IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 agosto 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  del  Ministro  per  la funzione pubblica e gli affari
regionali,   di  concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti  e  della
navigazione, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della
   motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
  1.  Dopo  l'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 527, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  4-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e
di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni
e trasporti, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province
autonome   di   Trento   e  di  Bolzano  l'esercizio  delle  funzioni
attualmente  attribuite  agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano.
   2.  Le  province  disciplinano  con  legge  l'organizzazione delle
funzioni delegate di cui al comma 1.
   3.  Per  l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il
presente  decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
   4.  Con  effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle
province   di   Trento   e   Bolzano  gli  uffici  provinciali  della
motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione di Trento e
Bolzano.
   5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha
diritto    a    chiedere   il   mantenimento   in   servizio   presso
l'amministrazione  dello  Stato  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  normativa  provinciale  di inquadramento,
mantenendo  la  propria  posizione  di  ruolo ovvero non di ruolo. Il
restante  personale  che non esercita tale diritto e' trasferito alle
province  nel  rispetto  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento
economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa
provinciale.
   6.  In  corrispondenza  al  contingente di personale trasferito e'
ridotta,  con  decorrenza  dalla data del trasferimento, la dotazione
organica delle amministrazioni statali di provenienza.
   7.  Fino  all'inquadramento  nelle  amministrazioni provinciali il
personale  di  cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia
territorialmente  competente,  conservando  lo  stato  giuridico e il
trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del
bilancio della provincia.
   8.  Il  personale  che  chiede  il mantenimento in servizio presso
l'amministrazione    dello    Stato   viene   trasferito   ad   altre
amministrazioni   statali   operanti   nel   territorio   provinciale
conservando  lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito,
ovvero,  a  richiesta,  permane nella amministrazione di appartenenza
per essere destinato ad uffici di altre regioni.
   9.   Fino  a  quando  non  sia  diversamente  disposto  con  legge
provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere
le  attribuzioni  ad  essi demandate dalle norme in vigore, attinenti
alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della  Repubblica  il  potere  di  promulgare
          leggi  e  di  emanare  i  decreti  aventi valore di leggi e
          regolamenti.
             - L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con
          D.P.R. n.  670/1972, prevede che: "Con decreti  legislativi
          saranno   emanate  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto, sentita una  commissione  paritetica  composta  di
          dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due
          del  consiglio  regionale, due del consiglio provinciale di
          Trento e due di quello di Bolzano.  Tre  componenti  devono
          appartenere al gruppo linguistico tedesco".
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo   dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  526/1987
          (Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed   alle
          province  autonome  di  Trento e Bolzano delle disposizioni
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616) e' il seguente:
             "Art. 5. - E' delegato alle  province  di  Trento  e  di
          Bolzano,  per  il  rispettivo territorio, l'esercizio delle
          funzioni  amministrative  statali  concernenti   gli   albi
          provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi
          di  cui  agli  articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n.
          298.
             Nelle  province  di  Trento  e  di  Bolzano  i  comitati
          provinciali  per  l'albo  esercitano  anche le funzioni dei
          comitati regionali  e  sono  presieduti  dall'assessore  ai
          trasporti della provincia, che sostituisce il componente di
          cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6
          giugno 1974, n. 298.
             Nelle  stesse province il componente di cui alla lettera
          b), primo comma, della commissione per le licenze  previste
          dall'art.  33  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e'
          sostituito da un funzionario dell'assessorato ai  trasporti
          della   provincia   competente  per  territorio,  designato
          dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione
          di cui alla lettera f) dello stesso articolo.
             Il riferimento alle regioni  di  cui  al  settimo  comma
          dell'art.  41  della  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e'
          sostituito dal riferimento  alle  province  competenti  per
          territorio".