IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, recante norme sul riordinamento degli organi collegiali dello Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 marzo 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e' abrogato. 2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 9) e' soppresso; b) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "Commissione centrale per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici - art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125"; c) al numero 14) le parole: "D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 8" sono sostituite dalle seguenti: "D.M. 4 agosto 1988, n. 375 - art. 9"; d) dopo il numero 17) e' aggiunto il seguente: "18) Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426". 3. Alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, nell'elenco degli organi collegiali del Ministero della sanita', il numero 2) e' soppresso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali GUZZANTI, Ministro della sanita' CLO', Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 3 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento; b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 608/1994, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Organi collegiali soppressi). - 1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi. 3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni. 4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti. 5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche. (6. Le funzioni consultive in materia di presidi sanitari sono esercitate dalla Commissione unica del farmaco). 7. Per lo svolgimento delle funzioni gia' attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale e' assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti". - Si riporta il testo della tabella A allegata al medesimo decreto, come sopra modificata: "TABELLA A Ministero degli affari esteri: 1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo - Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 8. 2) Commissione per le organizzazioni non governative - Legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 8. 3) Commissione italiana per la C.S.C.E. 4) Comitato di coordinamento degli uffici del Ministero degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978. 5) Commissioni di esperti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 288. Ministero dell'interno: 1) Commissione provvidenze alluvioni Salerno - Legge 22 novembre 1954, n. 1115. 2) Commissione proposte riassetto finanze di Napoli - Legge 9 aprile 1953, n. 297. 3) Commissione consultiva potenziamento rinnovamento VV.F. - Legge 8 luglio 1980, n. 336. 4) Comitato regionale per la protezione civile - Legge 8 dicembre 1970, n. 996. 5) Commissione tecnica protezione civile - D.P.C.M. 4 agosto 1980. 6) Commissione ministeriale per il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato - D.P.R. n. 240/1987. 7) Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 53 - Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - articoli 82 e 83. 8) Commissione avente il compito di esprimere il parere sulle proposte inerenti acquisti e lavorazioni su ogni altra questione in materia, interessante la Direzione generale della protezione civile e S.A. con esclusione degli acquisti concernenti forniture di materiale tecnico, elmi da incendio, cinturoni di sicurezza, letti e mobili metallici. Esame delle domande di iscrizione delle ditte nell'albo fornitori - D.M 21 febbraio 1962. 9) Commissione avente il compito di esprimere parere consultivo sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario, le attrezzature tecniche ed elettroniche, i mobili metallici, nonche' su questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni medesime, le apparecchiature ed impianti di telecomunicazioni, i mezzi nautici, gli aviomezzi, le infrastrutture di protezione civile del servizio sanitario del Corpo nazionale VV.F. D.M. 20 aprile 1962. 10) Comitato di alta consulenza per il direttore generale soprattutto per i problemi di prevenzione, vigilanza e protezione civile del Corpo nazionale dei VV.F. - D.M. 12 dicembre 1991, n. 11290, legge riferimento 23 dicembre 1980, n. 930. 11) Commissioni ricostruzione archivi comunali distrutti - D.L. 15 marzo 1946, n. 272. 12) Commissione revisione cittadinanza altoatesina - D.L. 2 febbraio 1948, n. 23. 13) Commissione acquisto equipaggiamento guardie P.S. - D.P.R. 18 marzo 1949, n. 442. 14) Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti - D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. 15) Commissione forniture e servizi forze di Polizia - D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279. 16) Commissione consultiva centrale delle armi - Legge 16 luglio 1982, n. 452. 17) Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili - T.U.L.P.S. art. 53; regolamento T.U.L.P.S. articoli 84 e 85. 18) Commissioni provinciali riscontro fondi alluvioni - D.P.C.M. 10 novembre 1966. 19) Commissione erogazione assegni assistiti ciechi - Legge 26 maggio 1970, n. 382. 