AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Si riporta anche il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357. 3. Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e dei criteri ivi stabiliti, e' prorogato al 30 giugno 1996". Per le disposizioni di cui sopra si veda in appendice. Art. 1. Contributi in favore degli enti locali 1. Per l'anno 1995 e' autorizzata, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, la spesa di lire 60.000 milioni. Detto importo e' distribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il successivo riparto tra le comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani. 2. Per l'anno 1995, per la prosecuzione degli interventi statali di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 130.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e lire 56.000 milioni a favore del comune di Palermo. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono tenuti a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1995; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti. 3. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalita' di cui al comma 2, le eventuali disponibilita' non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. (( 3-bis. Le nuove amministrazioni elette a seguito di )) (( scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose )) (( sono autorizzate ad utilizzare contributi statali di natura )) (( corrente non altrimenti utilizzati ed altre risorse della )) (( stessa natura nei limiti delle disponibilita' dei rispettivi )) (( bilanci per coprire vuoti di organico attraverso il bando di )) (( appositi concorsi, qualora abbiano l'organico del personale )) (( scoperto in misura superiore al venti per cento della pianta )) (( organica. Possono essere messi a concorso posti nella misura )) (( massima corrispondente alla differenza fra la scopertura di )) (( pianta organica e l'ottanta per cento della pianta organica )) (( stessa. )) 4. L'erogazione del contributo agli enti di cui al comma 2 e' effettuata dal Ministero dell'interno in due soluzioni, pari ciascuna al 50 per cento dello stanziamento. La prima somma verra' erogata entro il mese di luglio, la seconda verra' erogata nel mese di settembre, previa presentazione della relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche. 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 246.000 milioni per l'anno 1995, si provvede, quanto a lire 186.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 60.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1995, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. La disposizione di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei posti, di cui al comma 14, dell'articolo 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alla durata del periodo di incarico, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla pubblicazione del bando di concorso.
Riferimenti normativi: - La legge 23 marzo 1981, n. 93, reca: "Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna". - Il testo dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno". - Il D.L. n. 409/1984 reca: "Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria". - Il D.L. n. 24/1986 reca: "Interventi urgenti per la manutenzione e la salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta di Palermo". - Il testo dell'art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. n. 546/1993, e' il seguente: "Art. 57 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori). - 1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro puo' essere adibito a mansioni immediatamente superiori: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilita' di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie. 2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse. 3. L'assegnazione alla mansioni superiori e' disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unita' organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente e' assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'art. 56, comma 2. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla legge 14 agosto 1971, n. 821, e dall'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 30 giugno 1994. 7. Sono abrogati il decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247, nonche' l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse". - Il testo dell'art. 22, comma 14, della legge n. 724/1994 e' il seguente: "14. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilita', possono parimenti dare comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i con corsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'art. 19, comma 2, ultima parte, all'art. 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439".