IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
608,  recante  norme  sul riordinamento degli organi collegiali dello
Stato;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 16 marzo 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con  i  Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il  comma  6  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e' abrogato.
  2.  Alla  tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il numero 9) e' soppresso;
    b)  il  numero  10)  e'  sostituito  dal  seguente:  "Commissione
centrale per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di
carni e di prodotti ittici - art. 14 della legge 25  marzo  1959,  n.
125";
    c) al numero 14) le parole: "D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 8"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art.
9";
    d) dopo il numero 17) e' aggiunto il seguente:  "18)  Commissione
per  i  piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui
agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426".
  3.  Alla  tabella  C  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali
del Ministero della sanita', il numero 2) e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'
                                  CLO', Ministro dell'industria,  del
                                  commercio  e dell'artigianato e del
                                  commercio con l'estero
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
  Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 3
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge
          n.  537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
             "28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
          all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da  emanarsi,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, si provvede  al  riordino  di  organi
          collegiali  dello  Stato, nonche' di organismi con funzioni
          pubbliche  o  di   collaborazione   ad   uffici   pubblici,
          conformemente ai seguenti criteri e principi:
               a)  accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
          sopprimere gli organi che risultino  superflui  in  seguito
          all'accorpamento;
               b)  sostituire gli organi collegiali con le conferenze
          di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241;
               c) ridurre il numero dei componenti;
               d) trasferire ad organi  monocratici  o  ai  dirigenti
          amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.    29,  e  successive  modificazioni, le funzioni
          deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
          peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
               e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o
          di  categorie  sociali o economiche dagli organi collegiali
          deliberanti  in  materia  di  ricorsi,  o   giudicanti   in
          procedure di concorso".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  2  del D.P.R. n. 608/1994, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  2  (Organi  collegiali  soppressi).  -  1.   Sono
          soppressi,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 28, lettera a),
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali
          elencati nell'allegata tabella  A,  che  costituisce  parte
          integrante del presente regolamento.
             2.  Le  funzioni  consultive  in  materia  di  armi e di
          sostanze esplosive e  infiammabili  sono  esercitate  dalla
          Commissione consultiva centrale controllo armi.
             3.  Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni
          sono esercitate dal Comitato provinciale  erogazione  fondi
          alluvioni.
             4.  Le  funzioni relative all'erogazione di assegni o di
          provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate  dalla
          Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.
             5.  Le  funzioni  di  cooperazione  con  il  Servizio di
          controllo  statistico  sulle   manifestazioni   fieristiche
          internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva
          interministeriale per le manifestazioni fieristiche.
             (6.   Le  funzioni  consultive  in  materia  di  presidi
          sanitari  sono  esercitate  dalla  Commissione  unica   del
          farmaco).
             7.  Per  lo  svolgimento  delle funzioni gia' attribuite
          alla Commissione per i piani di sviluppo e  di  adeguamento
          della  rete di vendita, la partecipazione procedimentale e'
          assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990,
          n. 241.
             8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani  per
          l'occupazione    giovanile   continua   ad   operare   fino
          all'esaurimento delle pratiche pendenti".
             - Si riporta  il  testo  della  tabella  A  allegata  al
          medesimo decreto, come sopra modificata:
                                                           "TABELLA A
          Ministero degli affari esteri:
             1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
          - Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 8.
             2)  Commissione  per le organizzazioni non governative -
          Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 8.
             3) Commissione italiana per la C.S.C.E.
             4) Comitato di coordinamento degli uffici del  Ministero
          degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978.
             5)  Commissioni  di  esperti di cui all'art. 2, comma 2,
          della legge 11 aprile 1955, n. 288.
          Ministero dell'interno:
             1) Commissione provvidenze alluvioni Salerno - Legge  22
          novembre 1954, n. 1115.
             2)  Commissione  proposte  riassetto finanze di Napoli -
          Legge 9 aprile 1953, n. 297.