20) Commissione provinciale assegni sordomuti - Legge 22 maggio 1970, n. 381. 21) Commissione provinciale provvidenze ciechi - Legge 22 maggio 1970, n. 381. Ministero del bilancio e della programmazione economica: 1) Commissione consultiva interministeriale - Legge 27 febbraio 1967, n. 48. 2) Comitato dei presidenti delle giunte regionali - Legge 6 ottobre 1971, n. 853. 3) Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali - Legge 2 maggio 1976, n. 183, art. 5 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 8. 4) Comitato per la verifica degli investimenti nel Mezzogiorno - D.L. 10 luglio 1989, art. 5. Ministero della difesa: 1) Commissione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (in materia di obiezione di coscienza). Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima: 1) Commissione consultiva disciplina mercati pesca - Legge 3 maggio 1955, n. 449. 2) Commissione contributi e sussidi attivita' peschereccia - Legge 27 dicembre 1956, n. 1459. 3) Comitato concessione contributi pesca Alto Adriatico - Legge 21 luglio 1959, n. 590. 4) Comitato provvidenze pesca marittima - Legge 28 marzo 1968, n. 479. 5) Commissione consultiva provvidenze pesca marittima - Legge 14 maggio 1976, n. 389. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 1) Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera - D.M. 10 gennaio 1953. 2) Consiglio superiore commercio interno - D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946. 3) Comitato permanente presso il Consiglio superiore del commercio D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946. 4) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e pesatori pubblici - D. interm. 11 luglio 1983. 5) Comitato di gestione del fondo per il finanziamento del credito agevolato al commercio - Legge 10 ottobre 1975, n. 517, art. 6. 6) Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio - D.M. 3 febbraio 1988, n. 573, art. 4. 7) Comitato consultivo per la concessione alle camere di commercio di contributi per l'istituzione di borse merci e di laboratori chimico-merceologici - Legge 1 agosto 1988, n. 340, art. 5, comma 3. 8) Commissione permanente per la revisione degli usi generali del commercio - D.L.C.P.S. 27 gennaio 1947, n. 152; legge 13 marzo 1950, n. 115. 9) Commissione centrale commercio ingrosso - D.L. 17 ottobre 1958, n. 937). 10) Commissione centrale per il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di carni e di prodotti ittici - Art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125. 11) Commissione centrale prezzi. 12) Commissione per la rideterminazione del metodo dei farmaci. 13) Commissione e commissioni provinciali di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e agli articoli 3 e 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447. 14) Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio - Legge 11 giugno 1971, n. 426, art. 4; D.M. 4 agosto 1988, n. 375, art. 9. 15) Commissione consultiva per le assicurazioni private - T.U. n. 449/1959, articoli 76-79. 16) Comitato per il controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali di cui al D.M. 8 giugno 1979. 17) Commissioni provinciali per il registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazioni di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. 18) Commissione per i piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426. Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 1) Commissione conferimento idoneita' tenuta documenti lavoratori aziendali - D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921. 2) Commissione armonizzazione trattamento assicurativo - Legge 12 agosto 1962, n. 1338. 3) Commissione per concessione stella al merito lavoro - Legge 1 maggio 1967, n. 316. 4) Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio - Legge 3 maggio 1955, n. 407. 5) Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407. 6) Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113, art. 1, commi 2, 3, 4 e 12. 7) Commissione di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Ministero dei trasporti e della navigazione: 1) Comitato superiore navigazione interna - D.C.P.S. 23 agosto 1946. 2) Commissione paritetica per le autorizzazioni alle temporanee dismissioni di bandiera delle navi nazionali - Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 29. Ministero dell'ambiente: 1) Comitato scientifico di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 11". - Si trascrive il testo della tabella C allegata al citato decreto, come sopra modificata: "TABELLA C Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi gia' operanti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo): 1) Commissione di qualificazione professionale delle imprese liriche - Legge 14 agosto 1967, n. 800, art. 43. Ministero degli affari esteri: 1) Commissione per gli immobili del Ministero degli affari esteri D.P.R. 3 gennaio 1968, n. 18, art. 80. 2) Comitato italiano "Gioventu' per l'Europa" - D.P.C.M. 30 gennaio 1991. 3) Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani - D.M. 20 settembre 1946. Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima: 1) Comitato consultivo concessione contributi a fondo perduto - Legge 17 febbraio 1982, n. 41. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 1) Comitato tecnico "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" - Legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 16. 2) Consiglio nazionale dell'artigianato - Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 12. 3) Consiglio nazionale ceramico - Legge 9 luglio 1990, n. 188, art. 5. 4) Comitato per lo sviluppo industria aereonautica - Legge 24 dicembre 1985, n. 808, art. 2. 5) Consiglio interministeriale presso la D.G.F.E.I.B. di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 195 (ricostituito con D.P.C.M. 20 luglio 1990 per il quadriennio dal 20 luglio 1990 al 19 luglio 1994). Ministero dei trasporti e della navigazione: 1) Commissione funicolari aeree e terrestri - D.P.R. 21 gennaio 1977, n. 67. 2) Comitato consultivo gestioni governative - Legge 18 luglio 1957, n. 614, art. 5. 3) Comitato tecnico interministeriale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 (relativa a "provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea") - Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1980. 4) Comitato tecnico scientifico per la ricerca nel settore navale Legge 5 maggio 1976, n. 259. 5) Commissione interministeriale per la determinazione dei rapporti economico-patrimoniali relativi agli anni 1988-1994 con le societa' esercenti servizi marittimi sovvenzionati - Legge 5 dicembre 1986, n. 856, art. 14; D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. 6) Commissione interministeriale per la difesa della marina mercantile - Legge 3 marzo 1987, n. 69. Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 1) Commissioni regionali per la manodopera agricola - D.L. 3 febbraio 1970, n. 7. 2) Commissioni provinciali controllo lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877. 3) Commissioni comunali lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877. 4) Commissioni regionali lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877. 5) Commissione centrale lavoro a domicilio - Legge 18 dicembre 1973, n. 877. 6) Comitato amministrazione fondo previdenza imposte consumo - D.Lgs. 23 marzo 1946, n. 313. 7) Commissione provinciale cassa integrazione guadagni - Legge 20 maggio 1975, n. 164. 8) Commissione provinciale integrazione salariale - Legge 6 agosto 1975, n. 427. 9) Commissione regionale per l'impiego - D.L. 29 giugno 1984, n. 273. 10) Commissione provinciale per la manodopera agricola - Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ministero della sanita': 1) Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto - Legge 27 marzo 1992, n. 257, articoli 4 e 5. (2) Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 17, mod. legge 5 gennaio 1955, n. 15). 3) Commissione tecnica per i mangimi - Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 9, sost. art. 8 legge 8 marzo 1968, n. 399. 4) Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619. 5) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello - Legge 14 ottobre 1985, n. 623, art. 4. 6) Commissione nazionale per il servizio trasfusionale - Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 12. 7) Commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati - D.L. 3 marzo 1993, n. 91. 8) Commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici - D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578, art. 15, sost. art. unico D.P.R. 30 aprile 1962, n. 283. 9) Commissione consultiva di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, articoli 4 e 5". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 125/1959 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici): "Art. 14. - E' istituita presso il Ministero dell'industria e del commercio, presieduta dal Ministro per l'industria e il commercio o da un suo delegato, una Commissione ripartita in tre sezioni, rispettivamente competenti in materia di commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Ogni sezione e' composta da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e foreste, della sanita'; da un rappresentante dei comuni designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; da due rappresentanti delle cooperative scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. Della prima sezione fanno inoltre parte: 1) due rappresentanti dei produttori agricoli; 2) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ortofrutticoli; 3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli. Della seconda sezione fanno inoltre parte: 1) tre rappresentanti degli allevatori; 2) due rappresentanti dei commercianti di carni; 3) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione delle carni. Della terza sezione fanno inoltre parte: 1) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 2) tre rappresentanti dei produttori ittici; 3) due rappresentanti dei commercianti di prodotti ittici; 4) un rappresentante degli industriali che provvedono alla lavorazione dei prodotti ittici. I membri in rappresentanza delle categorie economiche sopraindicate per ciascuna sezione sono scelti su terne di persone designate, su richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, dalle organizzazioni di categoria. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste, per la marina mercantile e per la sanita'. Essa dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio. La Commissione si riunisce in seduta plenaria o per sezioni, sempre sotto la presidenza del Ministro per l'industria e per il commercio o del suo delegato. La Commissione o le sezioni, oltre ad esercitare i compiti previsti dalla presente legge, possono essere richieste di pareri su ogni questione riguardante il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei proditti ittici che l'amministrazione statale o gli enti pubblici interessati ritengono di sottoporre al loro esame. A partecipare ai lavori della Commissione e delle sezioni possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto". - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.M. n. 375/1988 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio): "Art. 8 (Efficacia dell'iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attivita' ricettiva). - 1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 ha validita' per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva. 2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validita' per tutto il territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver superato l'esame prescritto o il corso di studio o professionale di cui al successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d'esame concernenti almeno le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attivita' ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture e' comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonche' delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attivita' ricreative. 4. L'iscrizione nella sezione speciale non e' valida per ottenere la iscrizione per l'esercizio delle altre attivita' oggetto del registro, e viceversa, fatta salva l'applicazione del successivo comma 5. 5. L'iscrizione nella sezione speciale predetta e' valida per ottenere l'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d'esame o le materie dei corsi di cui al successivo art. 20, comma 3, siano comprese almeno quelle indicate nell'allegato 4 al presente decreto". "Art. 9 (Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione). - 1. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, e' presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale. 2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati. 3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto almeno tre mesi prima della data di scadenza. 4. I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistano per una categoria piu' organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentativita', in rapporto al grado della medesima. 3. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma 4. 6. In caso di mancata designazione, il prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente. 7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti. 8. Il segretario della commissione e' un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio. 9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti. 10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio. 11. Alle riunioni della commissione di cui al presente articolo, come delle altre commissioni previste dalla legge, la presenza dei membri supplenti e' consentita solo in mancanza dei membri effettivi". - Si riportano i titoli degli articoli 14 e seguenti della legge n. 426/1971 (Disciplina del commercio): "14. Strumenti urbanistici in atto e piani di sviluppo; 15. Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con piu' di 50 mila abitanti; 16. Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti; 17. Commissione regionale; 18. Interventi surrogati per la costituzione delle commissioni; 19. Durata delle commissioni; 20. Redazione e approvazione dei piani; 21. Commissario ad acta; 22. Ricorso al Ministero; 23. Invio alla Giunta regionale di copia dei piani; 24. Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita; 25. Procedura per le domande; 26. Nullaosta regionale per esercizi con piu' di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti; 27. Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita; 28. Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi; 29. Subingresso - Casi di priorita'; 30. Domande concorrenti; 31. Revoca dell'autorizzazione; 32. Ricorsi; 33. Silenzio rifiuto; 34. Spacci interni; 35. Distribuzione automatica; 36. Forme speciali di vendita; 37. Tabelle merceologiche; 38. Pubblicita' dei prezzi; 39. Sanzioni; 40. Applicazione del divieto della vendita all'ingrosso e al minuto nello stesso esercizio; 41. Regolamento di esecuzione; 42. Norme di attuazione; 43. Autorizzazione del periodo transitorio; 44. Ricorsi pendenti; 45. Sfera di applicazione della legge; 46. Norme abrogate".