IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a);
  Visto l'art. 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro degli affari esteri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. La lettera a) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  608,
sono soppresse.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  2,  dell'art.  17  della legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 28, della legge
          n.   537/1993, recante  interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica:
             "28.   Sono  soppressi  gli  organi  collegiali  di  cui
          all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da  emanarsi,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, si provvede  al  riordino  di  organi
          collegiali  dello  Stato, nonche' di organismi con funzioni
          pubbliche  o  di   collaborazione   ad   uffici   pubblici,
          conformemente ai seguenti criteri e principi:
               a)  accorpare  le  funzioni  per  settori  omogenei  e
          sopprimere gli organi che risultino  superflui  in  seguito
          all'accorpamento;
               b)  sostituire gli organi collegiali con le conferenze
          di servizi previste dall'articolo 14 della legge  7  agosto
          1990, n. 241;
                c) ridurre il numero dei componenti;
               d)  trasferire  ad  organi  monocratici o ai dirigenti
          amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n.   29,  e  successive  modificazioni,  le  funzioni
          deliberative  che  non  richiedano,  in  ragione  del  loro
          peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
               e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o
          di categorie sociali o economiche dagli  organi  collegiali
          deliberanti   in   materia  di  ricorsi,  o  giudicanti  in
          procedure di concorso".
             - Per  il  testo  vigente  dell'art.  5  del  D.P.R.  n.
          608/1994, si veda in nota all'art. 1.
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  27  del D.P.R. n.
          18/1967, si veda in nota all'art. 2.
 
             Nota all'art. 1:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del  regolamento
          recante  norme  sul  riordino degli organi collegiali dello
          Stato,  adottato  con  D.P.R.    n.  608/1994,  come  sopra
          modificato:
             "Art.  5  (Trasferimento  di  funzioni).  -  1. Ai sensi
          dell'art. 1, comma 28, lettera d), della legge 24  dicembre
          1993,  n.  537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi
          le seguenti funzioni:
              ( a) funzioni consultive gia' attribuite  al  Consiglio
          del contenzioso diplomatico) (soppressa);
               b)     funzioni     relative     al     vestiario    e
          all'equipaggiamento del  personale  del  Corpo  vigili  del
          fuoco   gia'   attribuite  alle  commissioni  vestiario  ed
          equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco;
               c)  funzioni  relative  alla   razionalizzazione   del
          settore  siderurgico  gia'  attribuite  al Comitato tecnico
          "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale
          degli impianti siderurgici";
               d)   funzioni    relative    alle    sanzioni    sulla
          programmazione    obbligatoria    gia'    attribuite   alla
          Commissione   per   le   sanzioni   sulla    programmazione
          obbligatoria;
               e)  funzioni  relative  alla  gestione delle scorte di
          riserva di prodotti petroliferi gia' attribuite al Comitato
          per  la  gestione  delle  scorte  di  riserva  di  prodotti
          petroliferi;
               f)  funzioni  relative  all'adozione  di provvedimenti
          finalizzati   alla   ristrutturazione    e    riconversione
          industriale gia' attribuite al Comitato tecnico concernente
          provvedimenti   per   il   coordinamento   della   politica
          industriale,  la  ristrutturazione,  la  conversione  e  lo
          sviluppo del settore;
               g)   funzioni   relative  all'energia  elettrica  gia'
          attribuite al Comitato tecnico per l'energia  elettrica  da
          fonti rinnovabili ed assimilate;
               h)  funzioni relative alla concessione di contributi a
          fondo  perduto  gia'  attribuite   al   Comitato   per   le
          concessioni di contributi a fondo perduto;
               i)   funzioni   consultive   in  materia  di  ricerche
          preistoriche.
             2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi:
              (   a)   Consiglio   del    contenzioso    diplomatico)
          (soppressa);
               b)   commissioni   vestiario  ed  equipaggiamento  del
          personale del Corpo vigili del  fuoco  di  cui  al  decreto
          ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235;
               c)  Comitato  tecnico  'Fondo per la razionalizzazione
          aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici'  di
          cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20;
               d)  Commissione  per  le sanzioni sulla programmazione
          obbligatoria di cui alla legge 4 novembre  1965,  n.  1213,
          art. 51;
               e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di
          prodotti  petroliferi  di cui alla legge 9 gennaio 1991, n.
          9, art. 19, comma 3;
               f) Comitato tecnico concernente provvedimenti  per  il
          coordinamento    della   politica   industriale,   per   la
          ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore,
          di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4;
               g) Comitato tecnico per l'energia elettrica  da  fonti
          rinnovabili  ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12
          luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive  modificazioni
          ed integrazioni;
               h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18, art. 29.
             3. Nel caso in cui permanga la necessita'  di  acquisire
          il   parere  di  altre  amministrazioni,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241.
            4.  I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d)
          della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  sono   trasferiti
          all'ufficio  provinciale  del  lavoro,  che provvede in via
          definitiva. Detti compiti sono esercitati  sulla  base  dei
          criteri  stabiliti  dalla  commissione  provinciale  per le
          assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma, dell'art.
          16 della legge 2 aprile 1968, n. 482".