IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in  materia  di  assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  in  data 12 dicembre 1994 con il quale e' stata
determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi
incassati e dai conferimenti acquisiti nell'esercizio  1995  ai  fini
della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;
  Vista  la  lettera n. 564479 in data 15 dicembre 1995 dell'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  -  ISVAP  relativa alla determinazione della misura degli
oneri di gestione per l'anno 1996;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1994 delle imprese di assicurazione si  evidenzia  che
per  i  rami danni l'incidenza delle spese generali sui premi diretti
e' stata pari all'8,8%;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di confermare per l'anno  1996  la
stessa aliquota dell'anno precedente, pari
al 9%;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  contributi  e  gli  oneri  di qualsiasi natura e specie, posti a
carico delle imprese soggette alle disposizioni del testo unico delle
leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni  private,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che
sono  commisurati  ai  premi,  escluse le tasse e le imposte, debbono
essere applicati, per l'esercizio 1996, su tutti  i  premi  incassati
dalle   imprese   di   assicurazione   e   riassicurazione   depurati
dell'aliquota per gli oneri di gestione, pari al nove per  cento  dei
predetti premi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1995
                                         Il direttore generale: CINTI