IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, in
forza del quale il Ministro del tesoro  determina,  anche  in  deroga
alle  norme  della  contabilita'  dello Stato, denominazione, durata,
prezzi, tassi di interesse ed ogni altra  caratteristica  e  clausola
accessoria  dei  titoli  da emettere in lire, Ecu, o in altre valute,
condizioni ed ogni altra modalita' relativamente all'emissione  e  al
collocamento  dei titoli medesimi e fissa altresi' le caratteristiche
relative all'accensione dei prestiti, nonche' il foro competente e la
legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;
  Visto l'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con  il  quale
il Ministro del tesoro tenuto conto delle condizioni di mercato, puo'
procedere  alla ristrutturazione del debito estero inteso come debito
denominato in valuta estera;
  Ritenuto  di  dover  delineare  degli  orientamenti  operativi   di
riferimento  in  merito  all'emissione  e  alla  gestione  del debito
pubblico;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le emissioni di titoli  in  lire,  Ecu  o  in  altre  valute  e  le
operazioni  di ristrutturazione del debito, incluse quelle effettuate
attraverso le operazioni di swap, avranno come principale  obiettivo,
sulla  base delle informazioni disponibili e dell'evoluzione prevista
delle condizioni di mercato, la minimizzazione del costo del  debito.
Per  quanto  riguarda  l'esposizione in valuta estera il contenimento
dei rischi connessi con le fluttuazioni dei  cambi  sara'  perseguito
attraverso  una appropriata diversificazione delle valute nelle quali
sono espresse le passivita' del Tesoro.
 
          AVVERTENZA:
            Il presente decreto non e' stato registrato  dalla  Corte
          dei  conti  in  quanto  trattasi  di  atto  non soggetto al
          controllo  preventivo  della  Corte  medesima,   ai   sensi
          dell'art.  3, ultimo comma, della legge 14 gennaio 1994, n.
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