IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 18  gennaio  1992,
n. 16;
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificati dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto  il dispositivo della sentenza del tribunale di Catania dalla
quale risulta  che  il  sig.  Vincenzo  Petralia,  consigliere  della
regione  Sicilia,  colpevole  dei reati di corruzione (articoli 319 e
319-bis del codice penale), e' stato condannato in  data  5  dicembre
1995,  alla  pena  di anni due e mesi dieci di reclusione, nonche' al
risarcimento del danno,  al  pagamento  delle  spese  processuali  ed
all'interdizione  dai  pubblici  uffici  per la durata di anni cinque
(condonati anni due di reclusione e pene accessorie);
  Vista la comunicazione in data 13 dicembre  1995,  n.  108/2A2  del
commissario dello Stato nella regione Sicilia;
  Considerato  che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di consigliere  regionale  del
sig. Vincenzo Petralia;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  della  sospensione
contemplata dalla legge;
  Sentiti il  Ministro  per  gli  affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il  sig.  Vincenzo  Petralia e' sospeso dalla carica di consigliere
della regione Sicilia a decorrere dal 5 dicembre 1995.
   Roma, 28 dicembre 1995
                                                  Il Presidente: DINI