IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  15-bis  della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto
dall'art. 1 del decreto-legge 31  maggio  1991,  n.  164,  convertito
nella  legge  22  luglio  1991,  n.  221, in tema di scioglimento dei
consigli comunali e provinciali rispetto ai quali  emergono  elementi
su  collegamenti  diretti  o  indiretti  degli  amministratori con la
criminalita' organizzata;
  Visto il comma quarto dello  stesso  art.  15-bis  della  legge  n.
55/1990,  come  sopra  introdotto,  che  prevede  la  nomina  di  una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
  Visto l'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 20 dicembre  1993,
n. 529, convertito nella legge 11 febbraio 1994, n.  108, che rimette
la  determinazione  delle modalita' di organizzazione e funzionamento
delle  commissioni  straordinarie  ad   un   decreto   del   Ministro
dell'interno  da  adottarsi  a norma dell'art. 17, comma terzo, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n.  165/1994  del  4  luglio
1994;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Le  sedute  della  commissione  straordinaria  incaricata  della
gestione dell'ente a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 31
marzo  1991,  n.  164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221,
sono convocate e presiedute dal componente piu' anziano per eta'.
  2.  Le  delibere  aventi  ad  oggetto  gli  statuti  delle  aziende
speciali,  i  regolamenti,  l'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nonche' le delibere previste dall'art. 32, lettere b),  c),  d),  e),
f),  g),  h),  i),  l),  m),  n), e successive modificazioni, e dalle
corrispondenti norme sull'ordinamento degli enti locali delle regioni
a statuto speciale, sono adottate dall'intero collegio a maggioranza.
  3. Per le altre deliberazioni e' sufficiente  la  presenza  di  due
componenti, sempre che vi sia il voto favorevole di entrambi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 15-bis della legge n.  55/1990,  recante  nuove
          disposizioni  per  la prevenzione della delinquenza di tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita'  sociale,  introdotto  dal  D.L. n. 164/1991,
          come modificato dall'art. 2 della legge 23 aprile 1993,  n.
          120,  e degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 529/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n.  108/1994, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  15-bis.  -  Fuori  dei casi previsti dall'art. 39
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, i  consigli  comunali  e
          provinciali   sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di
          accertamenti effettuati a norma dell'art.    15,  comma  5,
          emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli
          amministratori  con  la criminalita' organizzata o su forme
          di  condizionamento  degli   amministratori   stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e  provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento   dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato  della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto dalle leggi vigenti in materia  di  ordinamento  e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
             1-bis. Presso il Ministero  dell'interno  e'  istituito,
          con personale dell'amministrazione, un Comitato di sostegno
          e    di    monitoraggio   dell'azione   delle   commissioni
          straordinarie di cui al comma 4 e dei  comuni  riportati  a
          gestione ordinaria.
             2.   Lo   scioglimento   e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri. Il provvedimento di scioglimento  deliberato  dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica   per   l'emanazione   del   decreto    ed    e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato dal prefetto della provincia con una relazione  che
          tiene  anche  conto  di  elementi  eventualmente  acquisiti
          dall'Alto commissario  per  il  coordinamento  della  lotta
          contro  la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti
          oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o  per  eventi
          connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto puo'
          richiedere   preventivamente  informazioni  al  procuratore
          della Repubblica competente, il quale, in  deroga  all'art.
          329  del  codice  di  procedura  penale,  comunica tutte le
          informazioni che non ritiene debbano rimanere  segrete  per
          le esigenze del procedimento.
             3.  Il  decreto  di scioglimento conserva i suoi effetti
          per un periodo da dodici a diciotto mesi  prorogabili  fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi  ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione  del  Ministro,  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
             3-bis.   Il   provvedimento  con  il  quale  si  dispone
          l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma
          del comma 3 e' adottato non oltre il  cinquantesimo  giorno
          antecedente  la  data  fissata  per  lo  svolgimento  delle
          elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano  le
          procedure e le modalita' stabilite dal comma 2.
