IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni per fronteggiare il notevole traffico di  autovetture  e
di   veicoli   adibiti   al   trasporto  di  merci  sull'intera  rete
autostradale  e  per  incentivare  l'utilizzazione  delle  autostrade
durante    il    periodo   notturno,   al   fine   di   favorire   un
decongestionamento delle stesse nelle ore  di  maggior  traffico  con
innegabili vantaggi a favore della sicurezza stradale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 settembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e dei Ministri dei trasporti e  della  navigazione  e  dei
lavori pubblici e dell'ambiente;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di
terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre
1995, del 10 per cento per i  percorsi  autostradali  effettuati  con
entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6.
  2.  Le  predette  riduzioni  sono  apportate  esclusivamente  per i
pedaggi  a  riscossione  differita  mediante  fatturazione   e   sono
applicate  direttamente  dalla societa' concessionaria della gestione
dell'autostrada  all'atto  dell'emissione  delle   relative   fatture
intestate   a  ditte  che  esercitano  professionalmente  servizi  di
autotrasporto di cose per conto di terzi.
  3. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo,  le  societa'  concessionarie  sono  tenute ad apportare al
proprio sistema informativo le necessarie  integrazioni  e  modifiche
entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente
decreto.