IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere al differimento dei termini di vigenza ed al rifinanziamento di disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri, connesse con impegni internazionali dell'Italia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' prorogata fino al 30 giugno 1996 e, comunque, non oltre la data della revoca da parte dell'U.E.O. della delibera con cui venne disposta la missione sul Danubio per l'attuazione dell'embargo nei confronti della Repubblica della Serbia e Montenegro, la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 7.500 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.