IL MINISTRO DELLE FINANZE 
  Visto l'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23  febbraio  1995,
n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che  ha  previsto
che le societa' destinatarie dei  conferimenti  di  cui  all'art.  7,
commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in
tutto o in parte  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi,  nella
misura, rispettivamente del 18 e del 14 per cento,  sulla  differenza
tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e
il loro costo fiscalmente riconosciuto; 
  Visto l'art. 23, comma 5, del decreto-legge  n.  41  del  1995,  ai
sensi del quale l'applicazione dell'imposta sostitutiva va  richiesta
con apposita istanza su modello approvato con  decreto  del  Ministro
delle finanze; 
  Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, che  ha
previsto  che  le  societa'  che  hanno  effettuato   operazioni   di
conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge  n.  218  del
1990, possono assoggettare, con le modalita' e nei  termini  previsti
dall'art.  24  dello   stesso   decreto,   ad   imposta   sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta
locale sui redditi, nella misura del 20 per cento, la differenza  tra
il  valore  delle  azioni  ricevute  e  il  loro  costo   fiscalmente
riconosciuto; 
  Visti gli articoli 23, comma 5, e 26, comma 3, del decreto-legge n.
41 del 1995, nei quali sono indicati i termini entro i  quali  devono
essere versate le imposte sostitutive; 
  Visto l'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il  quale  si
dispone che le  somme  riscosse  in  applicazione  del  decreto-legge
stesso sono riservate all'Erario; 
  Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze  28  dicembre  1993,  n.  567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993  e  i
decreti del Ministro delle  finanze  30  dicembre  1993,  concernenti
l'approvazione delle distinte di versamento al  concessionario  delle
deleghe bancarie, pubblicati nel  supplemento  ordinario  n.  5  alla
Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994  e  il  decreto  del  Ministro
delle  finanze  30  dicembre  1993,  riguardante  l'approvazione  dei
bollettini  di  conto  corrente  postale  vincolato,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale  del  17  gennaio
1994; 
  Ritenuta la necessita' di istituire nuovi  codici  tributo  per  il
pagamento delle somme previste dagli articoli 23, commi 1 e 3, e  24,
comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995; 
  Visto l'art. 26, comma 4, del decreto-legge  n.  41  del  1995,  ai
sensi del quale le disposizioni occorrenti per  l'applicazione  degli
articoli da 23 a 26 del predetto decreto sono da emanare con  decreto
del Ministro delle finanze; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 9 novembre 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 4644 del 20 novembre 1995); 
  Vista la nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
DAGL.1/1.1.4/31890/4.5.46 del 22 novembre 1995; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Soggetti e oggetto 
  1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.  7,
commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle  che
hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti nonche'
le societa' che hanno effettuato conferimenti  ai  sensi  del  citato
art.  7,  comma  5,  possono   applicare   le   imposte   sostitutive
dell'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  e  dell'imposta
locale sui redditi  previste,  rispettivamente,  dagli  articoli  23,
commi 1 e 3 e 24, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativamente ai beni  o
alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e  che
sono ancora posseduti alla data del 24 febbraio 1995. 
  2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla  societa'  conferitaria  a
seguito dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi  2  e  5,  della
legge n. 218 del  1990  siano  stati  conferiti  ad  altra  societa',
l'imposta sostitutiva  prevista  dall'art.  23,  commi  1  e  3,  del
decreto-legge n. 41 del 1995, e' applicata da detta societa'. 
 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Si riportano i commi 1 e 3 dell'art.  23  del  D.L.  23
          febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85: 
            "1. Le societa' destinatarie  dei  conferimenti  previsti
          dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30  luglio  1990,  n.
          218, possono applicare  in  tutto  o  in  parte  un'imposta
          sostitutiva  dell'imposta   sul   reddito   delle   persone
          giuridiche e dell'imposta locale sui redditi  nella  misura
          del 18 per cento sulla differenza tra il  valore  dei  beni
          ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione
          dei  titoli  diversi   dalle   partecipazioni   costituenti
          immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e  il
          loro   costo   fiscalmente   riconosciuto.   L'applicazione
          dell'imposta  deve,  comunque,  riguardare  tutti  i   beni
          appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come  valore
          dei beni si assume quello risultante dal bilancio  relativo
          all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
            2. (Omissis). 
            3. Le societa' di cui al comma 1  possono  applicare,  in
          luogo dell'imposta  sostitutiva  ivi  prevista,  un'imposta
          sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso  la
          differenza  assoggettata  all'imposta  sostitutiva  non  e'
          riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
          conferente". 
