IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CNST, la definizione delle iniziative di ricerca di interesse comune a piu' amministrazioni dello Stato, universita' ed enti interessati, mediante la stipulazione di specifici accordi di programma, nonche' la promozione della coordinata attuazione; Visto il successivo comma 4 del citato art. 3, che dispone che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili, da adottare anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e disciplina le procedure di formazione degli accordi previsti dal comma 3 del citato art. 3, la loro applicazione, nonche' gli strumenti amministrativi e contabili per la loro attuazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 e' il seguente: "Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca). - 1. Il Ministro e' membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). 2. Il CIPE, su proposta del Ministro: a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale; b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti; c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3. 3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finaziarie e le modalita' di finanziamento. 4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' gli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 si veda in nota alle premesse.