             3)  Commissione  consultiva  potenziamento  rinnovamento
          VV.F. - Legge 8 luglio 1980, n. 336.
             4) Comitato regionale per la protezione civile - Legge 8
          dicembre 1970, n. 996.
             5)  Commissione  tecnica  protezione civile - D.P.C.M. 4
          agosto 1980.
             6) Commissione ministeriale  per  il  regolamento  della
          banda musicale della Polizia di Stato - D.P.R. n. 240/1987.
             7) Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A"
          al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza  ex  R.D.  18  giugno  1931,  n.  773 -
          T.U.L.P.S. ex R.D. 18  giugno  1931,  n.  773,  art.  53  -
          Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
          6 maggio 1940, n. 635 - articoli 82 e 83.
             8)  Commissione avente il compito di esprimere il parere
          sulle proposte inerenti  acquisti  e  lavorazioni  su  ogni
          altra  questione  in  materia,  interessante  la  Direzione
          generale della protezione  civile  e  S.A.  con  esclusione
          degli  acquisti concernenti forniture di materiale tecnico,
          elmi da incendio, cinturoni di sicurezza,  letti  e  mobili
          metallici.  Esame  delle  domande di iscrizione delle ditte
          nell'albo fornitori - D.M 21 febbraio 1962.
             9) Commissione avente il  compito  di  esprimere  parere
          consultivo   sulle   proposte   degli   acquisti   e  delle
          lavorazioni concernenti  il  macchinario,  le  attrezzature
          tecniche  ed  elettroniche,  i mobili metallici, nonche' su
          questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni
          medesime,    le    apparecchiature    ed    impianti     di
          telecomunicazioni,  i  mezzi  nautici,  gli  aviomezzi,  le
          infrastrutture di protezione civile del servizio  sanitario
          del Corpo nazionale VV.F.  D.M. 20 aprile 1962.
             10)   Comitato  di  alta  consulenza  per  il  direttore
          generale  soprattutto  per  i  problemi   di   prevenzione,
          vigilanza e protezione civile del Corpo nazionale dei VV.F.
          -  D.M.  12  dicembre 1991, n.  11290, legge riferimento 23
          dicembre 1980, n. 930.
             11) Commissioni ricostruzione archivi comunali distrutti
          - D.L. 15 marzo 1946, n. 272.
             12) Commissione  revisione  cittadinanza  altoatesina  -
          D.L. 2 febbraio 1948, n. 23.
             13)  Commissione acquisto equipaggiamento guardie P.S. -
          D.P.R. 18 marzo 1949, n. 442.
             14)  Consiglio  superiore  archivi  -  Giunta  consiglio
          superiore  archivi  -  Commissione  pubblicazioni consiglio
          superiore - Commissione fotoriproduzione documenti - D.P.R.
          30 settembre 1963, n. 1409.
             15) Commissione forniture e servizi forze di  Polizia  -
          D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279.
             16)  Commissione  consultiva centrale delle armi - Legge
          16 luglio 1982, n. 452.
             17) Commissione consultiva per le sostanze  esplosive  e
          infiammabili  -  T.U.L.P.S. art. 53; regolamento T.U.L.P.S.
          articoli 84 e 85.
             18)  Commissioni provinciali riscontro fondi alluvioni -
          D.P.C.M.  10 novembre 1966.
             19) Commissione erogazione assegni  assistiti  ciechi  -
          Legge 26 maggio 1970, n. 382.
             20) Commissione provinciale assegni sordomuti - Legge 22
          maggio 1970, n. 381.
             21)  Commissione  provinciale provvidenze ciechi - Legge
          22 maggio 1970, n. 381.
            Ministero del bilancio e della programmazione economica:
             1) Commissione consultiva interministeriale -  Legge  27
          febbraio 1967, n. 48.
             2)  Comitato  dei  presidenti  delle  giunte regionali -
          Legge 6 ottobre 1971, n. 853.
             3) Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali
          - Legge 2 maggio 1976, n. 183, art.  5  -  D.P.R.  6  marzo
          1978, n. 218, art. 8.
