AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di  quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Si  riporta anche il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
di conversione:
   "2. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995,  n.
138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.
   3.  Il  termine  per  emanare  disposizioni  correttive al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato  ai  sensi  dell'art.  4
della  legge  23  ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e
dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996".
   Per le disposizioni di cui sopra si veda in appendice.
 
                               Art. 1.
               Contributi in favore degli enti locali
 
  1. Per l'anno 1995 e' autorizzata, per le  finalita'  di  cui  alla
legge  23  marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di
lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano per  il  successivo  riparto
tra  le  comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione
residente in territorio montano e  per  la  meta'  sulla  base  della
superficie  dei  territori  classificati montani secondo i dati al 31
dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani.
  2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di
cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore  spesa  di  lire  130.000  milioni  a
favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a
favore  del  comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed
il  comune  di  Palermo  sono  tenuti  a  trasmettere   al   Ministro
dell'interno  una  relazione  sugli  specifici  programmi di lavoro e
sulle opere pubbliche che saranno  intrapresi  per  l'anno  1995;  il
Ministro  dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
commissioni parlamentari competenti.
  3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo  sono
autorizzati  ad  utilizzare,  per  le finalita' di cui al comma 2, le
eventuali disponibilita'  non  utilizzate  derivanti  dai  contributi
statali  di  cui  al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito,
con modificazioni, dalla legge  28  settembre  1984,  n.  618,  e  al
decreto-legge  12  febbraio  1986,  n.  24,  convertito dalla legge 9
aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
(( 3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di             ))
(( scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose    ))
(( sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura     ))
(( corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della       ))
(( stessa natura nei limiti delle disponibilita' dei rispettivi    ))
(( bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di    ))
(( appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale     ))
(( scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta    ))
(( organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura    ))
(( massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di     ))
(( pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica     ))
(( stessa.                                                         ))
  4. L'erogazione del contributo agli enti  di  cui  al  comma  2  e'
effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna
al  50  per  cento  dello stanziamento. La prima somma verra' erogata
entro il mese di luglio,  la  seconda  verra'  erogata  nel  mese  di
settembre,  previa  presentazione  della  relazione  sugli  specifici
programmi di lavoro e sulle opere pubbliche.
  5. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
pari  a  lire  246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a
lire  186.000  milioni,  mediante  corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo  stesso  1995,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo  anno  1995,  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non
si  applica  nelle  more  dell'espletamento  delle  procedure  per la
copertura dei posti, di cui al  comma  14,  dell'articolo  22,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo
di  incarico,  e  comunque per un periodo non superiore a dodici mesi
dalla pubblicazione del bando di concorso.
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  23  marzo 1981, n. 93, reca: "Disposizioni
          integrative della legge 3 dicembre 1971, n.  1102,  recante
          nuove norme per lo sviluppo della montagna".
             -  Il  testo  dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 148/1993
          (Interventi urgenti  a  sostegno  dell'occupazione)  e'  il
          seguente:  "8. Per la prosecuzione degli interventi statali
          di cui all'art. 12, commi  1  e  2,  del  decreto-legge  12
          gennaio  1991,  n.  6, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 15 marzo 1991,  n.  80,  e'  autorizzata  l'ulteriore
          spesa,  rispettivamente,  di lire 100 miliardi e di lire 50
          miliardi per l'anno 1993. Le regioni  Campania  e  Sicilia,
          sulla   base   dei   progetti  gia'  attuati  e  presentati
          rispettivamente dal comune e dalla provincia  di  Napoli  e
          dal  comune  di  Palermo,  sono  tenute  a  trasmettere  al
          Ministro dell'interno una relazione sulle  opere  pubbliche
          eseguite  dall'inizio  degli  interventi  sino alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima  del
          trasferimento  delle  somme,  sugli specifici programmi che
          saranno   intrapresi   per   l'anno   1993;   il   Ministro
          dell'interno  trasmettera'  copia  di  dette relazioni alle
          Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo
          onere si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al Ministero dell'interno".
             -  Il  D.L. n. 409/1984 reca: "Finanziamento di progetti
          per  servizi  socialmente  utili  nell'area  napoletana   e
          proroga  degli  interventi  in  favore  dei  dipendenti  da
          imprese  di  navigazione  assoggettate  ad  amministrazione
          straordinaria".
             -  Il  D.L.  n. 24/1986 reca: "Interventi urgenti per la
          manutenzione e la salvaguardia del territorio  nonche'  del
          patrimonio artistico e monumentale della citta di Palermo".
