IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la  disciplina
dei  servizi  aerei  non di linea e l'interpretazione di disposizioni
del codice della navigazione, ed in particolare l'art.  6,  comma  2,
della legge;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183
del 6 luglio 1981, con il quale e' stato emanato  il  regolamento  di
attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice
della navigazione, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del  decreto  del  Ministro  dei
trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 243 del 4 settembre 1984, che ha sostituito integralmente l'art. 8
del sopracitato decreto del Ministro dei trasporti in data 18  giugno
1981;
  Considerata  l'esigenza di rendere possibile l'uso di aeromobili di
proprieta' estera da parte di operatori nazionali per l'esecuzione di
lavori,  per  i  quali  non  sono  disponibili  adeguati   aeromobili
immatricolati  in  Italia  o  comunque  di  tipo  gia'  omologato dal
Registro aeronautico italiano;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'8 giugno 1995;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
137076 del 10 luglio 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  8  del  decreto del Ministro dei trasporti in data 18
giugno 1981,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 luglio 1981, cosi' come sostituito dall'art. 2
del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  in  data 30 luglio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 4 settembre  1984,  e'
aggiunto  il  seguente  ultimo  comma:  "  5.  La  Direzione generale
dell'aviazione  civile,  qualora  non  sia  possibile  effettuare  le
attivita'  di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia puo',
in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il  Registro
aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi
di  lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purche' gli stessi
risultino  omologati  in  uno  Stato  aderente  alle  Joint  Aviation
Authorities (J.A.A.)".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 21 luglio 1995
                                                Il Ministro: CARAVALE
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
  Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 314
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commmi 2 e 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  2  dell'art.  6  della  legge  n. 862/1980
          (Disciplina   dei   servizi   aerei   non   di   linea   ed
          interpretazione    di   disposizioni   del   codice   della
          navigazione) prevede che il regolamento di  attuazione  del
          capo  II,  titolo  VI,  libro  I, parte seconda, del codice
          della  navigazione  possa  essere  modificato  con  decreto
          ministeriale.
             -  Per  il  testo vigente dell'art. 8 del D.M. 18 giugno
          1981 si veda in nota all'art. 1.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 8 del D.M.  18  giugno  1981,  come
          sostituito  dall'art.  2  del  D.M.  30  luglio  1984,  poi
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 8 (Proprieta' e disponibilita' degli  aeromobili).
          -  Gli  aeromobili  utilizzati  devono essere in proprieta'
          oppure in disponibilita' esclusiva per effetto di contratti
          di locazione in cui il locatore faccia offerta irrevocabile
          di  vendita  al  conduttore  concedendo  l'opzione  per  lo
          acquisto   dell'aeromobile,   a  prezzo  predeterminato  al
          momento  della stipula, da esercitarsi prima della scadenza
          del contratto. In  quest'ultimo  caso  l'impresa  locataria
          deve   assumere   l'esercizio   dell'aeromobile   ai  sensi
          dell'art. 374 del codice della navigazione.
             Il mancato  acquisto  della  proprieta'  dell'aeromobile
          locato  ai  sensi  del comma precedente puo' determinare la
          decadenza della licenza, ove l'esercente  non  dimostri  di
          aver comunque in proprieta' altri aeromobili idonei al tipo
          di attivita' oggetto della licenza stessa.
             L'utilizzazione ulteriore di aeromobili di proprieta' di
          terzi  puo'  essere  autorizzata nella misura massima di un
          terzo   degli   aeromobili    complessivamente    impiegati
          dall'impresa  a  condizione che gli stessi siano oggetto di
          contratti  di  locazione   ed   il   locatario   renda   la
          dichiarazione  prevista  dall'art.  874  del  codice  della
          navigazione. Per  motivate  ragioni  l'autorizzazione  puo'
          essere  concessa  anche  oltre la misura di un terzo per un
          periodo comunque non superiore a dodici mesi.
             I limiti di cui al comma precedente  valgono  anche  per
          l'utilizzazione   di  aeromobili  immatricolati  all'estero
          oggetto di contratti di locazione di cui al primo comma del
          presente articolo stipulati con societa' aventi sede in uno
          degli Stati contraenti della convenzione di Chicago.  Detti
          aeromobili  devono  essere  in  possesso  di certificato di
          navigabilita' rilasciato dallo Stato  di  immatricolazione;
          inoltre  devono  essere di tipo gia' omologato dal Registro
          aeronautico italiano, rispondere alle norme del regolamento
          tecnico del Registro aeronautico italiano e soddisfare  gli
          standard  operativi  fissati  dal Ministero dei trasporti -
          Direzione generale dell'aviazione civile. Nei casi previsti
          dal presente  comma  l'autorizzazione  all'impiego  ha  una
          durata  di  dodici  mesi  e  puo'  essere  rinnovata per un
          ulteriore  periodo  di  dodici  mesi  entro  i  quali  deve
          avvenire   il   trasferimento   di  proprieta'  all'impresa
          locataria.
            La Direzione generale dell'aviazione civile, qualora  non
          sia  possibile  effettuare le attivita' di lavoro aereo con
          aeromobili disponibili in Italia puo', in via eccezionale e
          per brevi periodi di tempo, sentito il Registro aeronautico
          italiano, autorizzare i titolari di licenza per  i  servizi
          di  lavoro  aereo a noleggiare aeromobili stranieri purche'
          gli stessi risultino omologati in uno Stato  aderente  alle
          Joint Aviation Authorities (J.A.A.)".