IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la  finanza
locale,  convertito,  con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987,
n. 440, nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  66,
recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli
enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella
legge  24  aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le condizioni massime o  altre  modalita'  applicabili  ai  mutui  da
concedersi  agli  enti  locali  territoriali, al fine di ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38,
il quale richiama per l'anno 1990 le  disposizioni  sui  mutui  degli
enti  locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
  Visto l'art. 13, comma 13,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n. 77,
convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160,  il  quale  prevede  il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni  gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi   ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti i decreti del 28 giugno 1989, del  26  giugno  1990,  del  25
marzo  1991  e  del  24  giugno  1993  concernenti  le  modalita'  di
determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di  cui
alle leggi suddette;
  Visto  il decreto del 29 dicembre 1995, con il quale la commissione
onnicomprensiva per l'anno 1996 e' stata fissata:
   nella misura dello 0,95% per le  operazioni  di  mutuo  agli  enti
locali;
   nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art.
46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri  da  utilizzare  per  la
determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni  di  credito
agevolato  previste  dalle  leggi  sopra  ricordate  per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1996;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1996, il costo  della  provvista
da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in
premessa, regolate a tasso variabile,
e' pari:
    a)  all'11,05% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1 luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) all'11,05% per le operazioni di cui al decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28
giugno 1989;
    c) all'11,30% per le operazioni di cui al decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26
giugno 1990;
    d) all'11,35% per le operazioni di cui al decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24
giugno 1993.
  Al costo della  provvista  come  sopra  stabilito  va  aggiunta  la
commissione  onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in
cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO