IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione, ed in particolare l'art. 6, comma 2, della legge; Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 settembre 1984, che ha sostituito integralmente l'art. 8 del sopracitato decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981; Considerata l'esigenza di rendere possibile l'uso di aeromobili di proprieta' estera da parte di operatori nazionali per l'esecuzione di lavori, per i quali non sono disponibili adeguati aeromobili immatricolati in Italia o comunque di tipo gia' omologato dal Registro aeronautico italiano; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 137076 del 10 luglio 1995); A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981, cosi' come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 settembre 1984, e' aggiunto il seguente ultimo comma: " 5. La Direzione generale dell'aviazione civile, qualora non sia possibile effettuare le attivita' di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia puo', in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il Registro aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi di lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purche' gli stessi risultino omologati in uno Stato aderente alle Joint Aviation Authorities (J.A.A.)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 1995 Il Ministro: CARAVALE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 314
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commmi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 862/1980 (Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione) prevede che il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione possa essere modificato con decreto ministeriale. - Per il testo vigente dell'art. 8 del D.M. 18 giugno 1981 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 8 del D.M. 18 giugno 1981, come sostituito dall'art. 2 del D.M. 30 luglio 1984, poi modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Proprieta' e disponibilita' degli aeromobili). - Gli aeromobili utilizzati devono essere in proprieta' oppure in disponibilita' esclusiva per effetto di contratti di locazione in cui il locatore faccia offerta irrevocabile di vendita al conduttore concedendo l'opzione per lo acquisto dell'aeromobile, a prezzo predeterminato al momento della stipula, da esercitarsi prima della scadenza del contratto. In quest'ultimo caso l'impresa locataria deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'art. 374 del codice della navigazione. Il mancato acquisto della proprieta' dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente puo' determinare la decadenza della licenza, ove l'esercente non dimostri di aver comunque in proprieta' altri aeromobili idonei al tipo di attivita' oggetto della licenza stessa. L'utilizzazione ulteriore di aeromobili di proprieta' di terzi puo' essere autorizzata nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati dall'impresa a condizione che gli stessi siano oggetto di contratti di locazione ed il locatario renda la dichiarazione prevista dall'art. 874 del codice della navigazione. Per motivate ragioni l'autorizzazione puo' essere concessa anche oltre la misura di un terzo per un periodo comunque non superiore a dodici mesi. I limiti di cui al comma precedente valgono anche per l'utilizzazione di aeromobili immatricolati all'estero oggetto di contratti di locazione di cui al primo comma del presente articolo stipulati con societa' aventi sede in uno degli Stati contraenti della convenzione di Chicago. Detti aeromobili devono essere in possesso di certificato di navigabilita' rilasciato dallo Stato di immatricolazione; inoltre devono essere di tipo gia' omologato dal Registro aeronautico italiano, rispondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano e soddisfare gli standard operativi fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Nei casi previsti dal presente comma l'autorizzazione all'impiego ha una durata di dodici mesi e puo' essere rinnovata per un ulteriore periodo di dodici mesi entro i quali deve avvenire il trasferimento di proprieta' all'impresa locataria. La Direzione generale dell'aviazione civile, qualora non sia possibile effettuare le attivita' di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia puo', in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il Registro aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi di lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purche' gli stessi risultino omologati in uno Stato aderente alle Joint Aviation Authorities (J.A.A.)".