             4)  Comitato  per  la  verifica  degli  investimenti nel
          Mezzogiorno - D.L. 10 luglio 1989, art. 5.
          Ministero della difesa:
             1) Commissione di cui alla legge 15  dicembre  1972,  n.
          772 (in materia di obiezione di coscienza).
          Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali -
          Direzione generale della pesca marittima:
             1) Commissione consultiva  disciplina  mercati  pesca  -
          Legge 3 maggio 1955, n. 449.
             2)    Commissione   contributi   e   sussidi   attivita'
          peschereccia - Legge 27 dicembre 1956, n. 1459.
             3) Comitato concessione contributi pesca Alto  Adriatico
          - Legge 21 luglio 1959, n. 590.
             4) Comitato provvidenze pesca marittima - Legge 28 marzo
          1968, n. 479.
             5)  Commissione consultiva provvidenze pesca marittima -
          Legge 14 maggio 1976, n. 389.
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
             1)  Commissione  interministeriale  per  la   disciplina
          petrolifera - D.M. 10 gennaio 1953.
             2)  Consiglio  superiore  commercio  interno - D.Lgs. 25
          settembre 1947, n. 946.
             3) Comitato permanente presso il Consiglio superiore del
          commercio D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946.
             4) Commissione centrale per l'esame  dei  ricorsi  degli
          stimatori e pesatori pubblici - D. interm. 11 luglio 1983.
             5)  Comitato  di gestione del fondo per il finanziamento
          del credito agevolato al commercio - Legge 10 ottobre 1975,
          n. 517, art. 6.
             6) Nucleo di valutazione per l'esame  delle  domande  di
          contributo  a  carico  del  Fondo nazionale di promozione e
          sviluppo del commercio - D.M. 3 febbraio 1988, n. 573, art.
          4.
             7) Comitato consultivo per la concessione alle camere di
          commercio di contributi per l'istituzione di borse merci  e
          di  laboratori  chimico-merceologici - Legge 1 agosto 1988,
          n. 340, art. 5, comma 3.
             8)  Commissione  permanente  per  la revisione degli usi
          generali del commercio - D.L.C.P.S.  27  gennaio  1947,  n.
          152; legge 13 marzo 1950, n. 115.
             9)  Commissione  centrale  commercio  ingrosso - D.L. 17
          ottobre 1958, n. 937).
             10) Commissione centrale per il  commercio  all'ingrosso
          di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici -
          Art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125.
             11) Commissione centrale prezzi.
             12)  Commissione  per la rideterminazione del metodo dei
          farmaci.
             13)  Commissione  e  commissioni  provinciali   di   cui
          all'art. 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e
          agli articoli 3 e 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.
             14)   Commissione  per  la  tenuta  del  registro  degli
          esercenti il commercio - Legge 11 giugno 1971, n. 426, art.
          4; D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 9.
             15) Commissione consultiva per le assicurazioni  private
          - T.U.  n. 449/1959, articoli 76-79.
             16)   Comitato   per   il   controllo  statistico  sulle
          manifestazioni fieristiche internazionali di cui al D.M.  8
          giugno 1979.
             17)   Commissioni  provinciali  per  il  registro  delle
          imprese  esercenti  attivita'  di  autoriparazioni  di  cui
          all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
             18)  Commissione  per  i piani di sviluppo e adeguamento
          della rete di vendita, di cui agli articoli 14  e  seguenti
          della legge 11 giugno 1971, n. 426.
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
             1)  Commissione  conferimento idoneita' tenuta documenti
          lavoratori aziendali - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921.
             2) Commissione armonizzazione trattamento assicurativo -
          Legge 12 agosto 1962, n. 1338.
             3) Commissione per concessione stella al merito lavoro -
          Legge 1 maggio 1967, n. 316.
             4) Commissione centrale per la disciplina dei lavori  di
          facchinaggio - Legge 3 maggio 1955, n. 407.
