IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il decentramento e la semplificazione delle procedure di esercizio dei poteri in materia di tutela ambientale e paesaggistica per la esecuzione di opere pubbliche e private; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per i beni culturali e ambientali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Ai fini del decentramento e di un piu' efficace esercizio dei poteri statali in materia di tutela ambientale e paesaggistica, si applicano le seguenti disposizioni: a) sono emanati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, gli atti di cui all'articolo 82, comma secondo, lettera a), e comma quarto, limitatamente a beni qualificabili come bellezze naturali non inclusi negli elenchi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; b) salvo quanto previsto dalle lettere a) e c), sono di competenza dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, gli atti di cui all'articolo 82, commi quarto, nono e decimo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; c) e' attribuito alle soprintendenze territorialmente competenti l'esercizio dei poteri di autorizzazione in via surrogatoria e di annullamento delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, previsti dall'articolo 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, limitatamente agli interventi interessanti il territorio di un unico comune. 2. Le istanze e le comunicazioni relative ai procedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 vanno presentate alle soprintendenze territorialmente competenti. 3. Il termine per l'esercizio del potere di annullamento, previsto dall'articolo 82, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si intende rispettato purche' il relativo provvedimento sia emanato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione regionale.