            - Si riportano i commi 2 e 5 dell'art. 7 della  legge  30
          luglio 1990, n. 218, citato nel presente decreto: 
            "2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti
          effettuati a norma dell'art. 1 non  costituiscono  realizzo
          di plusvalenze, comprese quelle relative alle  rimanenze  e
          il valore di  avviamento.  L'eventuale  differenza  tra  il
          valore dei beni  conferiti,  quale  iscritto  nel  bilancio
          della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento,
          e l'ultimo valore dei  beni  stessi  riconosciuto  ai  fini
          delle imposte sui redditi concorre  a  formare  il  reddito
          dell'ente conferente nella misura  del  15  per  cento.  La
          differenza  tassata  e'   considerata   costo   fiscalmente
          riconosciuto per la societa'  conferitaria  e  puo'  essere
          dalla   medesima   attribuita   in   tutto   o   in   parte
          all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei  beni
          ricevuti. La  eventuale  differenza  tra  il  valore  delle
          azioni  ricevute  e  l'ultimo  valore  dei  beni  conferiti
          riconosciuto ai fini  delle  predette  imposte,  maggiorato
          della differenza tassata di cui al precedente periodo,  non
          concorre a formare il reddito dell'ente conferente  fino  a
          quando non sia  stata  realizzata  o  distribuita.  I  beni
          ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente  in  base
          all'ultimo  valore  riconosciuto  ai  predetti  fini  e  le
          relative quote di ammortamento sono  ammesse  in  deduzione
          fino a concorrenza dell'originario costo  non  ammortizzato
          alla data del  conferimento,  maggiorato  della  differenza
          tassata di cui al  presente  comma,  non  sono  ammesse  in
          deduzione quote di ammortamento del  valore  di  avviamento
          iscritto  nell'attivo  del  bilancio  della   societa'   in
          dipendenza del conferimento,  per  la  parte  eccedente  la
          differenza tassata allo  stesso  attribuita  ai  sensi  del
          presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende
          o le partecipazioni siano  state  iscritte  in  bilancio  a
          valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve
          essere allegato alla  dichiarazione  dei  redditi  apposito
          prospetto  di  riconciliazione  tra  i  dati  esposti   nel
          bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con  decreto
          del Ministro delle finanze si  provvedera',  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, a stabilire le caratteristiche  di  tale  prospetto.
          Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le
          condizioni di cui all'art. 1, ripartite  in  piu'  fasi  ai
          sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del
          presente comma si applicano anche ai conferimenti  ed  alle
          cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti  di  azienda
          effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a
          norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di
          sospensione d'imposta. 
            3-4. (Omissis). 
            5. Alle operazioni di  conferimento  effettuate  da  enti
          creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un
          gruppo creditizio ai sensi  dell'art.  5  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 1 e 2". 
            - Si riporta il comma 5 dell'art. 23 del predetto D.L. n.
          41 del 1995: "5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va
          richiesta con apposita istanza  su  modello  approvato  con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  da  allegare   alla
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
          L'imposta sostitutiva va versata entro il 31 ottobre  1995;
          il versamento puo' essere effettuato in ragione del 60  per
          cento entro la stessa data e, per la differenza,  in  parti
          uguali, entro il 31 gennaio 1996  ed  il  30  aprile  1996,
          maggiorata degli interessi nella misura  del  9  per  cento
          annuo". 
            - Si riporta il comma 1 dell'art. 24 del predetto D.L. n.
          41 del 1995: "1. Nei confronti  delle  societa'  che  hanno
          effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7,
          comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la  differenza
          tra il  valore  delle  azioni  ricevute  e  il  loro  costo
          fiscalmente  riconosciuto   si   considera   realizzata   a
          condizione che sia assoggettata, in tutto o in  parte,  con
          le modalita'  e  nei  termini  previsti  dall'art.  23,  ad
          un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito   delle
          persone giuridiche e dell'imposta  locale  sui  redditi  in
          misura pari al 20 per cento. Come valore  delle  azioni  si
          assume   quello   risultante    dal    bilancio    relativo
          all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto". 
            - Si riporta il testo dell'art. 24 del D.L. n. 41/1995: 
            "Art.  24  (Societa'  che  hanno  eseguito   conferimenti
          previsti dalla legge 30 luglio 1990,  n.  218).  -  1.  Nei
          confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
          conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge  30
          luglio 1990, n. 218, la  differenza  tra  il  valore  delle
          azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
          considera realizzata a condizione che sia assoggettata,  in
          tutto o in parte, con le modalita' e nei  termini  previsti
          dall'art. 23, ad un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
          reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui
          redditi in misura pari al 20 per cento. Come  valore  delle
          azioni si assume quello risultante  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
            2. La differenza assoggettata ad imposta  sostitutiva  ai
          sensi  del  comma  1  e'  considerata   costo   fiscalmente
          riconosciuto delle azioni  ricevute.  Le  riserve  o  fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento si considerano  assoggettati  ad  imposta  per
          l'ammontare corrispondente  alla  predetta  differenza,  al
          netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza  non
          e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
          delle societa' conferitarie". 
