IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  che  conferisce
al Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita',
la  potesta'  di consentire la produzione ed il commercio di sostanze
alimentari e bevande che abbiano  subito  aggiunte  o  sottrazioni  o
speciali  trattamenti,  prescrivendo,  del pari, anche le indicazioni
che devono essere riportate sul prodotto finito;
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1977,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  26  del  28  gennaio 1977, che disciplina la
produzione e il commercio del sale da cucina iodurato;
  Visto il decreto ministeriale  21  marzo  1973,  e  sue  successive
modificazioni,  concernente  la disciplina igienica degli imballaggi,
recipienti, utensili destinati a venire in contatto con  le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione
delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernente l'etichettatura,
la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
  Considerata  l'esigenza  di  garantire  l'efficacia del prodotto ai
fini della iodioprofilassi nel territorio nazionale;
  Visto  il  verbale  in  data  19  aprile  1989,  della  Commissione
permanente  per  la  determinazione  dei  metodi ufficiali di analisi
delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della  legge  30  aprile
1962, n. 283;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto  il  parere  del  Consiglio superiore di sanita' del 16 marzo
1994;
  Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, concernente il
regolamento recante disciplina della produzione e  del  commercio  di
sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la comunicazione alla Commissione delle Comunita' economiche
europee, effettuata,  ai  sensi  delle  direttive  del  Consiglio  n.
83/189/CEE e n. 88/182/CEE in data 28 dicembre 1994;
  Vista  la comunicazione alla Commissione delle Comunita' economiche
europee, effettuata,  ai  sensi  dell'art.  16  della  direttiva  del
Consiglio  del  18  dicembre  1978, n. 79/112/CEE in data 28 dicembre
1994;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 6 luglio 1995;
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, in data 3 agosto 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la produzione e  l'immissione  in  commercio  del
sale  alimentare  (cloruro  di  sodio), destinato al consumo diretto,
addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di
iodato di potassio e del sale alimentare  addizionato  di  ioduro  di
potassio  e  di  iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio
ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui
all'art. 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  7  della  legge   n.   283/1962
          (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
          sostanze alimentari e delle bevande) e' il seguente:
             "Art.  7.  -  Il  Ministro  della  sanita',  con proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazioni  o  speciali trattamenti ivi compreso l'impiego
          di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici,
          ormoni, prescrivendo, del pari, anche  le  indicazioni  che
          debbono essere riportate sul prodotto finito".
             -  Il  testo dell'art. 21 della citata legge n. 283/1962
          e' il seguente:
             "Art. 21. - La determinazione dei  metodi  ufficiali  di
          analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della
          sanita',  a  tale  scopo  e' costituita presso il Ministero
          della sanita', una commissione permanente..
             (Omissis).
             Gli elenchi dei metodi  ufficiali  di  analisi  dovranno
          essere  revisionati almeno ogni due anni. La commissione ha
          la   facolta'   di   avvalersi   dell'opera   di    esperti
          particolarmente competenti nella singola materia in esame".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.   17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
             2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1  del D.M. n. 255/1990 (citato
          nelle premesse al presente decreto) e' il seguente:
             "Art.  1.  -  1.  E'   autorizzata   la   produzione   e
          l'immissione  in  commercio del sale alimentare (cloruro di
          sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro
          di potassio,  sale  alimentare  addizionato  di  iodato  di
          potassio   e  sale  alimentare  addizionato  di  ioduro  di
          potassio e iodato di potassio, per garantire un  tenore  di
          iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto (+ 40% - 20%)".