IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA 
                      E LA SOLIDARIETA' SOCIALE 
  Visto il testo unico delle leggi in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del deceto-legge 13  luglio  1995,  n.
288, recante disposizioni urgenti per l'attuazione  del  testo  unico
sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, 
n. 309; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 20 luglio 1995; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge  23  agosto  1988  (nota  n.
DAS/10209/1/tae/1043 dell'11 agosto 1995); 
  Sentita la commissione di cui all'art.  127,  comma  6,  del  testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'art. 3, comma  2,  del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Esame dei progetti 
  1. La commissione istruttoria di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  288,  di   seguito   denominata
commissione   istruttoria,   esamina   i   progetti   presentati   al
finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla  droga  sotto  il
profilo della loro congruenza e validita'. 
  2. A tal fine la commissione istruttoria: 
    a)  individua  il  nesso  strutturale  tra  le  richieste  e  gli
specifici obiettivi prefissati e valuta l'adeguatezza degli strumenti
prescelti; 
    b) valuta gli eventuali risultati gia' conseguiti dal progetto; 
    c) valuta il rapporto del progetto stesso  con  altre  iniziative
gia' concluse o in fase di attuazione; 
    d) valuta l'integrazione del progetto con  le  altre  iniziative,
attivita' e servizi esistenti sul territorio; 
    e)  valuta  l'entita'  del  finanziamento  richiesto   anche   in
relazione al bilancio complessivo dell'ente richiedente; 
    f)  valuta  la  congruita'  economica  del  progetto,  anche   in
relazione al rapporto costi-benefici; 
    g) valuta le modalita' di verifica e valutazione dei risultati  e
le modalita' di controllo di gestione prescelti; 
    h) individua i progetti di maggiore rilievo ai sensi dell'art.  2
del presente regolamento, ai fini di cui all'art.  5,  comma  6,  del
presente regolamento. 
  3.  La  commissione  istruttoria,  ove  lo  ritenga  necessario   e
informandone il Dipartimento per gli affari  sociali,  puo'  chiedere
agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un
termine per la loro presentazione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio
parere. 
  4. La commissione istruttoria esprime: 
    a) parere favorevole; 
    b) parere parzialmente favorevole; 
    c) parere contrario. 
  La valutazione di cui al comma 2, lettera f), nei  casi  di  parere
favorevole e di parere parzialmente favorevole e' accompagnata  dalla
indicazione della cifra  ammissibile  al  finanziamento  al  fine  di
riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici. 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e   di   diritto  di  accesso  ai  decreti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3. Qualora le pubbliche amministrazioni  non  provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4.  Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.  4.  -  1.  Ove non sia direttamente stabilito per
          legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni  sono
          tenute  a  determinare  per  ciascun  tipo  di procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile  dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento
          procedimentale,  nonche'  dell'adozione  del  provvedimento
          finale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
          Note alle premesse:
             -  Il  D.L. n. 288/1995 non e' stato convertito in legge
          per decorrenza  dei  termini  costituzionali  (il  relativo
          comunicato  e'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
          serie generale - n.  218  del  18  settembre  1995).  Detto
          decreto  e'  stato  sostituito,  da  ultimo, con il D.L. 18
          novembre 1995, n. 487, in corso di conversione in legge. Si
          trascrive il  testo  dell'art.  3  del  D.L.  n.  288/1995,
          identico   nella   formulazione  all'art.  3  del  D.L.  n.
          487/1995:
             "Art. 3. - 1. I termini e le modalita' di  presentazione
          delle  domande,  i  criteri  per l'esame della congruenza e
          validita' dei progetti ed i  criteri  di  ripartizione  dei
          finanziamenti  sono  stabiliti con decreto del Ministro per
          la famiglia e la solidarieta' sociale,  da  emanarsi  entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, sentita la commissione di cui all'art.  127, comma
          6, del testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309.  A decorrere
          dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve
          essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.
             2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il  profilo
          della  loro congruenza e validita', provvede la commissione
          di cui  all'art.  127,  comma  6,  del  testo  unico  sulle
          tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Per  l'esame  dei
          progetti  inoltrati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 4, del
          presente  decreto,  la  commissione  e'  integrata  da   un
          rappresentante  per  ciascuno  dei  Ministeri dell'interno,
          della sanita', di grazia e giustizia,  delle  finanze,  del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,  della  pubblica
          istruzione, del tesoro e dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  nonche' da tre rappresentanti
          delle regioni e  dei  comuni,  designati,  rispettivamente,
          dalla  Conferenza  dei presidenti delle regioni e dall'ANCI
          fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
          dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione e'
          dovuto un compenso nella misura da stabilirsi  con  decreto
          del  Ministro per la famiglia e la solidarieta' sociale, di
          concerto con il Ministro del tesoro. I  compensi  rientrano
          comunque   nella   spesa   complessiva   prevista   per  il
          funzionamento della commissione dall'art. 127 citato.
             3. La commissione  esamina  i  progetti  alla  luce  dei
          criteri  indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
          comunque maggiore rilievo ai  progetti  ed  alle  attivita'
          volti  a  realizzare un sistema integrato di servizi e, per
          quanto riguarda  la  formazione  professionale  a  fini  di
          reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi
          del  mercato  del lavoro elaborati in collaborazione con le
          agenzie  per  l'impiego,  allo  scopo  di   assicurare   un
          effettivo reinserimento lavorativo.
             4.  Alla  ripartizione  dei  finanziamenti provvede, con
          proprio  decreto,  il  Ministro  per  la  famiglia   e   la
          solidarieta'  sociale,  sentito  il  Comitato  nazionale di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga,  sulla  base   dei
          criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle del  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Per  il  testo  degli  articoli  2 e 4 della legge n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             - Il  comma  6  dell'art.  127  del  testo  unico  sulle
          tossicodipendenze,  approvato  con  D.P.R.  n. 309/1990, e'
          cosi' formulato: "Per l'esame istruttorio dei  progetti  e'
          istituita,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  una  commissione  presieduta   da   un   esperto
          designato  dal  Ministro  per  gli  affari  sociali o da un
          dirigente  generale  in  servizio   alla   Presidenza   del
          Consiglio  dei  Ministri  e  composta  da sette esperti nei
          campi   della   prevenzione   e    del    recupero    dalle
          tossicodipendenze,   dei   seguenti   settori:   sanitario,
          farmaco-tossicologico,      psicologico,       sociologico,
          riabilitativo,  pedagogico, giuridico. Detta commissione e'
          coadiuvata da un ufficio di sereteria al quale e'  preposto
          un  funzionario  della carriera direttiva o dirigenziale in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

    
          Nota all'art. 1: 
             - Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 288/1995 si  veda
          in nota alle premesse.