IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 6, commi 7, 8, 8-bis e 9, del decreto-legge 20  maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993,   n.   237,   che   prevede   interventi   per   favorire    la
razionalizzazione,  la ristrutturazione e la riconversione produttiva
delle imprese operanti nel settore della produzione di  materiale  di
armamento;
  Considerato  che  in  attuazione del comma 8 del predetto art. 6 il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  stabilisce
modalita' e criteri per l'attuazione del comma 7 del medesimo art. 6;
  Considerata  la  necessita'  di  riservare  a  successivo specifico
provvedimento la regolamentazione nazionale, relativa ai processi  di
riconversione dell'industria bellica in armonia con la corrispondente
organica disciplina comunitaria;
  Valutata  l'opportunita'  di  dare  intanto tempestiva applicazione
agli   interventi    di    razionalizzazione    e    ristrutturazione
dell'industria bellica;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il decreto ministeriale 20 dicembre 1993 con cui il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito le  aree
del  territorio  nazionale  caratterizzate da elevata incidenza delle
attivita' di produzione e di manutenzione di materiali di armamento;
  Uditi i pareri del  Consiglio  di  Stato  espressi  nelle  adunanze
generali del 2 giugno 1994 e del 15 dicembre 1994;
  Vista  la  comunicazione  fatta  dal  Presidente  del Consiglio dei
Ministri a norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
237,  sono  considerate imprese operanti nel settore dei materiali di
armamento le imprese che soddisfino alla data di  entrata  in  vigore
del presente regolamento contemporaneamente i seguenti requisiti:
    a)  che  svolgano  attivita'  di produzione e di manutenzione dei
materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio l990, n. 185;
    b) che risultino iscritte al  registro  nazionale  delle  imprese
istituito ai sensi dell'art. 3 della medesima legge n. 185/1990;
    c)  che  abbiano  prodotto  un  fatturato medio, nei tre esercizi
precedenti la domanda di ammissione ai benefici, composto per  almeno
il 20% da attivita' di cui al punto a).
  2.  Per  i rami di azienda derivanti da imprese gia' ammissibili ai
benefici alla data di entrata in vigore del presente  regolamento  ed
istituiti  con  apposita  deliberazione  valida  che attribuisca agli
stessi  un'autonomia  organizzativa  ed  economica  con  contabilita'
sezionali,  la predetta percentuale del 20% e' verificata nell'ambito
delle  suddette  contabilita'  sezionali,  sulla base di una apposita
dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
  3. Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali,  si  fa
riferimento  al  fatturato  risultante dagli ultimi tre bilanci delle
aziende preesistenti.
  4. Analogamente, in via transitoria, nel caso di aziende  derivanti
da  concentrazioni  di  altre aziende, si prende in considerazione il
fatturato delle aziende preesistenti.
  5. Per i rami d'azienda gia' istituiti dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento, che svolgono attivita' di produzione
e manutenzione dei materiali elencati all'art. 2 della legge 9 luglio
l990,  n.  185,  e  che  dispongono  di  una  contabilita' gestionale
autonoma dalla quale si possa evincere il risultato  economico  della
gestione, la predetta percentuale del 20% e' verificata sulla base di
una    apposita   dichiarazione   rilasciata,   su   richiesta,   dal
certificatore aziendale.
  6. Le iniziative proposte dalle imprese individuate  ai  sensi  del
precedente  comma  possono  accedere ai contributi di cui all'art. 6,
commi 7 e 8, del decreto-legge 20 maggio l993,  n.  149,  convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  19  luglio  l993,  n. 237, solo se
riferite ad unita' produttive ubicate nelle aree definite con decreto
ministeriale   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato del 20 dicembre 1993 di cui all'art. 6, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 237.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             -  Per  il  testo dei commi 7, 8 e 8-bis dell'art. 6 del
          D.L. n.  149/1993 si veda in nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - Si riporta  il  testo  dei  commi  7,  8,  8-bis  e  9
          dell'art.  6  del  D.L.  n.  149/1993,  recante  interventi
          urgenti in favore dell'economia:
             "7.  Il  Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    sentite    le   regioni   maggiormente
          interessate   e   avvalendosi   anche    dell'Ufficio    di
          coordinamento  della  produzione di materiali di armamento,
          istituito dall'art. 8 della legge 9 luglio  1990,  n.  185,
          definisce  con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente   decreto,   le   aree  del  territorio  nazionale
          caratterizzate da  elevata  incidenza  delle  attivita'  di
          produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per
          favorire  la  razionalizzazione,  la  ristrutturazione e la
          riconversione produttiva nel campo  civile  e  duale  delle
          imprese  operanti nel settore della produzione di materiali
          di armamento nelle aree individuate ai sensi  del  presente
          comma,  e' autorizzata la complessiva spesa quinquennale di
          lire 500 miliardi.
