IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  1  agosto  l984 tra il
Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria
SIP,  approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1984,   n.   523,   che  disciplina  la  concessione  di  servizi  di
telecomunicazioni ad uso pubblico;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  1  agosto  1984 tra il
Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria
ITALCABLE,  approvata  con decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto  1984,  n.  523,  che disciplina la concessione dei servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico;
  Visto  il decreto ministeriale 1 settembre 1983 che ha istituito il
servizio   facsimile   tra  utenti  della  rete  pubblica  telefonica
commutata  denominato  "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 9 aprile 1984;
  Visto  l'art.  8  della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in
via  permanente  il  servizio  pubblico  videotel in campo nazionale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  febbraio  1986 concernente la
scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27  dicembre  1990  relativo alle
tariffe  del  servizio  pubblico di videoconferenza, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991;
  Visto  il  decreto  20 ottobre 1992, concernente la revisione delle
tariffe  per  il  servizio  di  trasmissione  dati su rete pubblica a
commutazione   di   pacchetto  (ITAPAC),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992;
  Visto  l'art.  3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di
attuazione  della  direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del
mercato  interno  per  i  servizi  di  telecomunicazioni  mediante la
realizzazione    della    fornitura    di    una   rete   aperta   di
telecomunicazioni;
  Vista  la  legge  28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e
l'esecuzione  dell'accordo  sullo  Spazio  economico  europeo fatto a
Oporto  il  2  maggio  1992  e del protocollo di adattamento di detto
accordo  firmato  a  Bruxelles  il  17  marzo 1993, ed in particolare
l'atto finale, allegato XI;
  Visto  l'art.  54  della  legge  22  febbraio 1994, n. 146, recante
delega  per  l'attuazione  della  direttiva  CEE n. 90/388 in tema di
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito
la predetta direttiva n. 90/388/CEE;
  Visto,  in  particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo
che  ha  rinviato  ad  un  decreto del Presidente della Repubblica la
determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento
dei  servizi  di  telecomunicazioni  di  cui all'art. 2, comma 1, del
medesimo decreto legislativo;
  Considerata,  allo  scopo di perseguire unita' di regolamentazione,
l'opportunita'  di  inserire nel presente regolamento le prescrizioni
tecniche di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1995;
  Sulla  proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                    Ambito della liberalizzazione

  1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica
il  decreto  legislativo  17  marzo  1995, n. 103, sono liberalizzati
tutti  i  servizi  diversi  dal  servizio  di  telefonia  vocale come
definito  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  g), del predetto decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
  2.  Sono  compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per
gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2.
  3.  Per  l'offerta  dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2
devono  essere  utilizzati  esclusivamente  collegamenti  commutati o
diretti della rete pubblica.
 
          AVVERTENZA
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   deIl'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Nota all'art. 1:
             - Il D.Lgs. 17 marzo 1995,  n.  103,  adottato  in  base
          all'art.  54  della  legge  22  febbraio  1994,  n. 146, ha
          recepito nell'ordinamento interno la  direttiva  90/388/CEE
          in   tema   di  concorrenza  nei  mercati  dei  servizi  di
          telecomunicazioni.