             -  Il  testo  dell'art.  57  del D.Lgs. n. 29/1993, come
          sostituito dall'art. 25  del  D.Lgs.  n.  546/1993,  e'  il
          seguente:
             "Art.    57   (Attribuzione   temporanea   di   mansioni
          superiori). - 1. Per obiettive  esigenze  di  servizio,  il
          prestatore   di  lavoro  puo'  essere  adibito  a  mansioni
          immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza  di  posto
          in  organico,  per  un periodo non superiore a tre mesi dal
          verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire
          le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre
          mesi  ulteriori  della  vacanza  stessa;  b)  nel  caso  di
          sostituzione   di   altro   dipendente   con  diritto  alla
          conservazione del posto per tutto il  periodo  di  assenza,
          tranne quello per ferie.
             2.  Nel  caso  di  assegnazione a mansioni superiori, il
          dipendente   ha   diritto    al    trattamento    economico
          corrispondente  all'attivita'  svolta  per  il  periodo  di
          espletamento  delle  medesime.  Per  i  dipendenti  di  cui
          all'art.  2,  comma  2,  in deroga all'art. 2103 del codice
          civile l'esercizio temporaneo  di  mansioni  superiori  non
          attribuisce  il  diritto  all'assegnazione definitiva delle
          stesse.
             3. L'assegnazione alla mansioni superiori  e'  disposta,
          con  le  procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal
          dirigente preposto all'unita' organizzativa presso  cui  il
          dipendente  presta servizio, anche se in posizione di fuori
          ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando
          la  responsabilita'   disciplinare   e   patrimoniale   del
          dirigente  stesso.  Qualora  l'utilizzazione del dipendente
          per lo svolgimento di mansioni superiori sia  disposta  per
          sopperire  a vacanze dei posti di organico, contestualmente
          alla data in cui il dipendente e' assegnato  alle  predette
          mansioni   devono   essere  avviate  le  procedure  per  la
          copertura dei posti vacanti.
             4.  Non  costituisce  esercizio  di  mansioni  superiori
          l'attribuzione  di alcuni soltanto dei compiti propri delle
          mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2.
             5.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  gli
          incarichi   di  presidenza  di  istituto  secondario  e  di
          direzione  dei  conservatori  e  delle  accademie   restano
          disciplinati  dalla  legge  14  agosto  1971,  n.    821, e
          dall'art.  2,  terzo  comma,  del  regio  decreto-legge   2
          dicembre  1935,  n.  2081,  convertito dalla legge 16 marzo
          1936, n. 498.
             6. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a
          decorrere   dalla   data   di   emanazione,   in   ciascuna
          amministrazione, dei provvedimenti di  ridefinizione  degli
          uffici  e  delle piante organiche di cui agli articoli 30 e
          31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994.
             7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio  1993,
          n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
          10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti
          connessi  al  conferimento  e  allo svolgimento di mansioni
          superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse".
             - Il testo  dell'art.  22,  comma  14,  della  legge  n.
          724/1994   e'  il  seguente:  "14.  Fermo  restando  quanto
          disposto  dall'art.  24,   comma   9,   lettera   a),   del
          decreto-legge   2   marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  1989,  n.  144,  e
          successive  modificazioni  ed integrazioni, gli enti locali
          della regione, che  hanno  dichiarato  il  dissesto  e  che
          abbiano  ottenuto l'approvazione della pianta organica, del
          piano di risanamento  e  del  bilancio  riequilibrato,  nei
          quali  vi  siano  posti vacanti in organico non ricopribili
          con  la  riammissione  di  proprio   personale   messo   in
          mobilita',  possono  parimenti  dare  comunicazione di tali
          vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  ai fini del trasferimento, mediante la
          procedura  di  mobilita'  di  ufficio,  di  dipendenti   di
          identico  livello  posti  in  mobilita' da altri enti della
          regione. Qualora non risultasse  possibile,  entro  novanta
          giorni    dall'avvenuta    comunicazione,    operare   tali
          trasferimenti, detti enti possono procedere alla  copertura
          dei  posti  vacanti mediante concorsi pubblici con facolta'
          di  riservare  una  quota non superiore al 25 per cento dei
          posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso
          gli  enti   medesimi.   In   deroga   ad   ogni   contraria
          disposizione,  la  quota  del  25  per  cento  puo'  essere
          superata fino a concorrenza  del  numero  totale  di  posti
          vacanti in organico per i con corsi a posti della qualifica
          di   dirigente.   Per   tali   concorsi   si  applicano  le
          disposizioni  concernenti  le  prove,   i   requisiti   per
          l'ammissione  e  le commissioni di concorso di cui all'art.
          19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma  3,  ed  agli
          articoli  3  e  20 del decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439".