IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il notevole traffico di autovetture e di veicoli adibiti al trasporto di merci sull'intera rete autostradale e per incentivare l'utilizzazione delle autostrade durante il periodo notturno, al fine di favorire un decongestionamento delle stesse nelle ore di maggior traffico con innegabili vantaggi a favore della sicurezza stradale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6. 2. Le predette riduzioni sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria della gestione dell'autostrada all'atto dell'emissione delle relative fatture intestate a ditte che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi. 3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le societa' concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.