             5) Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge
          3 maggio 1955, n. 407.
             6)  Comitato  tecnico  per  l'approvazione dei piani per
          l'occupazione giovanile di cui alla legge 11  aprile  1986,
          n. 113, art. 1, commi 2, 3, 4 e 12.
             7)  Commissione  di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 21
          marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 1988, n.  160.
          Ministero dei trasporti e della navigazione:
             1)  Comitato superiore navigazione interna - D.C.P.S. 23
          agosto 1946.
             2) Commissione paritetica  per  le  autorizzazioni  alle
          temporanee  dismissioni  di bandiera delle navi nazionali -
          Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 29.
          Ministero dell'ambiente:
             1) Comitato scientifico di cui alla legge 8 luglio 1986,
          n. 349, art. 11".
             -  Si  trascrive  il  testo  della tabella C allegata al
          citato decreto, come sopra modificata:
                                                           "TABELLA C
          Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi gia' operanti
          presso il Ministero del turismo e dello spettacolo):
             1) Commissione  di  qualificazione  professionale  delle
          imprese liriche - Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 43.
          Ministero degli affari esteri:
             1)  Commissione  per  gli  immobili  del Ministero degli
          affari esteri D.P.R. 3 gennaio 1968, n. 18, art. 80.
             2) Comitato italiano "Gioventu' per l'Europa" - D.P.C.M.
          30 gennaio 1991.
             3) Commissione per il riordinamento e  la  pubblicazione
          dei  documenti  diplomatici  italiani  -  D.M. 20 settembre
          1946.
          Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali  -
          Direzione generale della pesca marittima:
             1)  Comitato  consultivo  concessione contributi a fondo
          perduto - Legge 17 febbraio 1982, n. 41.
            Ministero     dell'industria,     del     commercio     e
          dell'artigianato:
             1)   Comitato   tecnico  "Fondo  speciale  rotativo  per
          l'innovazione tecnologica" - Legge 17 febbraio 1982, n. 46,
          art. 16.
             2) Consiglio nazionale dell'artigianato - Legge 8 agosto
          1985, n.  443, art. 12.
             3) Consiglio nazionale ceramico - Legge 9  luglio  1990,
          n. 188, art. 5.
             4)  Comitato  per  lo  sviluppo industria aereonautica -
          Legge 24 dicembre 1985, n. 808, art. 2.
             5) Consiglio interministeriale presso la D.G.F.E.I.B. di
          coordinamento e consultazione per i problemi relativi  alla
          sicurezza   nucleare  e  alla  protezione  sanitaria  della
          popolazione dei lavoratori D.P.R. 13 febbraio 1964, n.  195
          (ricostituito   con   D.P.C.M.   20   luglio  1990  per  il
          quadriennio dal 20 luglio 1990 al 19 luglio 1994).
          Ministero dei trasporti e della navigazione:
             1) Commissione funicolari aeree e terrestri - D.P.R.  21
          gennaio 1977, n. 67.
             2)  Comitato  consultivo gestioni governative - Legge 18
          luglio 1957, n. 614, art. 5.
             3) Comitato tecnico interministeriale ai sensi dell'art.
          13  della  legge  8  giugno  1978,  n.  297   (relativa   a
          "provvidenze  per  sovvenzioni annue di esercizio in favore
          delle  Ferrovie  Nord  Milano,  Circumvesuviana,  Cumana  e
          Circumflegrea")  -  Regolamento di esecuzione della legge 8
          giugno 1978, n. 297, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1980.
             4) Comitato  tecnico  scientifico  per  la  ricerca  nel
          settore navale Legge 5 maggio 1976, n. 259.
             5)  Commissione  interministeriale per la determinazione
          dei  rapporti  economico-patrimoniali  relativi  agli  anni
          1988-1994  con  le  societa'  esercenti  servizi  marittimi
          sovvenzionati - Legge 5 dicembre 1986,  n.  856,  art.  14;
          D.L.  4  marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio
          1989, n. 160.
             6)  Commissione  interministeriale  per  la difesa della
          marina mercantile - Legge 3 marzo 1987, n. 69.
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
             1) Commissioni regionali per la  manodopera  agricola  -
          D.L. 3 febbraio 1970, n. 7.
             2)  Commissioni provinciali controllo lavoro a domicilio
          - Legge 18 dicembre 1973, n. 877.
             3) Commissioni comunali lavoro a domicilio  -  Legge  18
          dicembre 1973, n. 877.
             4)  Commissioni  regionali lavoro a domicilio - Legge 18
          dicembre 1973, n. 877.
             5) Commissione centrale lavoro a domicilio  -  Legge  18
          dicembre 1973, n. 877.
             6)  Comitato  amministrazione  fondo  previdenza imposte
          consumo - D.Lgs. 23 marzo 1946, n. 313.
             7) Commissione provinciale cassa integrazione guadagni -
          Legge 20 maggio 1975, n. 164.
             8)  Commissione  provinciale  integrazione  salariale  -
          Legge 6 agosto 1975, n. 427.
             9)  Commissione regionale per l'impiego - D.L. 29 giugno
          1984, n.  273.
             10) Commissione provinciale per la manodopera agricola -
          Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
          Ministero della sanita':
             1)  Commissione  per   la   valutazione   dei   problemi
          ambientali  e  dei  rischi  sanitari  connessi  all'impiego
          dell'amianto - Legge 27 marzo 1992, n. 257, articoli 4 e 5.
             (2)  Commissione   centrale   per   gli   esercenti   le
          professioni  sanitarie  -  D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.
          233, art. 17, mod. legge 5 gennaio 1955, n. 15).
             3) Commissione tecnica per i mangimi - Legge 15 febbraio
          1963, n.  281, art. 9, sost. art. 8 legge 8 marzo 1968,  n.
          399.
             4)  Comitato  di  coordinamento  degli interventi per la
          radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni - D.P.R.
          31 luglio 1980, n. 619.
             5) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli
          animali da allevamento e da  macello  -  Legge  14  ottobre
          1985, n. 623, art. 4.
             6) Commissione nazionale per il servizio trasfusionale -
          Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 12.
             7)  Commissione interministeriale di coordinamento delle
          notifiche   sull'impiego   confinato   di    microorganismi
          geneticamente modificati - D.L. 3 marzo 1993, n. 91.
             8)   Commissione  consultiva  per  la  disciplina  della
          produzione e della vendita  degli  alimenti  per  la  prima
          infanzia  e dei prodotti dietetici - D.P.R. 30 maggio 1953,
          n. 578, art. 15, sost. art. unico D.P.R. 30 aprile 1962, n.
          283.
             9) Commissione consultiva di  cui  al  D.P.R.  3  agosto
          1968, n. 1255, articoli 4 e 5".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  della legge n.
          125/1959 (Norme sul  commercio  all'ingrosso  dei  prodotti
          ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici):
             "Art.   14.   -   E'   istituita   presso  il  Ministero
          dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per
          l'industria e il  commercio  o  da  un  suo  delegato,  una
          Commissione   ripartita  in  tre  sezioni,  rispettivamente
          competenti  in  materia  di  commercio   all'ingrosso   dei
          prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.
             Ogni   sezione  e'  composta  da  un  rappresentante  di
          ciascuno  dei   Ministeri   dell'industria   e   commercio,
          dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della
          sanita';   da   un   rappresentante  dei  comuni  designati
          dall'Associazione  nazionale  comuni   italiani;   da   due
          rappresentanti  delle  cooperative  scelti  tra  le persone
          designate dalle Associazioni nazionali  di  rappresentanza,
          assistenza    e    tutela    del    movimento   cooperativo
          giuridicamente riconosciute.
             Della prima sezione fanno inoltre parte:
              1) due rappresentanti dei produttori agricoli;
              2) due  rappresentanti  dei  commercianti  di  prodotti
          ortofrutticoli;
              3)  un  rappresentante degli industriali che provvedono
          alla   conservazione   o   trasformazione   dei    prodotti
          ortofrutticoli.
