IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, che prevede la concessione
di  benefici  alle  imprese  nazionali  partecipanti  a  programmi in
collaborazione internazionale per  la  realizzazione  di  aeromobili,
motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma 9, lettere a) e b), della
legge n.  808/1985,  secondo  cui  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio  e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai
benefici previsti dal precedente art. 3, determina la misura, i tempi
ed i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonche'  i
criteri ai quali e' obbligata ad attenersi l'impresa beneficiaria per
documentare l'attuazione del programma;
  Visto l'art. 2-ter della legge del 22 novembre 1994, n. 644, per la
parte   che  consente  interventi  in  termini  attualizzati  per  le
finalita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della  legge
n. 808/1985;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  delibera  con  cui il CIPI il 28 dicembre 1993, ai sensi
dell'art. 4, comma 1,  della  legge  n.  808/1985,  ha  stabilito  le
direttive per gli interventi nel settore aeronautico;
  Visto  il  decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, recante i
criteri per  l'erogazione  dei  contributi  in  conto  interesse  sui
finanziamenti  concessi  da  istituti  di credito, per lo svolgimento
delle attivita'  di  produzione  di  serie,  alle  imprese  nazionali
partecipanti  a  programmi  in  collaborazione  internazionale per la
realizzazione di  aeromobili,  motori,  equipaggiamenti  e  materiali
aeronautici;
  Ritenuta  la  necessita'  di canalizzare le risorse pubbliche verso
obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza  rispetto  allo
sviluppo   generale   dell'industria   aeronautica,  con  particolare
riferimento  al  mantenimento  di  elevata  capacita'  tecnologica  e
competitiva nel settore delle cellule;
  Considerata l'opportunita' di utilizzare le risorse disponibili per
consentire  interventi in termini attualizzati - tali da contenere il
fabbisogno specifico del bilancio statale - per le finalita'  di  cui
alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 808/1985;
  Ravvisata  la necessita' di innovare ed integrare il citato decreto
ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206,  al  fine  di  specificare  le
modalita'   di  attualizzazione  degli  interventi  per  la  relativa
corresponsione, da parte del Ministero dell'industria, del  commercio
e  dell'artigianato,  dei  contributi  in conto interesse previsti al
sopracitato art. 3, comma 1, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
1985, n. 808;
  Visto  l'art. 15, commi 3 e 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
recanti i criteri per la determinazione, mediante attualizzazione dei
piani di ammortamento, dell'entita' della  contribuzione  utilizzando
un  tasso  di  attualizzazione costituito da quota parte del costo di
provvista  vigente  per le operazioni ex decreto del Presidente della
Repubblica n. 902/1976;
  Visto il disposto del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre  1976, n. 902, art. 20 e la deliberazione di applicazione in
data 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1994, n.
58) ed il successivo decreto del Ministro del tesoro del 21  dicembre
1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 19 gennaio 1995;
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  a  norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata legge n.
400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Dopo l'art. 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 1990, n. 206, e'
inserito il seguente art. 3-bis:
  " 1.  Gli  interventi  in  termini  attualizzati  sono  determinati
mediante   l'attualizzazione   della   differenza   delle   rate   di
preammortamento e di ammortamento al  tasso  di  riferimento  vigente
all'atto  della concessione del beneficio e delle corrispondenti rate
di preammortamento e di ammortamento al tasso agevolato. Quale  tasso
di  attualizzazione  e' utilizzato un tasso di tre punti inferiore al
costo della provvista vigente, determinato sulla base delle procedure
recate dal decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.
   2. L'intervento, di cui al precedente comma, non puo' eccedere  il
valore   attualizzato   del   contributo   in   conto  interesse  sul
finanziamento bancario necessario a realizzare il  programma  il  cui
costo e' stato ritenuto congruo dal Comitato ex art. 2 della legge n.
808/1985.
   3.  Il decreto di cui all'art. 4, comma 9, della legge n. 808/1985
definisce l'importo dei  costi  ammissibili  e  la  correlata  misura
massima  del finanziamento bancario da prendere a base per il calcolo
del contributo  in  conto  interesse  da  determinare,  quest'ultimo,
secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
   4.  Il finanziamento bancario della durata massima di cinque anni,
e' interamente  erogato  all'atto  della  stipula  del  contratto  di
finanziamento  e  rimborsato  in  unica  soluzione  alla scadenza del
quinto anno dall'erogazione del finanziamento stesso.
   5. Ai fini dell'erogazione del beneficio,  di  cui  ai  precedenti
commi 1, 2 e 3, i soggetti beneficiari, entro il 30 giugno di ciascun
anno,  sono  obbligati a presentare - con riferimento all'anno solare
precedente - la seguente documentazione:
    a) documentazione giustificativa dei costi  ricorrenti,  relativi
al  programma  oggetto  dell'agevolazione,  redatta  sulla  base  dei
prospetti  a-1),  a-2),  a-3),  a-4)  e  a-5)  di  cui   al   decreto
ministeriale  18  giugno  1986.  Detta documentazione necessita della
sottoscrizione  del  legale   rappresentante   dell'impresa   e   del
presidente del collegio sindacale o di un sindaco;
    b)   rapporto   tecnico   recante  informazioni  sullo  stato  di
avanzamento del programma e sull'andamento commerciale del  programma
stesso,  sottoscritto  dal  legale  rappresentante dell'impresa e dal
presidente del collegio sindacale o da un sindaco. Tale  rapporto  e'
corredato  da una relazione predisposta da un esperto particolarmente
qualificato, esterno alla  struttura  dell'impresa.  Per  le  residue
attivita'  ancora  da svolgere viene altresi' presentato un dettaglio
previsionale  annuale  tecnico-economico,  sottoscritto  dal   legale
rappresentante dell'impresa.
   6.   Il   soggetto   beneficiario   e'  obbligato,  inoltre,  alla
presentazione della seguente documentazione:
    a) contratto di finanziamento stipulato con l'istituto o con  gli
istituti di credito;
    b)  dichiarazione  dell'istituto  o  degli  istituti  di  credito
attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento, con l'indicazione
dell'importo erogato e della relativa data.
   7.  Qualora  non  rilevi  l'incompletezza   della   documentazione
presentata  ai  sensi  dei  commi  5  e  6  del presente articolo, il
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  adotta  i
provvedimenti  necessari  all'erogazione  dei  benefici  previsti  ai
precedenti commi 1, 2 e 3.
   8.  I  soggetti  beneficiari  sono  tenuti  a  documentare,  nella
relazione  degli  amministratori  al  bilancio relativo all'esercizio
successivo a  quello  in  cui  ha  avuto  luogo  la  concessione  del
beneficio,  lo stato di attuazione del programma stesso, specificando
le attivita' realizzate relativamente  alla  fase  di  produzione  di
serie,  nonche' i costi sostenuti nell'esercizio per tali attivita' -
limitatamente alle voci di spesa ritenute ammissibili -  e  lo  stato
delle vendite dei prodotti oggetto del programma.
   9. La relazione di cui al precedente comma, unitamente al bilancio
di   esercizio,   e'   obbligatoriamente   presentata   al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale
della produzione industriale, entro trenta  giorni  dall'approvazione
del bilancio stesso.
   10.  In  caso  di  gravi  inadempienze  da  parte dell'impresa, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al
comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985 la  revoca  del  beneficio
cumulata  all'applicazione  di  penali  in  misura proporzionata alla
gravita' dell'inadempienza  e  comunque  non  superiore  al  20%  dei
benefici erogati".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 maggio 1995
                                                    Il Ministro: CLO'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 229
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - La legge n. 808/1985 reca interventi per lo sviluppo e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel  settore  aeronautico.  Si  riporta,  secondo  l'ordine
          pogressivo, il testo completo degli articoli 3 e 4 di detta
          legge, ai quali il presente decreto fa rinvio:
             "Art.   3   (Finanziamenti   e   contributi    per    la
          partecipazione  d'imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione  internazionale).  -  Per  le
          finalita'   di  cui  all'art.  1,  alle  imprese  nazionali
          partecipanti a programmi in  collaborazione  internazionale
          per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
          e materiali aeronautici possono essere concessi:
               a)  finanziamenti  per  l'elaborazione  di programmi e
          l'esecuzione    di    studi,    progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione   di   prototipi,   prove,  investimenti  per
          industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
          concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
          produzione   sostenuti   in   relazione   all'apprendimento
          precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
          regime;
               b)  contributi in conto interessi, non superiori al 60
          per cento del tasso di riferimento di cui all'art.  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
          902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per
          lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella
          misura  del  70  per  cento  del  costo  del  programma  di
          produzione considerato e per un periodo massimo  di  cinque
          anni.  Per  le  iniziative localizzate nei territori di cui
          all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente  della
          Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,   la  misura  e'
          rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
               c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per
          un periodo massimo di dieci anni  di  istituti  di  credito
          relativi  a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
          misure  necessarie   ad   allineare   le   condizioni   del
          finanziamento   a   quelle   praticate   dalle  istituzioni
          finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti  al
          programma.
             Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo possono
          essere  effettuati   anche   in   relazione   all'eventuale
          finanziamento,  da  parte  delle  imprese  nazionali, delle
          attivita'  comuni  di  programma  per  la  quota  di   loro
          pertinenza".
             "Art.   4   (Criteri,   procedure  e  modalita'  per  la
          concessione dei benefici). -  Entro  novanta  giorni  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale,  su  proposta del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro  per
          gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le
          condizioni  di ammissibilita' dei programmi agli interventi
          di cui al precedente art. 3, indica  le  priorieta'  avendo
          riguardo    agli   obiettivi   di   sviluppo   tecnologico,
          consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del
          Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina  i
          criteri per lo svolgimento delle istruttorie.
             Il Comitato interministeriale per il coordinamento della
          politica  industriale,  previa istruttoria del Comitato per
          lo sviluppo dell'industria aeronautica di  cui  all'art.  2
          della  presente legge, condotta anche sulla base del quadro
          complessivo dei programmi  delle  imprese  predisposto  dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali
          per lo sviluppo dell'industria aeronautica.
             Tali  indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per
          la selezione e  la  graduatoria  delle  domande  presentate
          dalle  imprese  ai  sensi  del  quinto  comma  del presente
          articolo.
             L'aggiornamento annuale  e'  trasmesso  alle  competenti
          commissioni parlamentari.
             Le  imprese  interessate, per ottenere i benefici di cui
          all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:
              1) il programma delle attivita' da svolgere;
              2) le condizioni  e  i  modi  della  partecipazione  al
          programma   industriale   aeronautico   in   collaborazione
          internazionale;
              3) i risultati commerciali ed economici previsti;
              4) la localizzazione delle attivita' e gli effetti  sui
          livelli   e   sulla   qualificazione  dell'occupazione  con
          preminente riferimento alle aree meridionali;
              5)  le  previsioni  sui  tempi  di  attuazione  e   sui
          fabbisogni finanziari del programma.
             Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma
          del  presente  articolo,  il  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  stabilisce   con   proprio
          decreto  le  modalita'  e le procedure per la presentazione
          delle domande e della relativa documentazione.
             Le agevolazioni di cui al precedente  art.  3  non  sono
          cumulabili   con  quelle  previste  dalle  altre  leggi  di
          incentivazione  industriale.    A  tal  fine,  le   imprese
          interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione
          attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenere
          in  relazione  ai programmi di cui alla presente legge o ad
          attivita' ad essi connesse.
             L'ammissione  del   programma   ai   benefici   previsti
          dall'art.  3  e'  deliberata dal Comitato interministeriale
          per  il  coordinamento  della  politica   industriale,   su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e  previo  parere  del  comitato  per  lo
          sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato in caso di  ammissione  del  programma  ai
          benefici   previsti   dall'art.   3,   con  propri  decreti
          stabilisce:
               a)  la  misura,  i  tempi  e  i modi di erogazione dei
          finanziamenti e dei contributi nonche'  le  condizioni  per
          l'eventuale  revoca  od  interruzione  dei  benefici  o per
          l'applicazione di penali  in  caso  di  totale  o  parziale
          mancata  realizzazione  del  programma  o  di ritardi nella
          stessa realizzazione;
               b) i  criteri  ai  quali  dovra'  attenersi  l'impresa
          beneficiaria   dei   finanziamenti  e  dei  contributi  per
          documentare l'attuazione del programma nella  relazione  di
          bilancio  relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente
          successivi a quelli in cui hanno  avuto  luogo  le  singole
          erogazioni;
               c)  le  condizioni  ed i modi per la restituzione allo
          Stato dei finanziamenti di cui  all'art.  3,  primo  comma,
          lettera  a),  senza  corresponsione  di interessi, mediante
          quote sul ricavato della vendita dei prodotti  oggetto  del
          programma  in  collaborazione,  determinate in relazione ai
          previsti risultati commerciali ed economici".
