF, previa autorizzazione del Ministro delle
finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera  d)
del  comma  2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
richiesti secondo le modalita' di cui al decreto del  Ministro  delle
finanze  previsto  dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini
richiesti, ovvero allorche'  sussista  motivo  di  ritenere  che  gli
stessi siano infedeli o incompleti.
  5.  Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente
articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.
  6. I procedimenti di controllo posti in essere  dagli  appartenenti
allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:
    a) esclusione dell'avviso di procedimento;
    b)   esclusione   dell'accesso   alla  banca  dati  dell'anagrafe
tributaria.
  7. Gli addetti allo STAF, nell'esercizio  dei  compiti  di  cui  al
presente  articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad
essi non e' opponibile il segreto d'ufficio.
  8. Il Ministro delle  finanze  riferisce  annualmente  alle  Camere
sull'attivita' svolta dallo STAF.