             Della seconda sezione fanno inoltre parte:
              1) tre rappresentanti degli allevatori;
              2) due rappresentanti dei commercianti di carni;
              3)  un  rappresentante degli industriali che provvedono
          alla lavorazione delle carni.
             Della terza sezione fanno inoltre parte:
              1)  un  rappresentante  del  Ministero   della   marina
          mercantile;
              2) tre rappresentanti dei produttori ittici;
              3)  due  rappresentanti  dei  commercianti  di prodotti
          ittici;
              4) un rappresentante degli industriali  che  provvedono
          alla lavorazione dei prodotti ittici.
             I  membri  in  rappresentanza delle categorie economiche
          sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne  di
          persone    designate,    su    richiesta    del   Ministero
          dell'industria e del  commercio,  dalle  organizzazioni  di
          categoria.
             La  commissione e' nominata con decreto del Ministro per
          l'industria e per il commercio, di concerto con quelli  per
          l'interno,  per  l'agricoltura  e  per  le  foreste, per la
          marina mercantile e per la sanita'.
             Essa dura in  carica  quattro  anni  ed  i  suoi  membri
          possono essere confermati.
             Le   funzioni   di  segretario  della  Commissione  sono
          esercitate da un funzionario della carriera  direttiva  dei
          ruoli del Ministero dell'industria e del commercio.
             La Commissione si riunisce  in  seduta  plenaria  o  per
          sezioni,  sempre  sotto  la  presidenza  del  Ministro  per
          l'industria e per il commercio o del suo delegato.
             La Commissione o  le  sezioni,  oltre  ad  esercitare  i
          compiti  previsti  dalla  presente  legge,  possono  essere
          richieste  di  pareri  su  ogni  questione  riguardante  il
          commercio  all'ingrosso  dei prodotti ortofrutticoli, delle
          carni e dei proditti ittici che l'amministrazione statale o
          gli enti pubblici interessati ritengono  di  sottoporre  al
          loro esame.
             A  partecipare  ai  lavori  della  Commissione  e  delle
          sezioni  possono  essere  chiamate  persone  esperte  nelle
          questioni da trattare senza diritto di voto".
             -  Si  riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.M. n.
          375/1988 (Norme di esecuzione della legge 11  giugno  1971,
          n. 426 sulla disciplina del commercio):
             "Art.   8   (Efficacia   dell'iscrizione  nella  sezione
          speciale  degli  esercenti  l'attivita'  ricettiva).  -  1.
          L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della
          legge  17  maggio 1983, n. 217 ha validita' per la gestione
          di qualsiasi tipo di struttura ricettiva.
             2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validita'  per
          tutto   il  territorio  nazionale,  qualora  si  tratti  di
          soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di
          soggetti iscritti per aver superato l'esame prescritto o il
          corso di studio o professionale di cui al  successivo  art.
          20, comma 3, sulla base di prove d'esame concernenti almeno
          le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto.
             L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto
          che  venga  autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva
          ad effettuare, unitamente  alla  prestazione  del  servizio
          ricettivo,  la  somministrazione di alimenti e bevande e la
          fornitura  di  giornali,   riviste,   pellicole   per   uso
          cinefotografico,   cartoline  e  francobolli  alle  persone
          alloggiate, nonche' ad installare ad uso esclusivo di  tali
          persone  attrezzature  e  strutture a carattere ricreativo.
          L'installazione  di  tali  attrezzature  e   strutture   e'
          comunque  subordinata  al rispetto delle norme di carattere
          igienico-sanitario  e  sulla  prevenzione  degli   incendi,
          nonche'  delle  norme  che  sottopongono  ad autorizzazione
          particolari attivita' ricreative.
             4. L'iscrizione nella sezione speciale non e' valida per
          ottenere  la  iscrizione  per   l'esercizio   delle   altre
          attivita'  oggetto  del  registro, e viceversa, fatta salva
          l'applicazione del successivo comma 5.