            - Si riporta il comma 3 dell'art. 26 del predetto D.L. n.
          41 del 1995: "3. Le disposizioni del  presente  articolo  e
          quelle degli articoli da 23 a 25 si  applicano  anche  alle
          operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge
          30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati  dopo
          la data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  ma
          comunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della
          legge 26 novembre 1993, n. 489, nonche' per  le  operazioni
          di conferimento i cui atti siano stati  perfezionati  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto,  alle
          operazioni di  fusione  previste  dall'art.  23,  comma  4,
          perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni
          come valore dei beni e come valore delle azioni  si  assume
          quello  iscritto  in   contabilita'   in   dipendenza   del
          conferimento  o  della  fusione  e  l'imposta  deve  essere
          versata   in   unica   soluzione   entro   un   mese    dal
          perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per
          le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data  di
          entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti
          dalle disposizioni dei precedenti periodi non si  producono
          qualora   le   societa'   destinatarie   dei   conferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5,  della  legge  30
          luglio 1990, n.  218,  partecipino  ad  una  operazione  di
          fusione o di scissione con  la  societa'  conferente  entro
          l'esercizio successivo a quello  nel  corso  del  quale  e'
          stato perfezionato il conferimento". 
            - Si riporta il testo dell'art. 47 del predetto  D.L.  n.
          41 del 1995: 
            "Art. 47 (Devoluzione erariale delle maggiori entrate). -
          1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del
          presente decreto sono  riservate  all'erario  e  concorrono
          alla copertura degli  oneri  per  il  servizio  del  debito
          pubblico,  nonche'  alla  realizzazione  delle   linee   di
          politica economica e finanziaria in funzione degli  impegni
          di riequilibrio del bilancio assunti in  sede  comunitaria.
          Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il
          Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          definite, ove necessarie, le  modalita'  di  attuazione  di
          quanto previsto dal presente decreto. Le  disposizioni  del
          presente decreto sono applicabili nelle regioni  a  statuto
          speciale e nelle province autonome di Trento e  Bolzano  in
          quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti
          e con le relative norme di attuazione". 
            - Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  delle
          finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 306 del  31  dicembre  1993:  "Regolamento  di
          attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del  conto
          fiscale". 
            - Si riporta l'epigrafe dei decreti  del  Ministro  delle
          finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione  delle
          distinte di versamento al concessionario  e  delle  deleghe
          bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario  n.  5  alla
          Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994: 
            "Approvazione delle  distinte  per  il  versamento  delle
          imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte
          dei titolari di conto fiscale; approvazione  dei  documenti
          contabili e delle relative modalita' di compilazione per la
          contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari  o
          tramite  delega  alle  aziende  di  credito,   relative   a
          contribuenti titolari e non di conto fiscale". 
            "Modalita'  di  versamento  delle   imposte   dirette   e
          dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile di
          versamento  al  concessionario  alle  aziende  di  credito;
          approvazione dei modelli di  riepilogo  dell'accreditamento
          delle somme riscosse al concessionario". 
            - Si riporta l'epigrafe del decreto  del  Ministro  delle
          finanze 30 dicembre 1993,  concernente  l'approvazione  dei
          bollettini di conto corrente postale vincolato,  pubblicato
          nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale del
          17 gennaio 1994: 
            "Approvazione del bollettino di  conto  corrente  postale
          per il versamento diretto al concessionario  delle  imposte
          dirette e dell'imposta sul valore  aggiunto  da  parte  dei
          titolari di conto fiscale". 
            - Si riporta il comma 4 dell'art. 26 del suddetto D.L. n.
          41/1995: "4. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  da
          emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le   disposizioni
          occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del
          presente decreto". 
            - Si riportano gli articoli 23 e 26 del D.L.  n.  41  del
          1995: 
            "Art. 23 (Societa' destinatarie di conferimenti  previsti
          dalla legge 30 luglio 1990,  n.  218).  -  1.  Le  societa'
          destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2
          e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono  applicare
          in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale  sui
          redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza  tra
          il  valore  dei  beni  ricevuti  a  seguito  dei   predetti
          conferimenti,  ad  esclusione  dei  titoli  diversi   dalle
          partecipazioni  costituenti  immobilizzazioni   finanziarie
          nonche'  dell'avviamento,  e  il  loro  costo   fiscalmente
          riconosciuto. L'applicazione dell'imposta  deve,  comunque,
          riguardare  tutti  i  beni   appartenenti   alla   medesima
          categoria omogenea. Come valore dei beni si  assume  quello
          risultante  dal  bilancio  relativo  all'esercizio   chiuso
          anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto. 