             8.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato   stabilisce   modalita'   e  criteri  per
          l'attuazione  del  comma  7,  con  riferimento  anche  alla
          concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a
          valere  sul  ricavato  a  regime della vendita dei prodotti
          interessati, dei contributi medesimi.
             8-bis. Per accedere ai contributi  di  cui  al  comma  8
          possono  essere  conclusi accordi di programma tra soggetti
          pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi
          del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:
               a)  l'utilizzo  coordinato  delle  risorse finanziarie
          pubbliche  e  private  nonche'  di   quelle   eventualmente
          provenienti dalla Comunita' economica europea;
               b)  l'individuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge
          7 agosto 1990, n. 241, di un  responsabile  dell'attuazione
          dell'accordo,  che  e'  nominato con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
               c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;
               d)   le   modalita'   di   controllo   e  di  verifica
          dell'attuazione dell'accordo.
             9. All'onere derivante dall'attuazione del comma  7  per
          il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993,
          a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il
          1995,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1993-1995,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1983
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  D.M.  20  dicembre  1993  e' pubblicato in questa
          stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 12.
          Note all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 6, commi 7 e  8,  del  D.L.  n.
          149/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 185/1990
          (Nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione
          e transito dei materiali di armamento) e' il seguente:
             "Art.  2  (Materiali  di  armamento). - 1. Ai fini della
          presente legge, sono materiali di armamento quei  materiali
          che,  per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o
          di progettazione, sono tali da considerarsi  costruiti  per
          un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
             2.  I  materiali  di  armamento  di  cui al comma 1 sono
          classificati nelle seguenti categorie:
               a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
               b)   armi   da   fuoco    automatiche    e    relativo
          munizionamento;
               c)  armi  ed  armamento  di  medio  e grosso calibro e
          relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
          al comma 3;
               d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
               e) carri e veicoli  appositamente  costruiti  per  uso
          militare;
               f)   navi  e  relativi  equipaggiamenti  appositamente
          costruiti per uso militare;
               g) aeromobill ed elicotteri e relativi equipaggiamenti
          appositamente costruiti per uso militare;
               h) polveri, esplosivi, propellenti,  ad  eccezione  di
          quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
               i)  sistemi  o  apparati elettronici, elettro-ottici e
          fotografici appositamente costruiti per uso militare;
               l) materiali speciali blindati appositamente costruiti
          per uso militare;
               m) materiali specifici per l'addestramento militare;
               n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite
          per la fabbricazione, il collaudo  ed  il  controllo  delle
          armi e delle munizioni;
               o)  equipaggiamenti  speciali  appositamente costruiti
          per uso militare.
             3. L'elenco dei materiali di armamento,  da  comprendere
          nelle categorie di cui al comma 2, e' approvato con decreto
          del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  partecipazioni
          statali e del commercio con  l'estero,  da  emanarsi  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge.  L'individuazione  di  nuove  categorie  e
          l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
          disposti  con  decreto da adottarsi nelle forme suindicate,
          avuto   riguardo   alla   evoluzione    della    produzione
          industriale,  a  quella  tecnologica,  nonche' agli accordi
          internazionali cui l'Italia aderisce.
             4.   Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati
          materiali di armamento:
               a)  ai  soli  fini  dell'esportazione,  le  parti   di
          ricambio  e  quei componenti specifici dei materiali di cui
          al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
               b) limitatamente alle  operazioni  di  esportazione  e
          transito,  i  disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
          documentazione    e    d'informazione    necessari     alla
          fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
          al comma 2.
             5.  La  presente legge si applica anche alla concessione
          di  licenze  per  la  fabbricazione  fuori  del  territorio
          nazionale  dei  materiali di cui al comma 2 ed alla lettera
          a) del comma 4.
             6. La prestazione di servizi per l'addestramento  e  per
          la  manutenzione,  da  effettuarsi  in Italia o all'estero,
          quando non sia gia' stata  autorizzata  contestualmente  al
          trasferimento   di  materiali  di  armamento,  e'  soggetta
          esclusivamente al nulla osta  del  Ministro  della  difesa,
          sentiti  i  Ministri  degli  affari  esteri e dell'interno,
          purche'   costituisca   prosecuzione   di    un    rapporto
          legittimamente autorizzato.
             7.   La   trasformazione  o  l'adattamento  di  mezzi  e
          materiali per uso civile forniti  dal  nostro  Paese  o  di
          proprieta' del committente, sia in Italia o all'estero, che
          comportino,   per   l'intervento   di   imprese   italiane,
          variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
          materiale,  sono  autorizzati secondo le disposizioni della
          presente legge".