             5.  L'iscrizione  nella  sezione  speciale  predetta  e'
          valida  per  ottenere  l'iscrizione  nel  registro  per  la
          somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora
          fra le materie d'esame o le materie dei  corsi  di  cui  al
          successivo  art.  20, comma 3, siano comprese almeno quelle
          indicate nell'allegato 4 al presente decreto".
             "Art. 9 (Commissione per la tenuta del registro - Nomina
          e  composizione).  -  1.  La  commissione per la tenuta del
          registro, di cui all'art. 4 della legge, e' presieduta  dal
          presidente  della  camera  di  commercio  o, in caso di sua
          assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera
          stessa da lui delegato sentita la giunta camerale.
             2. La commissione dura in carica cinque anni  e  i  suoi
          membri possono essere confermati.
             3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata
          dal prefetto almeno tre mesi prima della data di scadenza.
             4.  I  rappresentanti sindacali in seno alla commissione
          sono designati dalle rispettive organizzazioni  provinciali
          di  categoria.    Quando  esistano  per  una categoria piu'
          organizzazioni, le designazioni sono ripartite  tra  quelle
          che  hanno una effettiva rappresentativita', in rapporto al
          grado della medesima.
             3.  Qualora  per  una  categoria   non   esista   alcuna
          organizzazione  provinciale,  la  designazione  deve essere
          effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o,
          in mancanza, da quelle nazionali,  con  l'osservanza  della
          norma di cui al comma 4.
             6. In caso di mancata designazione, il prefetto invita a
          provvedere  entro  trenta  giorni;  scaduto  tale  termine,
          provvede autonomamente.
             7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi
          sono anche nominati membri supplenti.
             8. Il segretario della  commissione  e'  un  funzionario
          camerale  designato dal segretario generale della camera di
          commercio.
             9. I membri della commissione che non  partecipino  alle
          riunioni  per tre volte consecutive, senza che intervengano
          i supplenti, debbono essere sostituiti.
             10. Le spese di funzionamento della commissione  sono  a
          carico della camera di commercio.
             11.  Alle  riunioni della commissione di cui al presente
          articolo,  come  delle  altre  commissioni  previste  dalla
          legge,  la presenza dei membri supplenti e' consentita solo
          in mancanza dei membri effettivi".
             - Si riportano i titoli degli  articoli  14  e  seguenti
          della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio):
              "14. Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo;
              15.  Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e
          con piu' di 50 mila abitanti;
              16. Commissione per  i  comuni  con  meno  di  50  mila
          abitanti;
              17. Commissione regionale;
              18.  Interventi  surrogati  per  la  costituzione delle
          commissioni;
              19. Durata delle commissioni;
              20. Redazione e approvazione dei piani;
              21. Commissario ad acta;
              22. Ricorso al Ministero;
              23. Invio alla Giunta regionale di copia dei piani;
              24.   Apertura,   trasferimento  ed  ampliamento  degli
          esercizi di vendita;
              25. Procedura per le domande;
              26. Nullaosta regionale per esercizi con  piu'  di  400
          metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti;
              27.   Nullaosta   regionale  per  grandi  strutture  di
          vendita;
              28. Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi;
              29. Subingresso - Casi di priorita';
              30. Domande concorrenti;
              31. Revoca dell'autorizzazione;
              32. Ricorsi;
              33. Silenzio rifiuto;
              34. Spacci interni;
              35. Distribuzione automatica;
              36. Forme speciali di vendita;
              37. Tabelle merceologiche;
              38. Pubblicita' dei prezzi;
              39. Sanzioni;
              40. Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso
          e al minuto nello stesso esercizio;
              41. Regolamento di esecuzione;
              42. Norme di attuazione;
              43. Autorizzazione del periodo transitorio;
              44. Ricorsi pendenti;
              45. Sfera di applicazione della legge;
              46. Norme abrogate".