IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  relativo  alle
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro  la  facolta'  di
emettere   buoni   ordinari   del   Tesoro  secondo  le  norme  e  le
caratteristiche che per  i  medesimi  saranno  stabilite  con  propri
decreti,  anche  a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal
regolamento di contabilita' generale dello Stato;
  Visto il regolamento di contabilita' generale dello Stato approvato
con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che agli  articoli  dal  63
all'88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre 1986, n. 556, convertito in
legge 17 novembre  1986,  n.  759,  riguardante  l'assoggettamento  a
ritenuta  fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui all'art. 31  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  Vista  la  legge  2  gennaio  1991, n. 1, riguardante la disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  9 luglio 1992 riguardante la
trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;
  Visti gli articoli 104 e 109E della legge 3 novembre 1992, n.  454,
concernente  la  ratifica  e  l'esecuzione  del  trattato sull'Unione
europea fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base  ai  quali  e'
vietato l'acquisto diretto presso gli Stati membri della Comunita' di
titoli  di  debito  da  parte  della  BCE  o  delle  Banche  centrali
nazionali;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  8  novembre  1995,  n.   462,
riguardante   l'ammissibilita'   del   servizio  di  riproduzione  in
fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge  5  agosto
1978,   n.   468,   viene  annualmente  determinato  nella  legge  di
approvazione del  bilancio  di  previsione  dello  Stato,  il  limite
massimo  di  emissione  di  titoli  pubblici,  al  netto di quelli da
rimborsare;
  Considerato che occorre provvedere  a  stabilire  le  modalita'  di
emissione dei B.O.T. a partire dal gennaio 1996;
  Considerato  che  occorre modificare le ricevute provvisorie di cui
all'art. 552 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, al
fine di consentire la quotazione ufficiale  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro sul Mercato delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT);
  Considerato  che  su  tale  aspetto e' stata sentita la Commissione
nazionale per le societa' e  la  borsa  la  quale  ha  comunicato  il
proprio assenso con nota n. 95010961 del 22 dicembre 1995;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  partire  dal mese di gennaio 1996 l'emissione dei buoni ordinari
del Tesoro al portatore viene fissata con  decreti  ministeriali,  da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, sui quali saranno indicati gli
importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di
collocamento,   le   modalita'   di   assegnazione   e   ogni   altra
caratteristica.
  Le  emissioni di cui al precedente comma dovranno essere effettuate
in  osservanza  del  limite  annualmente  stabilito  nella  legge  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione dello Stato per ogni anno
finanziario.