            - L'art.  2-ter  del  D.L.  23  settembre  1994,  n.  547
          (Interventi  urgenti  a  sostegno  dell'economia), aggiunto
          dalla legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644,  cosi'
          recita:
             "Art.  2-ter (Settore aeronautico della Difesa). - 1. Le
          disponibilita' residue complessive al 31 dicembre 1993  del
          capitolo  7553  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          concernenti  gli interventi di cui all'art. 3, primo comma,
          lettera c), della legge 24 dicembre 1985,  n.    808,  sono
          destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini
          attualizzati  per  le  finalita' di cui alla lettera b) del
          primo comma del medesimo art. 3.  Al  fine  di  consentire,
          nell'anno   1994,   l'urgente  completamento  di  programmi
          produttivi  necessari  per  il  settore  aeronautico  della
          Difesa,   da  definire  mediante  apposite  intese  tra  il
          Ministero della difesa ed i Ministeri  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e  del tesoro, da stipulare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente decreto, il Ministero
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  sostiene
          l'onere   di   ammortamento,  per  capitale  ed  interessi,
          relativo  a   mutui   contratti   dall'impresa   fornitrice
          utilizzando  per  lo  scopo  le disponibilita' per gli anni
          1994 e  seguenti  relative  agli  interventi  di  cui  alla
          lettera  c) del primo comma del medesimo art. 3. Le rate di
          ammortamento dei mutui  contratti  dalle  medesime  imprese
          sono   corrisposte   dal   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti  di
          credito mutuanti".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possono  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - La deliberazione del CIPI 28 dicembre  1993  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          87 del 15 aprile 1994.
             - La legge n.  46/1982  reca:  "Interventi  per  settori
          dell'economia   di   rilevanza   nazionale".  Si  trascrive
          l'intero testo del relativo art. 15:
             "Art.  15.  -  Le  disponibilita'  del  fondo   di   cui
          all'articolo  precedente sono destinate alla concessione di
          finanziamenti, di durata non  superiore  a  quindici  anni,
          comprensivi di cinque anni di utilizzo e preammortamento ad
          un tasso di interesse pari al 15% e al 60%, rispettivamente
          nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso
          di  riferimento  di  cui all'art. 20 del D.P.R.  9 novembre
          1796,  n.  902,  vigente  alla  data  di  stipulazione  del
          contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
          all'art.  16.
             Per  le  domande di agevolazione presentate da piccole e
          medie imprese la misura del tasso di interesse nel  periodo
          di  ammortamento  del  finanziamento  e' fissata al 50% del
          tasso di riferimento cosi'  definito  ai  sensi  del  primo
          comma.  Per  le iniziative localizzate nei territori di cui
          all'art. 1 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi
          straordinari  nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo
          1978, n. 218, la predetta misura e' fissata al 25%.
             Il finanziamento non puo' superare  l'80%  del  previsto
          costo  del  programma  e viene erogato per gli importi e le
          scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione
          di  cui  all'art.  16.     L'ammontare  complessivo   delle
          erogazioni   effettuate   nel  periodo  di  attuazione  del
          programma  non  puo'  superare  l'80%  dell'ammontare   del
          finanziamento.   Il   residuo   20%   e'  erogato  dopo  la
          presentazione   di   idonea    documentazione    attestante
          l'avvenuta realizzazione del programma.
             Su   motivata   richiesta  dell'impresa  il  fondo  puo'
          erogare, in luogo di una quota non  superiore  al  50%  del
          finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della
          quota  stessa,  un  contributo pari al valore attuale della
          differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento
          calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti  rate
          di  preammortamento  e  di  ammortamento calcolate al tasso
          previsto dal contratto.
             Per la determinazione dell'importo del contributo di cui
          al   precedente   comma   viene   applicato   un  tasso  di
          attualizzazione  di  tre  punti  inferiori  al   costo   di
          provvista  vigente, sulla base del decreto del Ministro del
          tesoro previsto all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1979,  n.
          902,  alla  data  di  stipulazione  del contratto di cui al
          terzo comma del successivo art. 16.
             Il contributo di cui al precedente comma e' assoggettato
          al regime tributario previsto all'art.  55,  ultimo  comma,
          del  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel
          rapporto proporzionale di cui agli articoli 58 e  61  dello
          stesso  decreto del Presidente della Repubblica nel periodo
          di imposta in cui concorre alla formazione del  reddito  di
          impresa.
             Ai  fini  della  concessione  dei  benefici previsti dal
          presente  articolo,  sono  escluse   le   spese   sostenute
          anteriormente  ai  due  anni  precedenti alla presentazione
          della domanda di ammissione al benefici stessi".