             4.  Con  il  decreto  di  scioglimento  e'  nominata una
          commissione straordinaria per  la  gestione  dell'ente,  la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto  stesso.  La  commissione e' composta di tre membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza,  e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
          o amministrativa in quiescenza. La  commissione  rimane  in
          carica  fino  allo  svolgimento  del primo turno elettorale
          utile.
             4-bis.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   da
          adottarsi  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n.  400,  sono  determinate  le  modalita'  di
          organizzazione    e    funzionamento    della   commissione
          straordinaria di cui  al  comma  4  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni   ad   essa   conferite,   le   modalita'   di
          pubblicizzazione  degli  atti  adottati  dalla  commissione
          stessa,   nonche'   le   modalita'   di   organizzazione  e
          funzionamento del comitato di cui all'art. 1, comma 1-bis .
             5. Quando ricorrono motivi  di  urgente  necessita',  il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli organi dalla carica ricoperta, nonche'  da  ogni  altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione dell'ente mediante invio di commissari.  La
          sospensione  non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
          e il termine del decreto di cui al comma  3  decorre  dalla
          data del provvedimento di sospensione.
             6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a
          norma del presente articolo quando sussistono le condizioni
          indicate  nel  comma  1,  ancorche' ricorrano le situazioni
          previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
             6-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate  nel
          comma  1,  sussiste la necessita' di assicurare il regolare
          funzionamento dei servizi degli enti nei cui  confronti  e'
          stato  disposto  lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
          della commissione straordinaria di cui  al  comma  4,  puo'
          disporre,    anche    in   deroga   alle   norme   vigenti,
          l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
          distacco,  di  personale  amministrativo   e   tecnico   di
          amministrazioni  ed  enti  pubblici,  previa intesa con gli
          stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
          Al personale assegnato spetta  un  compenso  mensile  lordo
          proporzionato  alle  prestazioni  da rendere, stabilito dal
          prefetto in misura  non  superiore  al  50  per  cento  del
          compenso   spettante   a   ciascuno  dei  componenti  della
          commissione  straordinaria,   nonche',   ove   dovuto,   il
          trattamento economico di missione stabilito dalla legge per
          i  dipendenti  dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica
          funzionale posseduta nell'amministrazione di  appartenenza.
          Tali   competenze   sono   a  carico  dello  Stato  e  sono
          corrisposte   dalla   prefettura,   sulla  base  di  idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
          dell'interno.   La   prefettura,   in   caso   di   ritardo
          nell'emissione   degli  accreditamenti,  e'  autorizzata  a
          prelevare le somme occorrenti sui  fondi  in  genere  della
          contabilita'  speciale.  Per il personale non dipendente da
          amministrazioni centrali  o  periferiche  dello  Stato,  la
          prefettura  provvede  al rimborso al datore di lavoro dello
          stipendio   lordo,   per   la    parte    proporzionalmente
          corrispondente  alla  durata  delle  prestazioni rese. Agli
          oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per
          gli anni 1993 e seguenti con una quota  parte  del  10  per
          cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge
          31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
          del  ricavato  delle  vendite disposte a norma dell'art. 4,
          commi 4 e 6, del decreto-legge  14  giugno  1989,  n.  230,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989,
          n. 282, relative ai beni  mobili  o  immobili  ed  ai  beni
          costituiti  in  azienda  confiscati ai sensi della medesima
          legge n.  575  del  1965.  Alla  scadenza  del  periodo  di
          assegnazione,    la    commissione   straordinaria   potra'
          rilasciare, sulla  base  della  valutazione  dell'attivita'
          prestata  dal  personale assegnato, apposita certificazione
          di lodevole servizio che costituisce titolo  valutabile  ai
          fini  della progressione di carriera e nei concorsi interni
          e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni
          e degli enti locali.
