AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del
D.C.P.M. del 6 aprile 1995 con il quale l'A.RA.N. e' stata
autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCNL del
personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni -
Autonomie locali, il giorno 6 luglio 1995, presso la sede
dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni,
rappresentata dai componenti del Comitato direttivo e le seguenti
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
CGIL CGIL-FP
CISL CISL-FIL-SEL
UIL UIL EE.LL.
CONFSAL USPPLI
CISAL SNALCC
CISNAL FED. NAZ. AUTONOMA CISAL-CONFSAL
CONFEDIR FED. NAZ. AUTONOMA ENTI LOCALI
(CISNAL EE.LL. CISAS-FISAEL, CUSAL "CON-
FILL, CASIL, CONFISAL", FILDI-CILDI
USPPI/CUSPEL/FASIL/FADEL, CONSAL-
FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU,
CONFEDERSAL)
RDB-CUB
USPPI
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Comparto Regioni
Autonomie Locali.
Del predetto CCNL e' parte integrante l'accordo sui servizi minimi
essenziali da garantire in caso di sciopero.
Si allega il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni" definito dal Ministro per la Funzione Pubblica con
Decreto del 31.3.1994 pubblicato nella G.U. n. 149 del 28 giugno
1994.
COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
ART. 1
(Servizi Pubblici essenziali)
1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146,
i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui
all'art. 5 del D.C.P.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a) stato civile e servizio elettorale;
b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
c) attivita' di tutela della liberta' della persona e della sicurezza
pubblica;
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita',
nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,
limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f) trasporti;
g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h) servizi del personale;
i) servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita,
con le modalita' di cui all'art. 2, la continuita' delle seguenti
prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e
dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;
2) attivita' prescritte in relazione alle scadenze di legge per
assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali
dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici
competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed
inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare,
per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione
e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai
minori affidati alle apposite strutture a carattere resi
residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in
reperibilita';
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione
della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione
delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla
conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero
delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto
numero di squadre di pronto intervento in reperibilita' 24 ore su
24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli
impianti, nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei
cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto
numero di personale come nei giorni festivi nonche' con la
reperibilita' delle squadre di pronto intervento ove normalmente
previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie,
limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per
gli animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di
personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle
prestazioni minime riguardanti:
a) attivita' richiesta dall'autorita' giudiziaria e interventi
in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b) attivita' antinfortunistica e di pronto intervento;
c) attivita' della centrale operativa;
d) vigilanza casa municipale;
e) assistenza al servizio di cui al punto 8) in caso di
sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e
vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli
emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione
di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le
scadenze di legge; tale servizio dovra' essere garantito solo nel
caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei
servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei
giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in
reperibilita';
16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente
accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla
vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
18) servizi educativi e scolastici:
- sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di
lavoratori impiegati nel servizio e di durata inferiore
all'intera giornata: collocazione oraria dello sciopero
all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la
continuita' del servizio e la preparazione e somministrazione
dei pasti, ove previste;
- sciopero per l'intera giornata riguardante solo il personale
non insegnante: il servizio e' aperto all'utenza e dovranno
essere garantiti i servizi minimi relativi all'accesso, alla
tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti, ove
previsti.
Sono comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto previsto
dall'art. 2, le prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini
finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonche' quelle
concernenti gli esami finali e relative valutazioni, nei termini e
con le modalita' previsti dal calendario scolastico.
Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui opera anche
personale appartenente al comparto degli Enti Locali, i servizi
minimi essenziali sono garantiti secondo la disciplina prevista dalle
specifiche disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro.
Gli accordi di cui all'art. 2 sono stipulati dalle competenti
Amministrazioni, di concerto con l'Autorita' scolastica, con le
Organizzazioni Sindacali del comparto.
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi:
sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta
ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali.
20) - rilascio certificati e visure dal registro ditte e imprese con
diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea
di merce (carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci
deperibili;
Tali prestazioni sono garantite limitatamente alle scadenze di legge,
ove previste.
- registrazione brevetti.
3. Le prestazioni di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, e 12 lettera e) sono
garantite in quegli enti ove esse sono gia' assicurate in via
ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione
dello sciopero.