             "Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1.  Presso
          il  Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale
          - Direttore nazionale  degli  armamenti,  e'  istituito  il
          registro  nazionale  delle  imprese  e  consorzi di imprese
          operanti  nel  settore  della  progettazione,   produzione,
          importazione,   esportazione,  manutenzione  e  lavorazioni
          comunque connesse di materiale di  armamento,  precisate  e
          suddivise  secondo  le  funzioni  per le quali l'iscrizione
          puo' essere accettata.  Copie di tale registro nazionale  e
          dei  suoi  aggiornamenti  sono  trasmesse  per i fini della
          presente  legge,  ai   Ministeri   degli   affari   esteri,
          dell'interno,  delle finanze, dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato e del commercio con l'estero.
             2. Solo agli  iscritti  al  registro  nazionale  possono
          essere  rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
          contrattuali ed ad effettuare operazioni  di  esportazione,
          importazione, transito di materiale di armamento.
             3.  L'iscrizione  al  registro  di  cui al comma 1 tiene
          luogo  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.   28,   comma
          secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
          approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
          restando i requisiti indicati all'art.   9 della  legge  18
          aprile 1975, n. 110.
             4.  Le  domande  di  iscrizione  al  registro nazionale,
          corredate  della  documentazione  necessaria  a  comprovare
          l'esistenza  dei  requisiti richiesti, secondo le modalita'
          che saranno  prescritte  con  decreto  del  Ministro  della
          difesa,  di  concerto con i Ministri degli affari esteri, e
          del commercio con l'estero, devono essere presentate  dalle
          imprese  che  vi  abbiano interesse purche' in possesso dei
          seguenti requisiti soggettivi:
               a) per le imprese individuali e  per  le  societa'  di
          persone,  la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del
          legale rappresentante, ovvero la residenza  in  Italia  dei
          suddetti,  purche'  cittadini di Paesi legati all'Italia da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria;
               b) per la societa'  di  capitali,  purche'  legalmente
          costituite   in   Italia   ed   ivi  esercitanti  attivita'
          concernenti materiali soggetti al controllo della  presente
          legge,  la  residenza  in  Italia dei soggetti titolari dei
          poteri di rappresentanza  ai  fini  della  presente  legge,
          purche'  cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
          un trattato per la collaborazione giudiziaria.
             5.  Possono  essere  altresi'   iscritti   al   registro
          nazionale   i   consorzi   di  imprese  costituiti  con  la
          partecipazione di una o piu' imprese iscritte  al  registro
          nazionale, purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
          nelle  condizioni  ostative  di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
          12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
          i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
             6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale
          i consorzi industriali promossi  a  seguito  di  specifiche
          intese   intergovernative   o   comunque   autorizzati  dai
          competenti organi dello Stato italiano.
             7. Gli iscritti al rcgistro nazionale devono  comunicare
          al  Ministero  della difesa ogni variazione dei soggetti di
          cui al comma  4,  lettere  a)  e  b),  e  al  comma  5,  il
          trasferimento  della sede, la istituzione di nuove sedi, la
          trasformazione o estenzione dell'impresa.
             8. Non sono iscrivibili o, se iscritte,  decadono  dalla
          iscrizione le imprese dichiarate fallite.
             9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non
          iscrivibilita'  stabilite  dalla  legge  31 maggio 1965, n.
          575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
          646.
             10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono  dalla
          iscrizione  le  imprese  i  cui  rappresentanti indicati al
          comma 4, lettere  a)  e  b),  siano  stati  definitivamente
          riconosciuti    come    appartenuti   o   appartenenti   ad
          associazioni segrete ai sensi dell'art. 1  della  legge  25
          gennaio  1982,  n.  17,  o  siano state condannate ai sensi
          della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo  unico  delle
          leggi  di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n.  773,  e  successive  modificazioni,  della
          legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
             11.  Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
          iscrizione le imprese i  cui  legali  rappresentanti  siano
          stati  condannati,  con  sentenza passata in giudicato, per
          reati di commercio illegale di materiali di armamento.
             12.  Non  sono  iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
          dalla iscrizione le imprese che, in violazione del  divieto
          di  cui all'art.  22 assumano con le funzioni ivi elencate,
          ex dipendenti della amministrazioni dello  Stato  prima  di
          tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
             13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti
          commi  8,  9,  10,  11  e  12 determina la sospensione o la
          cancellazione dal registro nazionale, disposta con  decreto
          del  Ministro  della  difesa, da comunicare ai Ministeri di
          cui al comma 1.
             14. Qualora venga rimosso  l'impedimento  all'iscrizione
          l'impresa   potra'   ottenere  l'iscrizione  stessa  o,  se
          cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
             15.  In  pendenza  dell'accertamento  definitivo   degli
          impedimenti  di  cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
          il consorzio potranno esercitare le normali  attivita'  nei
          limiti   delle   autorizzazioni  concesse  e  in  corso  di
          validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
          Ad   essi   non   potranno    essere    rilasciate    nuove
          autorizzazioni".
             -  Per  il  D.M.  20  dicembre 1993 si veda in nota alle
          premesse.