IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, con il  quale
e' stata recepita la direttiva comunitaria n. 89/608/CEE;
   Visto  il  decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993, che, in attuazione del
predetto decreto,  ha  individuato  gli  uffici  veterinari  per  gli
adempimenti CEE e la relativa competenza;
   Visto  il  decreto  ministeriale 8 ottobre 1993, che ha provveduto
alla ricognizione e rideterminazione degli uffici veterinari  di  cui
al  decreto  interministeriale  23  dicembre  1985,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  32  dell'8  febbraio  1986,   e   successive
modifiche;
   Vista  la  decisione  della Commissione CEE n. 94/24 del 7 gennaio
1994, con la quale e' stato formalmente approvato l'elenco dei  posti
di ispezione frontalieri (P.I.F.);
   Ritenuto   di   dover   provvedere   alla   modifica  del  decreto
ministeriale 8 ottobre 1993;
   Sulla proposta del direttore generale dei servizi veterinari;
   Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile
1994;
   Visto l'art. 6  del  decreto  legislativo  n.  29/1923  nel  testo
sostituito  dall'art.  4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
546;
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata in data 12 luglio 1994;
   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 novembre 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   L'organizzazione    degli    uffici   veterinari   periferici   e'
rideterminata secondo la tabella allegata che, vistata  dal  Ministro
proponente, fa parte integrante del presente regolamento.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n.  29/1993
          (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          pubblico impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge  23
          ottobre  1992,  n.  421),  come  sostituito dall'art. 4 del
          D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
             "Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). -
          1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
          autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici
          di  livello dirigenziale generale e delle relative funzioni
          e' disposta mediante regolamento governativo,  su  proposta
          del  Ministro  competente,  d'intesa  con la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica  e  con  il  Ministro del tesoro. L'individuazione
          degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e
          delle  relative  funzioni  e'  disposta   con   regolamento
          adottato   dal   Ministro   competente,   d'intesa  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del
          tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
             2. Il parere del Consiglio  di  Stato  sugli  schemi  di
          regolamento  di  cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni
          dalla ricezione della richiesta. Decorso tale  termine,  il
          regolamento puo' comunque essere adottato.
             3.   Nelle   amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  la
          consistenza delle piante organiche  e'  determinata  previa
          verifica  dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  competente,  formulata  d'intesa con il Ministero
          del tesoro e con il Dipartimento della  funzione  pubblica,
          previa    informazione    alle   organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Qualora
          la  definizione  delle  piante  organiche comporti maggiori
          oneri finanziari, si provvede con legge.
             4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per  il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
             5.  L'art.  5,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.    503,  relativamente   al   personale
          appartenente  alle  Forze di polizia ad ordinamento civile,
          va interpretato nel senso che al predetto personale non  si
          applica l'art. 16 dello stesso decreto.
             6.  Le  attribuzioni  del  Ministero  dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale tecnico e amministrativo universitario,  compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle retative al
          reclutamento del personale di ricerca.
             7. Per il personale delle universita', degli osservatori
          astronomici  e  degli enti di ricerca, i trasferimenti sono
          disposti  dall'universita',  dall'osservatorio  o  ente,  a
          domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita',
          osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono
          essere  comunicati  al  Ministero  dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.