IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Deleghe delle funzioni amministrative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1 gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano. 2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1. 3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526. 4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano. 5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale. 6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza. 7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio della provincia. 8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni. 9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - L'art. 107, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. n. 670/1972, prevede che: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 526/1987 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e' il seguente: "Art. 5. - E' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative statali concernenti gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Nelle province di Trento e di Bolzano i comitati provinciali per l'albo esercitano anche le funzioni dei comitati regionali e sono presieduti dall'assessore ai trasporti della provincia, che sostituisce il componente di cui alla lettera c), primo comma, dell'art. 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298. Nelle stesse province il componente di cui alla lettera b), primo comma, della commissione per le licenze previste dall'art. 33 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito da un funzionario dell'assessorato ai trasporti della provincia competente per territorio, designato dall'assessore ai trasporti. Non si applica la disposizione di cui alla lettera f) dello stesso articolo. Il riferimento alle regioni di cui al settimo comma dell'art. 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' sostituito dal riferimento alle province competenti per territorio".