             6-ter. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e
          per avviare la sollecita realizzazione di  opere  pubbliche
          indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma
          4,  entro  il termine di sessanta giorni dall'insediamento,
          adotta un piano di priorita' degli  interventi,  anche  con
          riferimento  a  progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli
          atti relativi  devono  essere  nuovamente  approvati  dalla
          commissione   straordinaria.   La  relativa  deliberazione,
          esecutiva a norma di legge, e' inviata entro  dieci  giorni
          al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della
          pubblica  amministrazione  opportunamente  integrato  con i
          rappresentanti  di  uffici  tecnici  delle  amministrazioni
          statali,   regionali   o   locali,   trasmette   gli   atti
          all'amministrazione regionale  territorialmente  competente
          per  il  tramite  del  commissario del Governo o alla Cassa
          depositi e prestiti, che provvedono alla  dichiarazione  di
          priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
          degli  stanziamenti  comunque  destinati  agli investimenti
          degli enti locali. Le disposizioni del  presente  comma  si
          applicano  ai predetti enti anche in deroga all'art. 25 del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144, e
          successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli
          importi totalmente ammortizzabili con contributi statali  o
          regionali ad essi effettivamente assegnati.
             6-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 16-ter si
          applicano, a far tempo dalla  data  di  insediamento  degli
          organi  e  fino  alla  scadenza del mandato elettivo, anche
          alle amministrazioni comunali e provinciali, i  cui  organi
          siano  rinnovati  al  termine  del  periodo di scioglimento
          disposto ai sensi del comma 1.
             6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto
          anche con riferimento a situazioni di  infiltrazione  o  di
          condizionamento      di      tipo     mafioso,     connesse
          all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
          o  di  pubbliche   forniture,   ovvero   l'affidamento   in
          concessione  di  servizi  pubblici  locali,  la commissione
          straordinaria di cui al comma  4  procede  alle  necessarie
          verifiche  con i poteri del collegio degli ispettori di cui
          all'art. 14 del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203. A conclusione degli  accertamenti,  la  commissione
          straordinaria   adotta   tutti   i  provvedimenti  ritenuti
          necessari e  puo'  disporre  d'autorita'  la  revoca  delle
          deliberazioni  gia'  adottate,  in qualunque momento e fase
          della  procedura  contrattuale,  o   la   rescissione   del
          contratto gia' concluso.
             6-sexies.  Ferme  restando  le  forme  di partecipazione
          popolare previste dagli statuti in attuazione dell'art.  6,
          comma  3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione
          straordinaria di cui al comma 4, allo  scopo  di  acquisire
          ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
          rilevanti  questioni  d'interesse generale si avvale, anche
          mediante forme di consultazione  diretta,  dell'apporto  di
          rappresentanti  delle  forze  politiche  in  ambito locale,
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),
          dell'Unione    delle   province   d'Italia   (UPI),   delle
          associazioni imprenditoriali e degli ordini  professionali,
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentantive,   nonche'   delle    organizzazioni    di
          volontariato  e  di  altri organismi locali particolarmente
          interessati alle questioni da trattare.
             6-septies. Qualora negli enti,  nei  cui  confronti  sia
          stato  disposto  lo  scioglimento degli organi ai sensi del
          comma  1,  non  risulti  costituita   la   commissione   di
          disciplina  prevista dall'art.  51, comma 10, della legge 8
          giugno  1990,  n.  142,  per  la   mancata   elezione   del
          rappresentante  del  personale,  la predetta commissione di
          disciplina  e'  composta,  per  tutta   la   durata   dello
          scioglimento,  dagli  altri  due  membri  ordinari  e da un
          dipendente   dell'ente,    nominato    dalla    commissione
          straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione
          nei   casi  di  assenza,  di  legittimo  impedimento  o  di
          ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la
          commissione straordinaria procede altresi' alla nomina  del
          componente  supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti
          che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente
          effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore.
          Le  disposizioni  del  presente   comma,   ricorrendone   i
          presupposti,  si applicano anche ai fini della costituzione
          e   del   funzionamento   di  organi  collegiali,  comunque
          denominati,  con  competenza   in   materia   disciplinare,
          eventualmente   previsti   dalla   legge  o  dai  contratti
          collettivi di comparto.
