IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto il decreto 16 maggio 1991, n. 198, recante il "Regolamento di
attuazione  delle  direttive del Consiglio delle Comunita' europee n.
438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561
del 12  novembre  1974  riguardante  l'accesso  alla  professione  di
trasportatore  di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali
ed internazionali" con cui vengono dettate disposizioni definitive in
materia;
  Visto l'art. 9 del sopracitato decreto 16 maggio 1991 con  cui,  in
particolare  al  comma  1, viene precisato che le commissioni d'esame
per l'accertamento del  requisito  di  capacita'  professionale  sono
istituite  su  base regionale e che la sede delle singole commissioni
(comma 5) e' fissata nel capoluogo di regione;
  Visto il decreto ministeriale 3199 del 4 novembre 1988 con cui sono
state istituite su base regionale, con sede nel capoluogo di regione,
le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di  capacita'
professionale, tra cui quella per il Trentino-Alto Adige;
  Visto  il decreto ministeriale 3289 del 17 novembre 1988 con cui la
commissione d'esame per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, e'
stata integrata con due membri aggregati a pieno  titolo  individuati
in  docenti designati dall'intendenza scolastica di lingua tedesca di
Bolzano per le sedute d'esame che si  svolgono  per  i  candidati  di
lingua tedesca;
  Considerata   la   richiesta   dell'assessore  ai  trasporti  della
provincia autonoma di Bolzano con nota del  27  aprile  1992  con  la
quale   viene   fatta  presente  la  opportunita'  di  istituire  una
commissione d'esame per la provincia di Bolzano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante il  testo  unico  del  nuovo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  ed  in  particolare  il comma 1 dell'art. 100 e
l'art. 2;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige con particolare riguardo  alla  conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987,
n. 527, che trasferisce alle singole province di Trento e Bolzano  le
competenze  inerenti  alle  attivita'  dei  comitati  provinciali per
l'albo;
  Tenuto conto del parere favorevole espresso dal  Comitato  centrale
trasmesso con nota del 17 marzo 1992 a seguito di richiesta formulata
ai sensi dell'art. 8, punto e), della legge n. 298/74;
  Ritenuta  l'opportunita'  che  per le province autonome di Trento e
Bolzano vengano istituite due distinte commissioni d'esame,  operanti
ciascuna  nell'ambito  della propria competenza territoriale, al fine
di meglio garantire i diritti dei cittadini  del  gruppo  linguistico
tedesco;
  Considerata  la  necessita'  di integrare e modificare l'art. 9 del
predetto decreto 16 maggio 1991, n. 198;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in  particolare  l'art.  17,
commi 3 e 4;
  Esperita  la  procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/88,
art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  (nota  n. 531-CT 561/4.1 del 27 aprile
1993);
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza  generale
del 28 gennaio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Commissioni d'esame per le province di Trento e Bolzano
  1.  Dopo  il comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale 16 maggio
1991, n. 198, sono inseriti i seguenti commi:
  "5-bis. Per la  regione  Trentino-Alto  Adige  sono  istituite  due
commissioni  d'esame  una  per  la  provincia di Trento ed una per la
provincia di Bolzano secondo la  stessa  composizione  e  gli  stessi
criteri  e  modalita'  relativi  alle commissioni regionali di cui ai
precedenti commi 1 e 2.
  "5-ter. Le funzioni di segreteria sono  svolte  da  funzionari  dei
corrispondenti  uffici  provinciali della Direzione generale M.C.T.C.
che sono sostituiti, in caso  di  assenza  o  impedimento,  da  altri
funzionari  del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in
qualita' di supplente.  Entrambi  i  funzionari  sono  designati  dai
rispettivi   direttori   dei   competenti  uffici  provinciali  della
Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
  "5-quater.  Gli  esami  avranno  frequenza  almeno  mensile  e   si
svolgeranno  con  sede  nel  capoluogo  di  provincia per i candidati
residenti nella provincia medesima.
  "5-quinquies. I componenti delle commissioni  di  Bolzano  dovranno
avere  piena  conoscenza  sia  della  lingua  italiana  sia di quella
tedesca  al  fine  di  garantire  quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare
le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 aprile 1993
                                                  Il Ministro: TESINI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 214
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - La legge  n.  298/1974  reca:  "Istituzione  dell'albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
          terzi,  disciplina  degli  autotrasportatori  di   cose   e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada".
             - La direttiva CEE n. 561/74 e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del 19
          novembre 1974.