             -  Il  testo  dell'art.  20  del  D.P.R.   n.   902/1976
          (Disciplina  del  credito agevolato al settore industriale)
          e' il seguente:
             "Art. 20. - Il tasso di riferimento e'  determinato  con
          decreto  del  Ministro  per  il tesoro, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio.
             Successivamente,   tale   tasso   di   riferimento    si
          modifichera'    automaticamente    e    periodicamente   in
          connessione con il variare del costo  della  provvista  dei
          fondi  per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli
          istituti di credito a medio termine.
             Le modalita' delle variazioni automatiche del  tasso  di
          riferimento  sono  fissate  con decreto del Ministro per il
          tesoro,  sentito  il  Comitato  interministeriale  per   il
          credito e il risparmio.
             Qualora  il  tasso  di  riferimento  per  effetto  delle
          variazioni automatiche di adeguamento al costo  del  danaro
          dovesse  eccezionalmente  aumentare  in misura superiore al
          20% a quella inizialmente stabilita,  il  Ministro  per  il
          tesoro   con  proprio  decreto,  previa  deliberazione  del
          Comitato interministeriale per il credito  e  il  risparmio
          modifichera',  ferma restando la proporzione tra le diverse
          zone, la misura dei tassi  agevolati  d'interesse  prevista
          nei precedenti articoli".
             - La deliberazione del Comitato interministeriale per il
          credito  e  il risparmio 3 marzo 1994 riguarda la revisione
          del sistema di determinazione del tasso di riferimento  per
          le operazioni di credito agevolato.
             -  Il  D.M.  21 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30  dicembre  1994)
          reca  nuovi  criteri  per  la  determinazione  dei tassi di
          riferimento  da  applicare  alle  operazioni   di   credito
          agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  D.M.  21  dicembre 1994 si veda in nota alle
          premesse.
             -  Il  testo  dell'art.  2  della  legge   n.   808/1985
          (Interventi   per   lo   sviluppo   e   l'accrescimento  di
          competitivita'  delle  industrie   operanti   nel   settore
          aeronautico) e' il seguente:
             "Art.   2   (Comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria
          aeronautica). -  Per  assicurare  la  coordinata  razionale
          applicazione degli inerenti di cui all'art. 3, e' istituito
          il  comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria aeronautica
          presieduto dal Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  o da un Sottosegretario da lui delegato e
          composto da un rappresentante per  ciascuno  dei  Ministeri
          degli  affari  esteri,  della  difesa,  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero  e
          delle    partecipazioni    statali,    un    rappresentante
          dell'ufficio  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          iniziative  per  la  ricerca scientifica e tecnologica e un
          rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti
          tra persone di qualificata esperienza  nel  settore  e  non
          legate  da  rapporti  di  dipendenza  o di partecipazione a
          consigli di amministrazione di aziende del settore.
             Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
             I componenti effettivi e  supplenti  del  comitato  sono
          nominati   per   un   triennio  con  decreto  del  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza
          assoluta dei componenti e delibera i pareri  a  maggioranza
          assoluta dei presenti.
             Alla  segreteria  del  comitato  provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Il   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  redige  annualmente  una  relazione sullo
          stato  dell'industria   aeronautica   ed   in   particolare
          sull'attuazione  dei  programmi  piu' significativi per gli
          aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
          finanziamenti e contributi erogati ai sensi della  presente
          legge  e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
          riferimento ai pareri resi.
             La relazione e' redatta sulla base di  singoli  rapporti
          che,  entro  il  30  giugno di ciascun anno, le imprese che
          abbiano ottenuto i benefici di  cui  all'articolo  seguente
          devono   presentare   al   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e  dell'artigianato  in  ordine  all'impiego  dei
          benefici stessi.
             La  relazione  e' trasmessa dal Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, entro  il  31  luglio  di
          ciascun   anno,   al   Comitato  interministeriale  per  il
          coordinamento   della   politica   industriale    per    la
          trasmissione   al  Parlamento,  unitamente  alla  relazione
          previsione e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5
          agosto 1978, n. 468.
             Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
          articolo   gravano   sul   capitolo  1092  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato".
             -  Per  il  testo  dell'art.  4  della  citata  legge n.
          808/1985 si veda in nota alle premesse.
             - Il D.M. 18  giugno  1986  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 270 del 20 novembre 1986),
          reca: "Determinazione delle modalita' e  procedure  per  la
          presentazione  delle  domande  per l'ammissione ai benefici
          previsti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n.  808,
          recante  interventi  per  lo  sviluppo e l'accrescimento di
          competitivita'  delle  industrie   operanti   nel   settore
          aeronautico".