IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  aumentare
l'organico  del Corpo di polizia penitenziaria, di istituire mense ed
asili  nido  per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria e di
stabilire   modalita'  per  la  graduale  cessione  del  servizio  di
traduzione dei detenuti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e, ad interim, Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  della  difesa e del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria

  1.  L'organico  del  Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla
tabella  A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e'
aumentato   nel   ruolo   degli   agenti   e   degli   assistenti  di
millequattrocento unita' di personale maschile.
  2.  Alla  copertura  dei  posti  portati in aumento nella dotazione
organica,  a  norma  del  comma  1,  si  provvede,  prioritariamente,
mediante assunzione del personale che, alla data di entrata in vigore
del   presente   decreto,   presta  servizio  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria   in   applicazione   delle   disposizioni  di  cui  al
decreto-legge  17 maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  luglio  1993,  n.  231, e successive modificazioni,
sempre  che abbia prestato lodevole servizio. Per i restanti posti si
provvede,  nella  misura del cinquanta per cento, mediante assunzione
dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che
siano  in  possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo
di  polizia  penitenziaria.  Si  applicano  i  commi 3 e 5 per quanto
riguarda  il  termine di presentazione della domanda, la verifica dei
requisiti  necessari, la nomina, l'immissione in ruolo ed il corso di
formazione.
  3. Per i posti restanti dopo l'applicazione del comma 2 si provvede
mediante   assunzione   degli  ausiliari  in  congedo  dell'Arma  dei
carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal
servizio  per  motivi  disciplinari o per infermita', che ne facciano
domanda ai sensi del decreto interministeriale di cui al comma 6. Gli
interessati,  a  seguito  della  verifica  del possesso dei requisiti
previsti  per  l'assunzione  nel Corpo di polizia penitenziaria, sono
nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente
immessi  nel  ruolo  degli  agenti, purche' abbiano prestato lodevole
servizio.  Il  corso di formazione per tale personale ha la durata di
un mese e puo' essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.
  4.  Fermo  quanto previsto dai commi 2 e 3 per le assunzioni di cui
al  comma 1, fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del
Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente
hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del
ruolo  degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata
al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, cosi' come modificata
dal  comma  1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti
nel  ruolo  dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta
tabella.  Le  conseguenti  eccedenze  nel  ruolo degli agenti e degli
assistenti  sono  riassorbite  mediante  le  ordinarie  procedure  di
avanzamento o per effetto delle assunzioni.
  5.  Alla  copertura  dei  posti  disponibili a norma del comma 4 si
provvede  mediante  l'assunzione  dei  candidati  risultati idonei in
precedenti concorsi e, se permangono vacanze, mediante assunzione dei
volontari   delle   Forze   armate   congedati   senza   demerito,  e
successivamente   mediante  assunzione  degli  ausiliari  in  congedo
dell'Arma  dei  carabinieri e delle altre Forze di polizia. I periodi
di  tempo  previsti  dagli  articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30
ottobre  1992,  n. 443, sono ridotti ad un quarto fino al 31 dicembre
1997.  Sono  comunque  fatte  salve  le procedure gia' avviate per il
reclutamento  di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria,
le  procedure  concorsuali  gia' in atto, nonche' le procedure per le
riammissioni  in  servizio  ai  sensi  dell'articolo  42  del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  6. Ai fini delle assunzioni a norma dei commi 2, 3 e 5 sono formate
distinte  graduatorie  secondo  i  criteri  stabiliti  da  un decreto
interministeriale  da emanarsi entro il 30 gennaio 1996, d'intesa tra
il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro  della  difesa.  Con  il  medesimo decreto sono stabilite le
modalita' e i termini di presentazione delle domande ed e' costituita
presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria un'apposita
commissione per gli accertamenti psicofisici.
  7.  Il  Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno  e,  rispettivamente,  con  il  Ministro delle finanze o
della  difesa,  puo'  disporre,  con  proprio decreto, che i corsi di
formazione   previsti   dal  presente  articolo  si  svolgano  presso
strutture   e   con   personale   delle   altre   Forze  di  polizia,
compatibilmente    con    le    esigenze   funzionali   di   ciascuna
amministrazione.
  8.   Le  facolta'  riconosciute  all'Amministrazione  penitenziaria
dall'articolo  14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono
esercitabili  sino  al  31 dicembre 1996, anche al fine di completare
l'organico   del   personale   femminile   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria.  Le  idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria
espletati  nei  tre  anni  precedenti  alla data di entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, possono essere assunte, purche'
non  abbiano  superato  il  quarantesimo  anno  di  eta' alla data di
entrata  in  vigore del presente decreto e siano in possesso di tutti
gli  altri  requisiti  previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia
penitenziaria.
  9. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge
16  ottobre  1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12
della  legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel
senso  che  sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto
gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e
dalla   gestione   della   mensa   di   servizio   per  il  personale
dell'Amministrazione  penitenziaria. Le spese per la somministrazione
dei  generi  alimentari  fanno carico al personale che usufruisce del
servizio di mensa.
  10.  In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri
dipendenti,  l'Amministrazione  penitenziaria puo' stipulare apposite
convenzioni  per  utilizzare  asili  nido  di  strutture  pubbliche o
private,  sempre  che  risulti conveniente e non ricorrano specifiche
esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.