IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto l984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria ITALCABLE, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico; Visto il decreto ministeriale 1 settembre 1983 che ha istituito il servizio facsimile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato "telefax", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984; Visto l'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986; Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 relativo alle tariffe del servizio pubblico di videoconferenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; Visto il decreto 20 ottobre 1992, concernente la revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni; Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI; Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE; Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; Considerata, allo scopo di perseguire unita' di regolamentazione, l'opportunita' di inserire nel presente regolamento le prescrizioni tecniche di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1 Ambito della liberalizzazione 1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103. 2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2. 3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi deIl'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.