             7. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano
          anche alle unita' sanitarie locali, ai consorzi di comuni e
          province,  alle  unioni  di comuni, alle comunita' montane,
          nonche' alle aziende speciali dei comuni e delle province e
          ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili  con  i
          relativi ordinamenti.
            7-bis.  Il  Ministro  dell'interno presenta al Parlamento
          una  relazione  semestrale  sull'attivita'   svolta   dalla
          gestione straordinaria dei singoli comuni".
             -  L'art.  3,  comma  2, del citato D.L. n. 529/1993, ha
          aggiunto il comma 4-bis  all'art.  15-bis  della  legge  n.
          55/1z990 di cui sopra.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Note all'art. 1:
             -  L'art.  1,  comma  4,  del  D.L.  n. 164/1991 (Misure
          urgenti  per  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali   e
          provinciali   e   degli   organi   di  altri  enti  locali,
          conseguente  e   a   fenomeni   di   infiltrazione   e   di
          condizionamento  di  tipo  mafioso)  cosi'  recita: "Con il
          decreto  di  scioglimento  e'  nominata   una   commissione
          straordinaria  per la gestione dell'ente, la quale esercita
          le attribuzioni  che  le  sono  conferite  con  il  decreto
          stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra
          funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione
          ordinaria o amministrativa in servizio o in quiescenza".
             -   L'art.   32,   comma  2,  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali), lettere b),  c),  d),
          e), f), g), h), i), l), m), n), cosi' recita: "Il consiglio
          ha  competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
          b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
          i piani finanziari ed i programmi  di  opere  pubbliche,  i
          bilanci  annuali  e  pluriennali  e  relative variazioni, i
          conti  consuntivi,  i  piani  territoriali e urbanistici, i
          programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,  le
          eventuali  deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette
          materie; c) la disciplina dello  stato  giuridico  e  delle
          assunzioni del personale; le piante organiche e le relative
          variazioni;  d)  le  convenzioni  tra i comuni e quelle tra
          comuni e provincia, la costituzione e la  modificazione  di
          forme  associative;  e) l'istituzione, i compiti e le norme
          sul funzionamento degli organismi  di  decentramento  e  di
          partecipazione;   f)   l'assunzione  diretta  dei  pubblici
          servizi,  la  costituzione  di  istituzioni  e  di  aziende
          speciali,   la   concessione   dei   pubblici  servizi,  la
          partecipazione dell'ente locale  a  societa'  di  capitali,
          l'affidamento  di attivita' o servizi mediante convenzione;
          g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina
          generale delle tariffe per la  fruizione  dei  beni  e  dei
          servizi;  h)  gli  indirizzi  da  osservare  da parte delle
          aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati  o
          sottoposti  a  vigilanza;  i)  la  contrazione  dei mutui e
          l'emissione dei prestiti obbligazionari; l)  le  spese  che
          impegnino  i  bilanci  per gli esercizi successivi, escluse
          quelle  relative  alle  locazioni  di  immobili   ed   alla
          somministrazione  e fornitura di beni e servizi a carattere
          continuativo; m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari,
          le relative permute, gli appalti e le concessioni  che  non
          siano  previsti  espressamente  in  atti  fondamentali  del
          consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
          comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione  di
          funzioni   e   servizi  di  competenza  della  giunta,  del
          segretario o di altri funzionari; n) la  definizione  degli
          indirizzi   per   la   nomina   e   la   designazione   dei
          rappresentanti  del  comune   presso   enti,   aziende   ed
          istituzioni,  nonche'  la  nomina  dei  rappresentanti  del
          consiglio  presso  enti,  aziende  o  istituzioni  ad  esso
          espressamente riservate dalla legge".
             La  lettera  n)  di  cui sopra e' stata cosi' sostituita
          dalla legge 27 marzo 1993, n. 81.