IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a); Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro degli affari esteri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. La lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, sono soppresse. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: "28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi: a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento; b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) ridurre il numero dei componenti; d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale; e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso". - Per il testo vigente dell'art. 5 del D.P.R. n. 608/1994, si veda in nota all'art. 1. - Per il testo vigente dell'art. 27 del D.P.R. n. 18/1967, si veda in nota all'art. 2.
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato, adottato con D.P.R. n. 608/1994, come sopra modificato: "Art. 5 (Trasferimento di funzioni). - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni: ( a) funzioni consultive gia' attribuite al Consiglio del contenzioso diplomatico) (soppressa); b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco gia' attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco; c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico gia' attribuite al Comitato tecnico "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici"; d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria gia' attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria; e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi gia' attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi; f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale gia' attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore; g) funzioni relative all'energia elettrica gia' attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate; h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto gia' attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto; i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche. 2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi: ( a) Consiglio del contenzioso diplomatico) (soppressa); b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235; c) Comitato tecnico 'Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20; d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51; e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3; f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4; g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni; h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29. 3. Nel caso in cui permanga la necessita' di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma, dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482".