             -  La  direttiva  CEE  n.  438/89,  modificativa   della
          direttiva  n.    74/561, e' stata pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212  del  22  luglio
          1989   e   ripubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989,  2a  serie
          speciale.
             -  Il  D.M.  16 maggio 1991, n. 198, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  158  dell'8
          luglio 1991.
             -  Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
             - Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre 1976.
             -   Il  D.P.R.  19  novembre  1987,  n.  527,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28  dicembre
          187.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 9 del D.M. n. 198/1991, come sopra
          modificato, e' il seguente:
             "Art. 9 (Composizione delle commissioni d'esame).  -  1.
          Le  composizioni d'esame istituite con decreto del Ministro
          dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
             Presidente:
              dirigente  o  funzionario  almeno  dell'ottavo  livello
          della M.C.T.C.
             Membri:
              un  funzionario  almeno  del  settimo   livello   della
          M.C.T.C.,  due docenti della scuola media superiore: uno di
          diritto ed uno di ragioneria;
              tre  rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria
          degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per
          l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
             2.  In  corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui
          sopra viene  nominato  un  supplente  almeno  di  ottavo  o
          settimo  livello  rispettivamente  per  il presidente ed il
          funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione
          per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni  per
          i   rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria.  Il
          supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di  assenza
          o di impedimento del titolare.
             3.   Le   funzioni   di   segreteria   sono  svolte  dai
          corrispondenti   segretari   dei    comitati    provinciali
          capoluoghi di regione.
             4.  In  caso  di assenza od impedimento dei segretari le
          funzioni di segreteria saranno svolte da altro  funzionario
          del  medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualita'
          di supplente in seno  alla  corrispondente  commissione  di
          esame,  a  seguito  di  designazione da parte del direttore
          dell'ufficio stesso.
             5. Gli esami  avranno  frequenza  almeno  mensile  e  si
          svolgeranno  con  sede  nel  capoluogo  di  regione  per  i
          candidati residenti nella regione medesima.
             5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite
          due commissioni d'esame una per la provincia di  Trento  ed
          una   per   la  provincia  di  Bolzano  secondo  la  stessa
          composizione e gli stessi criteri e modalita' relativi alle
          commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
            5-ter.  Le  funzioni  di  segreteria   sono   svolte   da
          funzionari  dei  corrispondenti  uffici  provinciali  della
          Direzione generale M.C.T.C.  che sono sostituiti,  in  caso
          di  assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo
          ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi  in  qualita'  di
          supplente.   Entrambi   i  funzionari  sono  designati  dai
          rispettivi  direttori  dei  competenti  uffici  provinciali
          della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
            5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si
          svolgeranno  con  sede  nel  capoluogo  di  provincia per i
          candidati residenti nella provincia medesima.
            5- quinquies. I componenti delle commissioni  di  Bolzano
          dovranno  avere  piena conoscenza sia della lingua italiana
          sia di quella tedesca al fine di garantire quanto  previsto
          dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n.  670,  e  in  particolare  le  disposizioni  di cui agli
          articoli 2 e 100.
             6.  Avverso  la  mancata ammissione all'esame e' ammesso
          ricorso al Ministro dei trasporti".
             - Il testo degli articoli 2 e 100 del D.P.R.  31  agosto
          1972,  n.   670 (Testo unico del nuovo statuto speciale per
          il Trentino-Alto Adige) e' il seguente:
             "Art. 2. - Nella  Regione  e'  riconosciuta  parita'  di
          diritti  ai  cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico
          al quale appartengono, e sono salvaguardate  le  rispettive
          caratteristiche etniche e culturali".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          Provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei rapporti cogli uffici giudiziari e  con  gli  organi  e
          uffici   della   pubblica   amministrazione  situati  nella
          Provincia o aventi  competenza  regionale,  nonche'  con  i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          Provincia stessa.
             Nelle  adunanze  degli  organi collegiali della Regione,
          della Provincia di Bolzano e  degli  enti  locali  in  tale
          Provincia  puo' essere usata la lingua italiana e la lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma usano nella corrispondenza e nei  rapporti  orali  la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti  sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo i casi previsti espressamente - e  la  regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli  atti  individuali  destinati ad uso pubblico e negli
          atti destinati a pluralita' di  uffici  -  e'  riconosciuto
          negli  altri  casi  l'uso  disgiunto  dell'una o dell'altra
          delle due lingue. Rimane  salvo  l'uso  della  sola  lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".