            2. La differenza assoggettata ad imposta  sostitutiva  ai
          sensi  del  comma  1  e'  considerata   costo   fiscalmente
          riconosciuto  dei  beni  cui  la  stessa  e'  riferibile  a
          decorrere dall'esercizio successivo a quello  indicato  nel
          comma  1.  La  stessa  differenza  e'   considerata   costo
          fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente  o
          societa' conferente nel limite del loro  valore  risultante
          dal bilancio relativo all'esercizio o periodo  di  gestione
          in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato  nel
          comma 1. Conseguentemente  per  il  medesimo  ammontare  si
          considerano assoggettati ad  imposta  le  riserve  o  fondi
          costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
          conferimento. Nel caso in  cui  le  azioni  rivenienti  dai
          conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite  ad
          altra  societa',  la  differenza  assoggettata  ad  imposta
          sostitutiva  e'  considerata  altresi'  costo   fiscalmente
          riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 
            3. Le societa' di cui al comma 1  possono  applicare,  in
          luogo dell'imposta  sostitutiva  ivi  prevista,  un'imposta
          sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso  la
          differenza  assoggettata  all'imposta  sostitutiva  non  e'
          riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
          conferente. 
            4.  Se  la   societa'   destinataria   dei   conferimenti
          effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5,  della  legge  30
          luglio 1990, n. 218, si e' fusa con la societa'  conferente
          l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra  il
          valore dei beni della  societa'  conferitaria  iscritti  in
          bilancio e il loro  costo  fiscalmente  riconosciuto  e  si
          producono gli effetti previsti dal terzo periodo del  comma
          2. 
            5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva  va  richiesta
          con apposita istanza su modello approvato con  decreto  del
          Ministro delle finanze da allegare alla  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo di imposta in corso  alla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  L'imposta
          sostitutiva  va  versata  entro  il  31  ottobre  1995;  il
          versamento puo' essere effettuato in  ragione  del  60  per
          cento entro la stessa data e, per la differenza,  in  parti
          uguali, entro il 31 gennaio 1996  ed  il  30  aprile  1996,
          maggiorata degli interessi nella misura  del  9  per  cento
          annuo". 
            "Art.  26  (Disposizioni  attuative).  -   1.   L'imposta
          sostitutiva e' indeducibile e  puo'  essere  computata,  in
          tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte  in
          bilancio; in tal  caso  l'ammontare  su  cui  va  calcolata
          l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto  al
          lordo dell'imposta sostitutiva  stessa.  Non  concorrono  a
          formare il reddito le  somme  corrisposte  o  ricevute  per
          effetto   della   ripartizione   convenzionale   dell'onere
          relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati
          alle disposizioni dell'art. 23. 
            2. Per la liquidazione, l'accertamento,  la  riscossione,
          le sanzioni e i rimborsi dell'imposta  sostitutiva  nonche'
          per il contenzioso si applicano  le  disposizioni  previste
          per le imposte sui redditi. 
            3. Le disposizioni del presente articolo e  quelle  degli
          articoli da 23 a 25 si applicano anche alle  operazioni  di
          conferimento, effettuate ai sensi  della  legge  30  luglio
          1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di
          entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il
          termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 novembre
          1993, n. 489, nonche' per le operazioni di  conferimento  i
          cui atti siano  stati  perfezionati  prima  della  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni  di
          fusione previste dall'art. 23, comma 4, perfezionate  entro
          il predetto termine. Per tali operazioni  come  valore  dei
          beni e come valore delle azioni si assume  quello  iscritto
          in contabilita' in  dipendenza  del  conferimento  o  della
          fusione e l'imposta deve essere versata in unica  soluzione
          entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento
          di fusione. Per le operazioni di conferimento  perfezionate
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto  gli
          effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti  periodi
          non si  producono  qualora  le  societa'  destinatarie  dei
          conferimenti effettuati ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5,
          della legge 30 luglio 1990,  n.  218,  partecipino  ad  una
          operazione di  fusione  o  di  scissione  con  la  societa'
          conferente entro l'esercizio successivo a quello nel  corso
          del quale e' stato perfezionato il conferimento. 
            4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sono  stabilite  le   disposizioni   occorrenti   per
          l'applicazione degli articoli  da  23  a  26  del  presente
          decreto". 
            - Si riporta il comma  3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto  ministeriale  possono
          essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge   espressamente   conferisca   tale   potere.    Tali
          regolamenti, per materie di competenza  di  piu'  Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la ncessita' di apposita  autorizzazione  da
          parte  della   legge.   I   regolamenti   ministeriali   ed
          interministeriali non possono  dettare  norme  contrarie  a
          quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi  debbono
          essere comunicati al Presidente del Consiglio dei  Ministri
          prima della loro emanazione". 
 
            Note all'art. 1: 
            - Per l'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio  1990,
          n. 218, vedi nelle note alle premesse. 
            - Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n.  41/1995,  vedi
          nelle note alle premesse. 
            - Per l'art. 24, comma 1, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle
          note alle premesse.