IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto in particolare l'art. 3, comma 3, che attribuisce al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  sentito
il  CNST,  la  definizione  delle  iniziative di ricerca di interesse
comune a  piu'  amministrazioni  dello  Stato,  universita'  ed  enti
interessati,   mediante  la  stipulazione  di  specifici  accordi  di
programma, nonche' la promozione della coordinata attuazione;
  Visto il successivo comma 4 del citato art. 3, che dispone  che  il
Ministro  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
fissi con il proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, le norme relative alle procedure di formazione degli accordi,
alla loro  applicazione,  nonche'  agli  strumenti  amministrativi  e
contabili,  da  adottare  anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 6 aprile 1995;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri ai sensi dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.
400/1988 con nota n. 31890 del 29 agosto 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
  1. Il presente regolamento costituisce attuazione dell'art. 3 della
legge  9 maggio 1989, n. 168, e disciplina le procedure di formazione
degli accordi previsti dal  comma  3  del  citato  art.  3,  la  loro
applicazione, nonche' gli strumenti amministrativi e contabili per la
loro attuazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - Il testo dell'art. 3 della legge  n.  168/1989  e'  il
          seguente:
             "Art.  3 (Programmazione e coordinamento della ricerca).
          - 1.  Il  Ministro  e'  membro  permanente  del  CIPE,  del
          Comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della
          politica    industriale    (CIPI)    e     del     Comitato
          interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
             2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
               a)  indica  le  linee  generali  ed  i  criteri per la
          elaborazione   della   programmazione   pluriennale   degli
          interventi   dello  Stato  destinati  allo  sviluppo  della
          ricerca scientifica e tecnologica di  interesse  nazionale,
          anche in sede internazionale;
               b)    adotta    deliberazioni    per   la   coordinata
          utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  alla
          ricerca  scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di
          approvazione  del  bilancio  dello   Stato   alle   diverse
          amministrazioni  o  direttamente agli enti e istituzioni di
          ricerca ad esse afferenti;
               c) indica le linee generali  per  la  definizione  dei
          programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.
             3.  Il  Ministro,  d'intesa con le altre amministrazioni
          dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati,
          definisce sentito il CNST, iniziative di ricerca di  comune
          interesse  e  ne  promuove  la coordinata attuazione. A tal
          fine il Ministro conclude specifici accordi,  con  i  quali
          sono  definiti  i programmi, con l'indicazione dei relativi
          obiettivi, i tempi  di  attuazione,  il  reperimento  delle
          risorse finaziarie e le modalita' di finanziamento.
             4.  Le norme relative alle procedure di formazione degli
          accordi, alla  loro  applicazione,  nonche'  gli  strumenti
          amministrativi  e  contabili  sono  fissate con decreto del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  anche  in  deroga  alle   norme   dell'ordinamento
          contabile dello Stato e degli enti pubblici".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali  regolamenti per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 3 della legge n. 168/1989 si
          veda in nota alle premesse.