IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  intervenire  su
taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva  del
giudizio di primo grado, nonche' sulla disciplina  transitoria  della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 ottobre 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                   Competenza del giudice di pace 
  1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come  modificato
dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  abrogati
il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.