IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che conferisce al Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', la potesta' di consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che devono essere riportate sul prodotto finito; Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 28 gennaio 1977, che disciplina la produzione e il commercio del sale da cucina iodurato; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, di attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Considerata l'esigenza di garantire l'efficacia del prodotto ai fini della iodioprofilassi nel territorio nazionale; Visto il verbale in data 19 aprile 1989, della Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' del 16 marzo 1994; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255, concernente il regolamento recante disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita' economiche europee, effettuata, ai sensi delle direttive del Consiglio n. 83/189/CEE e n. 88/182/CEE in data 28 dicembre 1994; Vista la comunicazione alla Commissione delle Comunita' economiche europee, effettuata, ai sensi dell'art. 16 della direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1978, n. 79/112/CEE in data 28 dicembre 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 3 agosto 1995; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. E' autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, del sale alimentare addizionato di iodato di potassio e del sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e di iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto; si applicano le tolleranze di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 255. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanita', a tale scopo e' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione permanente.. (Omissis). Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La commissione ha la facolta' di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nella singola materia in esame". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 255/1990 (citato nelle premesse al presente decreto) e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' autorizzata la produzione e l'immissione in commercio del sale alimentare (cloruro di sodio), destinato al consumo diretto, addizionato di ioduro di potassio, sale alimentare addizionato di iodato di potassio e sale alimentare addizionato di ioduro di potassio e iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio ionico di 30 mg per kg di prodotto (+ 40% - 20%)".