IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha previsto che le societa' destinatarie dei conferimenti di cui all'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura, rispettivamente del 18 e del 14 per cento, sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto; Visto l'art. 23, comma 5, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale l'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995, che ha previsto che le societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 218 del 1990, possono assoggettare, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 24 dello stesso decreto, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, nella misura del 20 per cento, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto; Visti gli articoli 23, comma 5, e 26, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, nei quali sono indicati i termini entro i quali devono essere versate le imposte sostitutive; Visto l'art. 47 del decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale si dispone che le somme riscosse in applicazione del decreto-legge stesso sono riservate all'Erario; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993 e i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994 e il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, riguardante l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994; Ritenuta la necessita' di istituire nuovi codici tributo per il pagamento delle somme previste dagli articoli 23, commi 1 e 3, e 24, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 1995; Visto l'art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995, ai sensi del quale le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del predetto decreto sono da emanare con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4644 del 20 novembre 1995); Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DAGL.1/1.1.4/31890/4.5.46 del 22 novembre 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Soggetti e oggetto 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, comprese quelle che hanno ricevuto le azioni rivenienti dai predetti conferimenti nonche' le societa' che hanno effettuato conferimenti ai sensi del citato art. 7, comma 5, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previste, rispettivamente, dagli articoli 23, commi 1 e 3 e 24, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativamente ai beni o alle azioni che sono stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che sono ancora posseduti alla data del 24 febbraio 1995. 2. Nel caso in cui i beni ricevuti dalla societa' conferitaria a seguito dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 siano stati conferiti ad altra societa', l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 41 del 1995, e' applicata da detta societa'.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riportano i commi 1 e 3 dell'art. 23 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85: "1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. (Omissis). 3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente". - Si riportano i commi 2 e 5 dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, citato nel presente decreto: "2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. L'eventuale differenza tra il valore dei beni conferiti, quale iscritto nel bilancio della societa' conferitaria in dipendenza del conferimento, e l'ultimo valore dei beni stessi riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi concorre a formare il reddito dell'ente conferente nella misura del 15 per cento. La differenza tassata e' considerata costo fiscalmente riconosciuto per la societa' conferitaria e puo' essere dalla medesima attribuita in tutto o in parte all'avviamento, ovvero proporzionalmente al costo dei beni ricevuti. La eventuale differenza tra il valore delle azioni ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle predette imposte, maggiorato della differenza tassata di cui al precedente periodo, non concorre a formare il reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata realizzata o distribuita. I beni ricevuti dalla societa' sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai predetti fini e le relative quote di ammortamento sono ammesse in deduzione fino a concorrenza dell'originario costo non ammortizzato alla data del conferimento, maggiorato della differenza tassata di cui al presente comma, non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della societa' in dipendenza del conferimento, per la parte eccedente la differenza tassata allo stesso attribuita ai sensi del presente comma. Ove, a seguito dei conferimenti, le aziende o le partecipazioni siano state iscritte in bilancio a valori superiori a quelli di cui al periodo precedente deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi apposito prospetto di riconciliazione tra i dati esposti nel bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti; con decreto del Ministro delle finanze si provvedera', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire le caratteristiche di tale prospetto. Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'art. 1, ripartite in piu' fasi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti ed alle cessioni di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso art. 1, per i quali permane il regime di sospensione d'imposta. 3-4. (Omissis). 5. Alle operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria al fine di costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'art. 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2". - Si riporta il comma 5 dell'art. 23 del predetto D.L. n. 41 del 1995: "5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 31 ottobre 1995; il versamento puo' essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo". - Si riporta il comma 1 dell'art. 24 del predetto D.L. n. 41 del 1995: "1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Si riporta il testo dell'art. 24 del D.L. n. 41/1995: "Art. 24 (Societa' che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle societa' conferitarie". - Si riporta il comma 3 dell'art. 26 del predetto D.L. n. 41 del 1995: "3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonche' per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'art. 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilita' in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le societa' destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la societa' conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale e' stato perfezionato il conferimento". - Si riporta il testo dell'art. 47 del predetto D.L. n. 41 del 1995: "Art. 47 (Devoluzione erariale delle maggiori entrate). - 1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente decreto. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione". - Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993: "Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale". - Si riporta l'epigrafe dei decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernenti l'approvazione delle distinte di versamento al concessionario e delle deleghe bancarie, pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1994: "Approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale; approvazione dei documenti contabili e delle relative modalita' di compilazione per la contabilizzazione delle somme riscosse dai concessionari o tramite delega alle aziende di credito, relative a contribuenti titolari e non di conto fiscale". "Modalita' di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile di versamento al concessionario alle aziende di credito; approvazione dei modelli di riepilogo dell'accreditamento delle somme riscosse al concessionario". - Si riporta l'epigrafe del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, concernente l'approvazione dei bollettini di conto corrente postale vincolato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1994: "Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento diretto al concessionario delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale". - Si riporta il comma 4 dell'art. 26 del suddetto D.L. n. 41/1995: "4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto". - Si riportano gli articoli 23 e 26 del D.L. n. 41 del 1995: "Art. 23 (Societa' destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 18 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonche' dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza e' considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o societa' conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra societa', la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'. 3. Le societa' di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 14 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e' riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa' conferente. 4. Se la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si e' fusa con la societa' conferente l'imposta sostitutiva e' applicata sulla differenza tra il valore dei beni della societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2. 5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 31 ottobre 1995; il versamento puo' essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo". "Art. 26 (Disposizioni attuative). - 1. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e' assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'art. 23. 2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonche' per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonche' per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'art. 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilita' in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le societa' destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la societa' conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale e' stato perfezionato il conferimento. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto". - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la ncessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Note all'art. 1: - Per l'art. 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, vedi nelle note alle premesse. - Per l'art. 23, commi 1 e 3, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse. - Per l'art. 24, comma 1, del D.L. n. 41/1995, vedi nelle note alle premesse.